Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16573 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3686/2021 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna -Sezione Staccata di Sassari n. 753/2019 depositata il 06/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti di causa, il Banco di Sardegna SPA impugnava, con separati ricorsi, due cartelle, emesse ai sensi dell’art. 43 d.p.r. n.602/73, con le quali si chiedeva il pagamento di interessi, rimborsati erroneamente dall’Ufficio, sulla sorte capitale riconosciuta in esecuzione di sentenza, passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso. Le somme da rimborsare a titolo di capitale discendevano dal controllo delle dichiarazioni mod. 770/bis
presentate dal Banco di Sardegna per gli esercizi 1993/1994/1995 e relative alle trattenute operate dall’Istituto sui conti correnti.
L’Agenzia delle Entrate aveva dunque proceduto al rimborso delle somme per IRPEF 1993 in diverse tranches, residuando una somma di Lire 371.752.433, a titolo di capitale alla data del 24.11.2003.
1.1. Nella dichiarazione Mod. 770 bis/1994, l’Istituto di Credito sceglieva la compensazione con gli acconti dovuti per il periodo successivo; in data 22.11.1996 presentava apposite dichiarazioni integrative Mod. 770/bis/95 e Mod. 770/bis/96 nelle quali veniva indicato il credito di imposta 1993 e 1994 e ne richiedeva il rimborso.
La CTP di Sassari accoglieva i ricorsi, riconoscendo che le somme erano dovute in forza della sentenza 187/5/1999, la cui motivazione doveva ritenersi integralmente riportata; aveva ritenuto inoltre infondato il recupero degli interessi sulle somme rimborsate con ordinativo di pagamento 87/32/2001 per euro 2.305.833,38, che doveva dunque ritenersi legittimamente emesso.
Avverso tali decisioni proponeva appello l’Agenzia delle Entrate ritenendo che, fermo restando il diritto al rimborso, occorresse individuare i termini di decorrenza degli interessi dovuti sulle somme rimborsate; in particolare riteneva che avendo l’Istituto di Credito presentato dapprima dichiarazione di compensazione delle somme con gli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo, e successivamente in data 22.11.1996 istanza per il rimborso, il termine per il calcolo degli interessi dovesse decorrere dal secondo semestre successivo a quello delle dichiarazioni rettificate.
La Commissione tributaria regionale della Sardegna, riuniti i ricorsi, rigettava gli appelli proposti da entrambe le parti e confermava le decisioni di primo grado.
In particolare il giudice di appello, ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale, e rilevato che il punto centrale della
contro
versia era costituito dall’individuazione dei termini di decorrenza degli interessi dovuti sulle somme erogate a rimborso, richiamando le sentenze di primo grado statuiva che «data la certezza giuridica del credito (…) conseguente deve essere la condanna dell’Ufficio delle entrate, al rimborso delle somme dovute a titolo di interessi, da conteggiare secondo le modalità proposte dalla società ricorrente ex art. 44 del d.p.r. n.602/73».
La sentenza, su ricorso dell’Agenzia delle entrate, veniva cassata con rinvio al giudice a quo, con sentenza n. 11055/2018 di questa Corte che accoglieva l’assorbente censura di apparenza della motivazione. Rilevava in particolare questa Corte che le argomentazioni rese a sostegno della decisione erano del tutto avulse dalla fattispecie concreta e, in definitiva, inidonee a evidenziare le ragioni del convincimento del Giudice di merito rispetto alle questioni prospettate.
Riassunto il giudizio ad opera della contribuente, la CTR della Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe, così decideva: «rigetta l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate di Sassari avverso la sentenza n. 31/01/2005 della CTP di Sassari che per l’effetto conferma», ponendo le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione .
L’Agenzia delle entrate impugna la predetta sentenza con ricorso sorretto da quattro motivi e resiste la società contribuente.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Infine, in prossimità dell’adunanza, l’Agenzia delle entrate e la società contribuente hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. denuncia l’ omessa
pronunzia sull’appello proposto da Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 32/2005 della CTP di Sassari, per non avere la CTR statuito in merito all’appello, riunito, proposto avverso la sentenza n. 31/2005 della medesima Commissione di prossimità.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D. Lgs. 546/1992, eccependo la nullità della sentenza sotto due differenti profili: i) per avere omesso, nel dispositivo, qualsivoglia riferimento alla sentenza della CTP di Sassari n. 32/01/05; ii) per palese contraddittorietà della motivazione e conseguente contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto nel ragionamento della CTR sono presenti due affermazioni palesemente contraddittorie laddove, nella motivazione, da un canto si legge che «alla luce della sentenza 187/5/1999 e degli atti del ricorrente (cui la decisione fa espresso riferimento) ai quali occorre riferirsi per stabilire l’esatto contenuto del precetto giurisdizionale, gli interessi decorrono dalla data della «originaria dichiarazione presentata dal Banco nella sua qualità di sostituto d’imposta», e poco oltre, si legge che «Alla luce di tali argomenti, la sentenza impugnata merita conferma, dovendo esplicitamente ritenere che il termine per il conteggio degli interessi sulle poste capitale stabilite dalla sentenza 187/5/1999 decorra dalla dichiarazione integrativa mod. 770/bis 95 e mod. 770/bis 96», per poi, in dispositivo, rigettare l’appello dell’Ufficio (che, invece, aveva sostenuto tale ultima decorrenza).
Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., richiamati nel processo tributario dall’art. 1, comma 2, D.lgs. 546/92.
Deduce la ricorrente che la CTR della Sardegna ha erroneamente ritenuto che la questione relativa alla decorrenza degli interessi delle somme oggetto del disposto rimborso fosse stata oggetto
della sentenza n. 187/5/99 della CTP di Sassari, sicché anche tale questione doveva ritenersi coperta dal relativo giudicato.
In realtà, afferma l’Agenzia, con la sentenza ora richiamata la CTR avrebbe condannato l’Agenzia alla corresponsione dei rimborsi richiesti, ivi compresi gli interessi, senza precisare in alcun modo quale fosse la data di decorrenza degli stessi.
Con il quarto strumento di impugnazione l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, с.р.с., la violazione degli articoli 4 del D.P.R. n. 42/1988, 5, comma 2-bis, del D.L. n. 391/1987 e 38, 41 e 44 del D.P.R. 602/1973.
Il primo motivo è infondato.
4.1. Come rilevato dal Procuratore generale, se è indubbio che la gravata pronunzia, nello svolgimento del processo e nel dispositivo, faccia riferimento solo alla sentenza n. 31/01/2005 della CTP, laddove appunto le sentenze di primo grado erano due, essendo due i ricorsi originari perché due le cartelle con cui l’amministrazione richiese il rimborso degli interessi corrisposti, tuttavia tale refuso non inficia la pronuncia, che ha riguardato l’intero contenzioso, afferente a tutti gli interessi richiesti in rimborso, e non una parte di esso, come si desume da una serie di elementi testuali e logici, e segnatamente: i) n ell’intestazione della sentenza vi è il testuale riferimento anche alla sentenza n. 32/01/2005 e sono menzionate le due cartelle di pagamento impugnate; ii) nello svolgimento del processo si dà conto che gli originari appelli furono due, RG 255/06 e 256/06, che furono riuniti dalla CTR che adottò la sentenza n. 1/08/2011 poi annullata dalla Corte di cassazione per difetto di motivazione e, dunque, si dà conto dei due appelli contro le due sentenze di primo grado; iii) nel narrare la vicenda la CTR della Sardegna descrive l’intero contenzioso, nascente da un rimborso di interessi ritenuto erroneo ed eccessivo dall’amministrazione finanziaria , contenzioso che
spettava alla CTR di Sassari definire in sede di rinvio dopo la pronunzia cassatoria della Suprema Corte.
4.2. Ancora, la difesa erariale denunzia un’omessa pronunzia facendo leva solo sul mero dato formale della mancata indicazione di una delle due sentenze originarie, ma poi non indica in alcun modo quali siano state le questioni, domande ed eccezioni non esaminate, rilevandosi pertanto anche un difetto di specificità della censura.
