Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22142/2017
R.G., proposto DA
‘ RAGIONE_SOCIALE , con sede in Castellammare di Stabia (NA), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Castellammare di Stabia (NA), in persona del dirigente pro tempore dell’Avvocatura Comunale, ai sensi dell’art. 58 -bis dello statuto comunale, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Castellammare di Stabia (NA) (presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ),
ICI – IMU ACCERTAMENTO FABBRICATO RENDITA RETTIFICATA DECORRENZA DICHIARAZIONE DOCFA
giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 20 febbraio 2017, n. 1465/49/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 20 febbraio 2017, n. 1465/49/2017, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 709 dell’8 agosto 2013 da parte del Comune di Castellammare di Stabia (NA) nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per omesso, parziale e tardivo pagamento dell’ICI relativa all’anno 2008 con riguardo ad un complesso industriale in Castellammare di Stabia (NA), di cui essa era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 19 marzo 2015 n. 13494/15/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente ed aveva annullato l’avviso di accertamento de
quo -sul rilievo che la base imponibile per l’ICI era stata determinata sulla base della rendita rettificata in maius all’esito di procedura DOCFA per iniziativa della stessa contribuente, in ordine alla cui impugnazione la sentenza pubblicata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 16 marzo 2015, n. 6742/14/2015, aveva rigettato il ricorso della contribuente ed aveva confermato l’avviso di accertamento catastale.
Il Comune di Castellammare di Stabia (NA) si è costituito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Con ordinanza interlocutoria, a seguito di istanza depositata dal la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ il 27 febbraio 2023 per la sospensione del presente procedimento, in ragione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio 20 23), la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione agevolata, sul cui perfezionamento le parti non hanno fornito informazioni.
Indi, la causa è stata fissata per la trattazione all’ adunanza camerale del 24 giugno 2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
C on il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo
grado di pronunziarsi su due motivi di appello, riguardanti l’uno un’eccezione di giudicato esterno e l’altro la definitività della rendita proposta dalla contribuente in assenza di rideterminazioni notificate dall’amministrazione finanziaria all’esito di procedura DOCFA.
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Il giudice di appello aveva ritenuto che il Comune di Castellammare di Stabia (NA) avesse correttamente rideterminato il valore imponibile ai fini dell’ICI relativa all’anno 2008 sulla base della rendita rettificata dall’amministrazione finanziaria nell’anno 20 10 (da € 50.994,00 ad € 153.970,00) , all’esito di procedura DOCFA dell’anno 2009 su iniziativa della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per diversa distribuzione degli spazi interni.
Pertanto, essendo stata esplicitamente trattata dalla sentenza impugnata la questione della rendita applicabile alla fattispecie (ai fini della determinazione della base imponibile), si può ravvisare un implicito rigetto dei suddetti motivi di appello con riguardo alla rendita posta a base della valutazione dell’immobile in relazione all’anno 2002 e al consolidamento -per decorso del termine di dodici mesi – della rendita proposta dal contribuente in occasione della denuncia di variazione catastale.
Invero, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non valutazione, pur in assenza di una specifica argomentazione
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2025, n. 19240).
2.3 In ogni caso, il giudicato esterno formatosi sull’ICI relativa ad annata precedente in ordine alla determinazione della base imponibile non è vincolante tra ‘ RAGIONE_SOCIALE e Comune di Castellammare di Stabia (NA) (anche) con riguardo all’entità della rendita per le annate successive, essendone riservata la determinazione all’Agenzia delle Entrate – che era estranea al precedente giudizio -sulla base delle variazioni apportate alla consistenza dell’unità immobiliare.
Invero, in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e, comunque, variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi per costante orientamento di questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez.
5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864). Difatti, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2024, n. 13462).
2.4 Aggiungasi che, in tema di catasto dei fabbricati, il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, ha introdotto la procedura DOCFA per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi, trattandosi di una procedura collaborativa che ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione e l’aggiornamento del catasto, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la funzione di ” rendita proposta “, fino a quando l’amministrazione finanziaria non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo (« entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni ») di un anno assegnato all’ufficio per la « determinazione della rendita catastale definitiva » non ha
natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e l’aggiornamento del catasto (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2008, n. 19379; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26347; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25573; Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023, n. 29015; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19469; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2025, n. 18984).
