Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30441 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30441 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Torino, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 943/2021, depositata il 15 novembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20
settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR che ha deciso in ordine alla decorrenza degli interessi su imposte versate a titolo di IRES (a seguito della deducibilità dalla base imponibile della quota forfettaria del 10 %) e chieste a rimborso a seguito del disposto di cui all’art. 6, d.l. n. 185/2008.
INT. RIMB. DL 185/2008
Con propria memoria illustrativa la contribuente controricorrente ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della decisione rilevando un contrasto fra alcune decisioni di questa Sezione sul punto oggetto del contendere.
Ritiene il Collegio che sul punto della decorrenza degli interessi in parola sussista un obiettivo contrasto nell’ambito della giurisprudenza di questa Sezione, in particolare tra la decisione sent. Cass. 12/06/2023, n. 16566, assunta in decisione il 27 aprile 2023, che conclude nel senso della decorrenza dall’entrata in vigore della richiamata disposizione; e la sent. Cass. 28/04/2023, n. 11262, che invece individua la data di relativa decorrenza come riferita in ogni caso all’originaria istanza di rimborso, anche ove la stessa fosse stata depositata anteriormente all’entrata in vigore della disposizione in oggetto.
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo affinché la stessa venga trattata in pubblica udienza;
P. Q. M.
La Corte
Rinvia la causa a nuovo ruolo affinché la stessa sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023