I rilievi sopra formulati valgono anche con riguardo al primo profilo di censura dedotto con il secondo motivo di ricorso, osservandosi che la mancata indicazione, nel dispositivo, della sentenza n. 32/01/2005 non ha alcun valore sostanziale, e dovendo pertanto ritenersi che la decisione abbia riguardato l’intero contenzioso, e dunque tutti gli interessi oggetto delle due cartelle impugnate.
5.1. La seconda censura sollevata con il secondo motivo di appello ed il terzo strumento di impugnazione, che devono opportunamente essere esaminati unitariamente, stante la stretta connessione, in quanto entrambi involgono, sebbene sotto diversi profili, la questione della interpretazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 187/5/99 della CTP di Sassari, sono fondati.
5.2. Si rammenta che è costante affermazione di questa Suprema Corte che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la SRAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come
materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione) (Cass. Sez. U., n. 22232 del 03/11/2016; Cass. Sez. 6 – 5, n. 13977 del 23/05/2019; Cass. Sez. 6 – 1, n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 1, n. 1986 del 28/01/2025).
5.3. In applicazione di tali principii, non può ricondursi alla categoria del mero refuso, come afferma la società contribuente e suggerisce il Procuratore generale nella propria requisitoria, la palese contraddittorietà in cui è incorso il giudice di appello, nell’ancorare la decorrenza degli interessi una volta dalla dichiarazione integrativa, altra volta dalla dichiarazione originaria.
È pur vero che, a sostegno della prima affermazione, come evidenzia il pubblico ministero, la CTR ha richiamato il giudicato costituito dalla sentenza n. 187/5/1999, che aveva accolto integralmente il ricorso del Banco di Sardegna e disposto il rimborso delle somme dovute a titolo di interessi e ha rilevato che, in applicazione del giudicato, tali interessi sono da conteggiare secondo le modalità prospettate dalla società ricorrente nei propri atti difensivi, spiegati in tale giudizi. Tuttavia, il passaggio logico da tale premessa alla conclusione per cui gli interessi decorrono dalla data della “originaria dichiarazione presentata dal Banco nella sua qualità di sostituto di imposta” è del tutto omesso dalla CTR, ed inoltre contraddetto, come si è visto, da quanto poco oltre affermato nella medesima sentenza.
5.4. Tale lacuna si manifesta con maggiore rilievo a fronte del terzo motivo di ricorso, con il quale si è censurata l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione della decorrenza degli interessi avesse costituito oggetto della richiamata precedente sentenza della CTP, passata in giudicato.
5.5. Come osservato dall’Amministrazione ricorrente, che in ossequio al principio di specificità ha prodotto gli atti del merito richiamati e ne ha riportato nel ricorso gli estratti rilevanti: i) con il
ricorso originariamente presentato avverso il silenzio rifiuto la contribuente aveva chiesto il rimborso del «vantato credito di L. 28.997.875.000 in uno con gli interessi maturati e maturandi di cui all’art. 44 del DPR 29.9.1973, n.602»; (doc. n. 1); nell’istanza il Banco di Sardegna aveva chiesto il rimborso ai sensi degli articoli 38 e 41 del D.P.R. 602/73 (richiamato dall’art. 5 comma 2 bis del D.L.391/87) «maggiorato degli interessi di legge maturati e maturandi» (doc. n. 3); infine, la sentenza n. 187/5/99 avrebbe condannato l’Ufficio ad effettuare il rimborso a favore della ricorrente delle somme richieste, oltre interessi da conteggiare secondo le modalità prospettate dalla società ricorrente nei propri atti difensivi (doc. n. 4).
5.6. Orbene, a fronte della ondivaga interpretazione offerta dalla CTR del rinvio in merito al contenuto da attribuirsi, nella sentenza qui impugnata, al giudicato espresso dalla sentenza della CTP di Sassari più volte richiamata, l’operazione ‘ortopedica’ suggerita dal PG non può ritenersi consentita nei termini suggeriti.
In conclusione, rigettati il primo motivo di ricorso e la prima censura sollevata con il secondo motivo, accolti il secondo motivo limitatamente alla seconda censura ed il terzo motivo, assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20/05/2025.