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 ), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente illogica, non risultando dall’atto impositivo la rendita presa in considerazione per la determinazione della base imponibile.
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.
8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
3.3 Nella specie, tuttavia, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni giustificatrici della decisione adottata in ordine alla conferma dell’atto impositivo (a prescindere dalla loro fondatezza in punto di diritto), laddove si è concluso che: « Orbene, per quanto attiene al rilievo a carico del Comune, circa una negligenza nel predisporre l’avviso di accertamento in quanto avrebbe trascurato i presupposti giuridici e non sarebbe stato esauriente nello spiegare, motivare la determinazione e/o modificazione della rendita, il Collegio lo ritiene infondato; infatti, dagli di causa risulta che il Comune ha desunto la rendita da cui poter applicare l’aliquota per il calcolo dell’imposta dall’Agenzia del Territorio stesso come si evince dalle stesse visure catastali (…) ».
Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione in relazione ai presupposti di fatto e di diritto.
4.1 Il già menzionato motivo è fondato.
4.2 La contribuente ha ammesso di aver ricevuto la notifica della rendita rettificata in maius nell’anno 2014 (pagina 7 del ricorso). Secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata nell’esposizione delle vicende processuali, il giudice di prime cure avrebbe confermato -in sede di autonoma impugnazione -l’attribuzione della rendita in parola con sentenza depositata il 19 marzo 2015, n. 6742/14/2015.
4.3 In base all’art. 5, comm i 1 e 2, del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile dell’ICI è rappresentata dal
valore degli immobili, che, per i fabbricati iscritti in catasto, è determinato mediante l’applicazione all’ammontare delle rendite catastali in vigore al 1° gennaio dell’anno in corso dei moltiplicatori indicati dall’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. ‘ messa in atti ‘), ricavabile dall’art. 5, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2004, n. 20854; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2005, n. 19066; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8503; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., Sez. 6^-5, 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21331; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16679; Cass., Sez. Trib., 21 ottobre 2022, nn. 31261 e 31266; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2023, n. 18566; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24542).
4.4 Ad ogni modo, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’ICI, incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tenore
del quale: « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (…) ».
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di ICI, l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta ” sospese “, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo o modificativo della rendita (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11472; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., Sez. 6^-5, 24 settembre 2020, n. 20126; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2020, n. 20665; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8282; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2022, n. 35579; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023,
n. 6360; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2023, n. 18566; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24542).
La notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l’utilizzo della stessa da parte dell’amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell’ICI, e ciò vale anche con riguardo alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell’attribuzione della rendita notificata.
In ogni caso, un’eventuale rettifica della rendita da parte dell’amministrazione finanziaria opera soltanto dal momento della richiesta di attribuzione della rendita attraverso la DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29898; Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2021, n. 26347; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, nn. 8357 e 8358; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2023, n. 28033; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21013).
4.5 Per cui, essendo stata proposta la denuncia di variazione nell’anno 2009, la rettifica d’ufficio della rendita non poteva operare con decorrenza anteriore in relazione ad anni precedenti. Ne consegue che è irrilevante ai fini della decisione l’eventuale pa ssaggio in giudicato della sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 19 marzo 2015, n. 6742/14/2015, che aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale con rettifica della rendita. 4.6 In conclusione, l’avviso di accertamento catastale è nullo per essere stato determinato il valore imponibile per l’anno
2008 sulla base di rendita efficace soltanto con decorrenza dall’anno 2009.
C on il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado il giudicato esterno formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 17 febbraio 2014, n. 1736/01/2014, che aveva confermato la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 27 dicembre 2011, n. 630/03/2011, in relazione all’accertamento dell’ICI relativa all’anno 2002, non essendo intervenute modifiche nello stato e nella consistenza del complesso industriale in questione.
C on il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di considerare la definitività della rendita catastale proposta dalla contribuente, in assenza di tempestiva rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria.
I già menzionati motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del terzo motivo e l’ infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno