Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22951 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22951 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
SENTENZA
sui ricorsi iscritti al n. 3397/2017 R.G., proposti, rispettivamente,
DA
l” RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura conferita a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 3 agosto 2016, rep. n. 52748, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Trasquera (VB), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 23 febbraio 2017, n. 11, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con studio in Novara, e dall’AVV_NOTAIO, con
ICI IMU ACCERTAMENTO DECORRENZA
ACCATASTAMENTO
Rep.
studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E DA
l” RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Roma, in persona del procuratore speciale COGNOME NOME, in virtù di procura conferita a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 22 luglio 2014, rep. n. 48743, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
il Comune di Trasquera (VB), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 23 febbraio 2017, n. 11, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con studio in Novara, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 4 novembre 2016, n. 1338/02/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO; NOME COGNOME, che ha udito per le ricorrenti l’AVV_NOTAIO. concluso per l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’AVV_NOTAIO concluso per il rigetto;
NOME COGNOME, che ha udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto;
FATTI DI CAUSA
L” RAGIONE_SOCIALE‘, prima, e l” RAGIONE_SOCIALE‘, poi, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 4 novembre 2016, n. 1338/02/2016, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento (con contestuale irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni accessorie) per infedele denuncia ed omesso parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘ ICI relativa agli anni dal 2002 al 2006, in relazione ad opere idrauliche a servizio RAGIONE_SOCIALEe centrali idroelettric he denominate ‘ Varzo 1 ‘ e ‘ Varzo 2 ‘ ed ubicate in prevalenza (a loro dire) nel Comune di Varzo (VB), dopo l’inserimento in catasto da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Provinciale di Verbania RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Territorio con avvisi di classamento ed attribuzione di rendita catastale notificati il 29 agosto 2011, ha accolto per intero l’appello proposto in via principale dal Comune di Trasquera (VB) ed in parte gli appelli proposti in via incidentale dall ” RAGIONE_SOCIALE ‘ e dall” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania il 24 dicembre 2013, n. 42/01/2013, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado -che aveva accolto, dopo la relativa riunione, i ricorsi originari -nel senso di confermare la validità degli atti impositivi con l’esclusione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni accessorie,
sul presupposto che l’ente impositore non fosse decaduto dall’esercizio del potere di accertamento al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica degli atti impositivi, che la disciplina in materia di ICI non prevedesse la comminatoria di sanzioni accessorie e che la società di nuova costituzione all’esito RAGIONE_SOCIALEa scissione parziale succedesse nelle obbligazioni antecedenti RAGIONE_SOCIALEa società scissa.
Il Comune di Trasquera (VB) ha resistito con autonomi controricorsi.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto dei ricorsi.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni relative all’applicabilità del principio RAGIONE_SOCIALEa scissione soggettiva degli effetti RAGIONE_SOCIALEa notificazione anche agli atti impositivi e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi, nonché alla notificazione non effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale ex artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 16, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
All’esito, la causa è stata fissata per la trattazione n ella pubblica udienza del 30 maggio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 161 e 171, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, 1, comma 336 e 337, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto
dal giudice di appello che l ‘ente impositore potesse esercitare ex tunc il potere di accertamento senza tener conto del termine decadenziale di cui a ll’art. 1 , comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; peraltro, con riguardo all’ICI relativa all’anno 2006, in base al principio RAGIONE_SOCIALEa scissione soggettiva degli effetti, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo sarebbe stata tempestivamente eseguita dal notificante con la consegna del plico all’agente postale il 27 dicembre 2012 .
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 11, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il Comune di Trasquera (VB) fosse munito di legittimazione attiva all’esercizio del potere impositivo , dal momento che gli immobili soggetti a tassazione erano ubicati in prevalenza nel territorio del Comune di Varzo (VB).
Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la contribuente dovesse essere solidalmente obbligata per l’ICI relativa alle annate antecedenti la sua costituzione (con atto notarile del 27 novembre 2008).
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 161 e 171, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, 1, comma 336 e 337, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l ‘ente impositore potesse esercitare
ex tunc il potere di accertamento senza tener conto del termine decadenziale di cui all’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; peraltro, con riguardo all’ICI relativa all’anno 2006, in base al principio RAGIONE_SOCIALEa scissione soggettiva degli effetti, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo sarebbe stata tempestivamente eseguita dal notificante con la consegna del plico all’agente postale il 27 dicembre 2012.
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 11, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il Comune di Trasquera (VB) fosse munito di legittimazione attiva all’esercizio del potere impositivo, dal momento che gli immobili soggetti a tassazione erano ubicati in prevalenza nel territorio del Comune di Varzo (VB).
Preliminarmente, si rileva che il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 7695; Cass.,
Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
3.1 Peraltro, tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte RAGIONE_SOCIALE‘impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro parte non impugnante o avverso capi diversi da quelli RAGIONE_SOCIALEa già proposta impugnazione (Cass., Sez. 2^, 6 dicembre 2005, n. 26622; Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass., Sez. 3^, 16 novembre 2010, n. 23095; Cass., Sez. Lav., 20 marzo 2015, n. 5695; Cass., Sez. 3^, 9 febbraio 2016, n. 2516; Cass., Sez. 2^, 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541).
3.2 Ne consegue che, al di là RAGIONE_SOCIALEa comunanza e RAGIONE_SOCIALEa sovrapponibilità dei motivi, il ricorso proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ deve qualificarsi come ‘ ricorso principale ‘, mentre il ricorso proposto dal la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ deve qualificarsi come ‘ ricorso incidentale ‘.
Ad ogni buon conto, si deve scrutinare con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale, che ha carattere pregiudiziale rispetto al ricorso principale, investendo la stessa soggezione RAGIONE_SOCIALEa contribuente al potere di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
4.1 Il suddetto motivo è infondato.
4.2 Come è noto, nella disciplina dettata dagli art. 2506 e ss. cod. civ., come modificati dall’art. 6 del d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento (ora assegnazione) di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEe azioni o RAGIONE_SOCIALEe quote di queste ultime ai soci RAGIONE_SOCIALEa società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte RAGIONE_SOCIALEa nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 dicembre 2011, n. 30246; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225; Cass., Sez. 2^, 4 dicembre 2018, n. 31313; Cass., Sez. 6^-2, 16 maggio 2019, n. 13192; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2022, n. 28169; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2023, n. 16853).
Ciò posto, il legislatore ha dettato un peculiare regime con riguardo ai debiti assunti dalla società scissa e compresi nel patrimonio assegnato alla società beneficiaria. Invero, nel caso di scissione di società, l’art. 2504decies , secondo comma, cod. civ. (oggi art. 2506quater , terzo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest’ultima trasferito o mantenuto. Tali debitrici solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora RAGIONE_SOCIALEa società beneficiaria (c.d. beneficium ordinis ), non anche la sua preventiva escussione; dall’altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde RAGIONE_SOCIALE‘intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti RAGIONE_SOCIALEa quota di patrimonio netto rimastale al
momento RAGIONE_SOCIALEa scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l’ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle (Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2016, n. 4455; Cass., Sez. 1^, Cass., Sez. 2^, 4 dicembre 2018, n. 31313; Sez. 1^, 4 dicembre 2019, n. 31654; Cass., Sez. 6^5, 17 gennaio 2022, n. 1198; Cass., Sez. 1^, 4 marzo 2024, n. 5728).
Si è detto (Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2153 -in tal senso, anche: Cass., Sez. 6^5, 17 gennaio 2022, n. 1198) che tale soluzione giuridica (coobbligazione solidale limitata) è mutuata – nelle sue linee generali – dalla disciplina codicistica, preesistente alla riforma societaria, RAGIONE_SOCIALEa cessione di azienda (art. 2560, primo comma e secondo comma, cod. civ.), con la quale si tende a contemperare le esigenze connesse alla operazione di trasferimento in blocco dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività commerciale, con la tutela dei preesistenti creditori del cedente, interessati a non vedere alterata la garanzia patrimoniale generica, quale risultante al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione, offerta dal loro debitore (cedente l’azienda), secondo uno schema proprio RAGIONE_SOCIALEa disciplina generale RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, che rimette in via esclusiva al consenso del creditore la facoltà di liberare l’originario debitore, accettando la sostituzione con altro debitore da quello indicato (artt. 1268, primo comma, 1272, primo comma, 1273, secondo comma, 1274, secondo comma e terzo comma, cod. civ.: fermo in ogni caso il limite RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa nuova obbligazione, in difetto del quale la originaria obbligazione ” rivive ” ex art. 1276 cod. civ.). In questi casi, infatti, in assenza del consenso del creditore, il cedente dei debiti trasferiti con l’azienda commerciale (art. 2560, primo
comma, cod. civ.), il delegante, l’accollante, ossia rimangono comunque sempre obbligati verso il creditore, venendo ad aggiungersi alla obbligazione dei debitori originari – secondo lo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà – la obbligazione del nuovo debitore (se pure tenuto con modalità diverse: nella vicenda RAGIONE_SOCIALEa cessione d’azienda, il cedente – qualora non acconsenta il creditore – permane nella posizione di debitore principale, assumendo il cessionario, quale accollante ex lege , quella di coobbligato in via sussidiaria: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2004, n. 23780; Cass., Sez. 1^, 3 ottobre 2011, n. 20153; Cass., Sez. 3^, 30 giugno 2015, n. 13319; Cass., Sez. 1^, 17 luglio 2023, n. 19806; modalità analoghe possono verificarsi anche nella delegazione e nell’accollo cumulativi). La vicenda del cumulo ex lege RAGIONE_SOCIALEe società beneficiarie coobbligate verso il creditore RAGIONE_SOCIALEa società scissa parzialmente, non diverge, pertanto, dalle ipotesi sopra indicate.
Tale ricostruzione -che il collegio ritiene di condividere e confermare in questa sede – esclude a monte che i rapporti tra la società madre e la società beneficiaria possano assimilarsi allo schema del mandato senza rappresentanza (art. 1705 cod. civ.), trattandosi di un effetto legale RAGIONE_SOCIALEa scissione parziale che non richiede una specifica pattuizione tra le parti (che, peraltro, non è stata dedotta né accertata).
Peraltro, anche l’arresto richiamato ad adiuvandum dalla ricorrente incidentale non si distacca dai principi enunciati, avendo affermato che: « In caso di scissione di una società l’art. 2504decies cod. civ. prevede la responsabilità solidale, per il debito RAGIONE_SOCIALEa medesima, di tutte le società beneficiarie RAGIONE_SOCIALEa scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504octies cod. civ.) il debito fa carico risponde
illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore RAGIONE_SOCIALEa società scissa che agisce per l’adempimento del debito, si configura come un’eccezione, ed è pertanto proponibile per la prima volta in appello a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ. nel testo preriformato, ancora applicabile ai processi in corso che siano stati introdotti prima del 30 aprile 1995» (Cass., Sez. 3^, 28 novembre 2001, n. 15088).
Ne consegue che la società di nuova costituzione è obbligata in solido con la società scissa anche per le obbligazioni tributarie di epoca antecedente alla scissione, salva la responsabilità sussidiaria RAGIONE_SOCIALEa società scissa nei limiti RAGIONE_SOCIALEa consistenza del patrimonio residuato.
4.3 Questa disciplina non trova rispondenza nell’ordinamento tributario, il quale stabilisce – al contrario – che per gli obblighi RAGIONE_SOCIALEa società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia RAGIONE_SOCIALEa scissione, risponde non soltanto la società scissa, ma anche la società beneficiaria; tale responsabilità, valevole « per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito » afferente al rapporto tributario, ha natura solidale, e per essa non è previsto alcun limite quantitativo riconducibile al patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria (art. 173, commi 12 e 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Lo stesso principio viene riprodotto nell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui « nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla
quale la scissione produce effetto ». Emerge, dunque, che, in ambito tributario, l’istituto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità solidale riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 cod.civ.; con la conseguenza che – in ogni ipotesi di scissione – per i debiti fiscali RAGIONE_SOCIALEa società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione rispondono solidalmente – ed illimitatamente – tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione; ne discende che le disposizioni dettate dal l’art. 173, commi 12 e 13, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, seppur inserite nella disciplina relativa alle imposte sui redditi (in quanto tale settore del diritto RAGIONE_SOCIALEe imposizioni è il più interessato ai fini RAGIONE_SOCIALEe operazioni di scissione), costituiscono norme di diritto tributario generale, anche alla luce del loro tenore testuale (Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2015, n. 13059; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2016, n. 9594; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2017, nn. 2653 e 2654; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2018, n. 31591; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, n. 16710; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2020, n. 4987; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, n. 3233; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2022, n. 32469; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2023, n. 8422; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 739). Va detto che la prevalenza RAGIONE_SOCIALEa norma tributaria sul diverso principio desumibile dalla disciplina codicistica RAGIONE_SOCIALEa scissione non determina – nella prospettiva degli articoli 3 e 53 Cost. alcuna violazione di ordine costituzionale; dal momento che la maggior tutela accordata dall’ordinamento al ‘ creditore-fisco ‘ , rispetto a tutti gli altri creditori RAGIONE_SOCIALEa società scissa, trova riscontro di ragionevolezza ed adeguatezza nella oggettiva diversità di fattispecie e, segnatamente, nella peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria. Ciò è quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 90 del 26 aprile 2018, dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa infondatezza « RAGIONE_SOCIALEe questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 13, TUIR, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale di una società, la responsabilità solidale e illimitata RAGIONE_SOCIALEa società beneficiaria per i debiti tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale, che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto “.
Secondo il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, non è possibile una piena equiparazione di trattamento tra l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni civili e quello RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni tributarie, fatte oggetto di una disciplina diversa e dedicata (con richiamo a quanto già osservato dalla stessa Corte Costituzionale con le sentenze n. 157 del 20 maggio 1996 e n. 291 del 30 luglio 1997); – la diversità si concreta nella previsione legislativa di istituti speciali volti a rafforzare la pretesa tributaria ed i presupposti RAGIONE_SOCIALEa sua realizzazione (così quanto, tra il resto, a regime RAGIONE_SOCIALEa riscossione coattiva; a privilegio generale mobiliare ex art. 2752 cod. civ.; a condizioni di iscrivibilità RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca e del sequestro conservativo ex artt. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; a differimento quinquennale degli effetti RAGIONE_SOCIALEa cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese ex art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, 175; ad inopponibilità RAGIONE_SOCIALEe operazioni abusive; a rilevanza penale di determinate forme e soglie di inadempimento e di sottrazione dei beni alla garanzia RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria); – la maggior tutela del fisco trova rispondenza, da
un lato, nella neutralità impositiva RAGIONE_SOCIALEa scissione in quanto operazione puramente organizzativa, ex art. 173, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall’altro, nel diritto RAGIONE_SOCIALEa società beneficiaria escussa per l’intero dall’amministrazione finanziaria di agire in regresso, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe altre società coobbligate, per quanto pagato in eccedenza rispetto al limite di cui al citato art. 2506quater cod. civ.; – una diversa conclusione non trova giustificazione in ragione del limite di responsabilità solidale prevista, in caso di scissione societaria, dall’art. 30 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza di reato commesso nell’interesse o a vantaggio dei medesimi, posto che « la derivazione da un reato connota di particolare specialità la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa società originaria in termini maggiormente individualizzati, quanto alla riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘illecito a quest’ultima, secondo il generale principio di legalità ex art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2001, sicché la solidarietà per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni pecuniarie dovute dalla società scissa, di cui sono gravate le società beneficiarie RAGIONE_SOCIALEa scissione, ma che sono estranee all’illecito, è non già piena, ma limitata al valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito ».
Questa stessa Corte si è fatta carico di quanto così stabilito dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, recentemente ribadendo l’insussistenza di alcun limite quantitativo alla responsabilità patrimoniale tributaria RAGIONE_SOCIALEa società beneficiaria RAGIONE_SOCIALEa scissione (Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2018, n. 31591).
4.4 Ne discende che la sentenza impugnata si è conformata all’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità nella conclusione che « la società non possa sottrarsi alla responsabilità solidale conseguente alla scissione così come
previsto all’art. 173 comma 13 del TUIR e dall’art. 15 del D.Lgs. 472/1997, sia dalla disciplina civilistica (art. 2506quater ) » cod. civ..
Indi, invertendo l’ordine di prospettazione, si possono congiuntamente esaminare il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, per l’integrale comunanza RAGIONE_SOCIALEa censura alla sentenza impugnata in relazione alla compe tenza per territorio RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore rispetto all’ubicazione degli immobili soggetti ad imposizione .
5.1 Ciò posto, i suddetti motivi sono infondati.
5.2 Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, il Comune di Trasquera (VB) sarebbe stato incompetente all’emanazione degli avvisi di accertamento, giacché, non potendo trovare applicazione l’art. 27, comma 11, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, a causa RAGIONE_SOCIALEa classificazione catastale degli immobili in categoria ‘ D ‘ soltanto con decorrenza dal 29 agosto 2011 (con l’attribuzione d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa relativa rendita), la norma applicabile in caso di insistenza degli immobili nel territorio di due o più Comuni era costituita dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
5.3 Ora, l ‘art. 27, comma 11, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che: « Nel caso in cui l’imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico Comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più Comuni a seguito RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di Comuni diversi, i Comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il RAGIONE_SOCIALE ad effettuare le necessarie variazioni RAGIONE_SOCIALE‘importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato ».
Tale disposizione è entrata in vigore dal l’1 gennaio 2002, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 79, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5.4 Di contro, l’art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che: « L’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio ».
5.5 Anzitutto, l’art. 27, comma 11, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve essere messo in relazione con l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il quale disciplina la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ICI per i « fabbricati classificabili in categoria catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati », stabilendo che, fino all’anno di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, il valore sia determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel l’art. 7, comma 3, ultimo periodo, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con l’applicazione di coefficienti prestabiliti per ciascun anno di imposta.
Tale disposizione è stata abrogata dal comma 173, lett. a, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall’1 gennaio 2007 (secondo la previsione del successivo comma 1364).
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a decorrere dall’annualità di imposta 2007, ha abrogato gli artt. 5, comma 4, e 11, commi 1, 2 e 2bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i Comuni avevano il potere di determinare la base imponibile per gli immobili non iscritti in catasto, ma iscrivibili in categoria ‘ D ‘ , alla stregua del valore costituito dall’ammontare, al lordo RAGIONE_SOCIALEe quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione RAGIONE_SOCIALEo stesso i coefficienti indicati nell’art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come indicato dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero, in mancanza, in virtù RAGIONE_SOCIALEa rendita presunta di cui all’art. 5, comma 4, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’annualità di imposta 2007 residua in capo ai Comuni il potere di determinare la rendita degli opifici non iscritti in catasto esclusivamente sulla base del criterio di cui al citato art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8358; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21115).
Invero, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , disciplina la fattispecie relativa alla determinazione (provvisoria) RAGIONE_SOCIALEa base imponibile dei « fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati », prescrivendo, quindi, che il relativo valore, – giustappunto rilevante, in difetto di iscrizione catastale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, -debba essere determinato « secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3,
RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 » e, dunque, assumendo quale base imponibile il valore di detti beni risultante « dall’ammontare, al lordo RAGIONE_SOCIALEe quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili » (c.d. valore contabilizzato).
Inoltre, questa Corte ha precisato anche che, a detti fini, deve aversi riguardo al costo di acquisto ovvero al costo di costruzione, aumentato degli eventuali costi incrementativi (Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2009, n. 9385; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2009, n. 21445; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9602; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2022, n. 8501).
Come è stato, poi, rimarcato dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, la ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame (art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) va individuata nella particolare natura giuridica, a fini catastali, RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari classificabili nel gruppo ‘ D ‘ , unità la cui rendita catastale, – diversamente da quella relativa alle unità, a c.d. destinazione ordinaria, che sono ordinate per tariffe d’estimo e, così, suscettibili di (provvisorio) accertamento, a fini ICI, secondo il criterio RAGIONE_SOCIALEa rendita c.d. presunta (art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), – consegue da una stima diretta, « con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, si è preferito il criterio – già sperimentato per l’imposta straordinaria sugli immobili (ISI) – del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita “presunta”, di più difficile applicazione » (così: Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67).
5.6 Tanto premesso, prescrivendo una particolare disciplina per la ripartizione convenzionale degli incassi derivanti dalla
riscossione RAGIONE_SOCIALE‘ICI tra i Comuni che ne sarebbero stati beneficiari , in base all’insistenza RAGIONE_SOCIALEe distinte parti sui rispettivi territori, dopo l’i scrizione in catasto di un unico fabbricato in categoria ‘ D ‘ mediante l ‘attribuzione di una pluralità di mappali e di altrettante rendite, il citato art. 27, comma 11, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, non ha introdotto alcuna deroga -seppure con decorrenza dall’1 gennaio 2002 -per i soli « fabbricati del gruppo catastale D » alla norma generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la quale è rimasta in vigore -anche dopo l’1 gennaio 2002 -per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale degli enti impositori.
Difatti, se il legislatore avesse voluto introdurre una deroga alle regole generali sulla competenza territoriale degli enti impositori , sarebbe bastato modificare il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, mediante l’inserimento di un nuovo comma o periodo, con la specifica previsione di un regime differenziato per i fabbricati classificati o classificabili in categoria catastale ‘ D ‘.
5.7 Secondo l’esegesi di questa Corte, a cui il collegio intende dare ulteriore continuità in questa sede, in tema di ICI, un fabbricato senza rendita catastale, iscritto o non iscritto in catasto, classificabile nel gruppo ‘ D ‘ ed interamente posseduto da un’impresa, costituisce un’unità immobiliare, ex art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche se insiste su più particelle del catasto di un Comune; tale conclusione si ricava dalla lettura congiunta del citato art. 2 con l’art. 4, comma 1, del medesimo d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, da cui risulta evidente che la legge considera espressamente non solo l’ipotesi che un fabbricato ricada all’RAGIONE_SOCIALE di una particella catastale, ma anche l’ipotesi che esso si estenda fino ad
insistere su più particelle, appartenenti al territorio RAGIONE_SOCIALEo stesso Comune o di Comuni diversi. Se ne deduce che, in tanto il legislatore distingue tutte queste ipotesi, in quanto egli presuppone l’esclusione che l’unità immobiliare s’identifichi con la particella catastale. Se, poi, il fabbricato insista su più particelle relative al territorio del medesimo Comune, il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘ICI è tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta in base a quel che dispone l’art. 2, comma 1, n. 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo il quale « per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano ». Poiché l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imposta è il fabbricato e non la particella catastale, la contabilizzazione deve considerarsi distinta, in quanto essa sia effettuata specificamente per ciascun fabbricato di gruppo ‘ D ‘ , a prescindere dal numero RAGIONE_SOCIALEe particelle su cui esso grava. Né può tornare utile alla tesi opposta l’art. 5 de l c onvertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, per il quale: « Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio ». Tale disposizione, infatti, non solo non si riferisce al genere del fabbricato che è oggetto del l’art. 2, comma 1, n. 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che prevale, comunque, in quanto legge speciale d’imposta, ma si occupa di quella sua specie che è l’unità immobiliare urbana; inoltre, neanche l’art. 5 de l
c onvertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, stabilisce alcun collegamento tra l’unità immobiliare urbana e la particella catastale (in termini: Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2008, n. 27067).
Pertanto, esclusa ogni incidenza sul piano RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale per l’accertamento e la riscossione, l ‘art. 27, comma 11, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, può venire in rilievo in sede di ripartizione del gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI tra Comuni limitrofi soltanto quando, seppure nel contesto unitario di un complesso immobiliare con destinazione industriale o commerciale, le relative ‘ parti ‘ o ‘ porzioni ‘ insistenti sui territori di diversi Comuni assumano un ‘ evidente autonomia sul piano RAGIONE_SOCIALEa vocazione funzionale (e RAGIONE_SOCIALE‘allocazione spaziale) , configurandosi come fabbricati distinti sul piano RAGIONE_SOCIALE‘identificazione catastale (con l’attribuzione di distinti mappali e separate rendite), nonostante l’integrazione nella medesima attività di produzione o di scambio.
5.8 In conclusione, dovendo continuare ad applicarsi l’art. 4, comma 1, del medesimo d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati del gruppo catastale ‘ D ‘, anche dopo l’1 gennaio 2002, si può ritenere che la sentenza impugnata si sia uniformata ai principi enunciati, là dove si è affermato che « il richiamo all ‘art. 27 comma 11 l. 448/2001 operato dalle contribuenti non è pertinente, in quanto la norma di natura finanziaria regola i rapporti tra i Comuni in conseguenza del passaggio tra una base imponibile correlata ai valori di bilancio a quella correlata alle rendite catastali » e si è accertato che « (e)rrata è l’affermazione RAGIONE_SOCIALEe controparti circa la insistenza del Comune di Vasto essendo tale dato sfornito di prova ad opera RAGIONE_SOCIALEe appellate e comunque smentito dai rilievi planimetrici in atti che danno prova del contrario ».
Per cui, in assenza di specifiche censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo comune al ricorso principale ed al ricorso incidentale finisce col risolversi, sotto l’apparente contestazione di una violazione o falsa applicazione
di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nell’inammissibile sollecitazione ad una revisione del merito e ad una rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto, che sono precluse al giudice di legittimità.
6. Da ultimi, il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla decadenza RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore dall’esercizio del potere di accertamento – sono fondati con riferimento agli avvisi di accertamento nn. 2819, 2820, 2821 e 2822 per l’infedele dichiarazione e l’omesso parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa agli anni dal 2002 al 2005, ma infondati con riferimento all’avviso di accertamento n. 2823 per l’infedele dichiarazione e l’omesso parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa all’anno 2006. 6.1 Come è noto, in base all’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘ICI è rappresentata dal valore degli immobili, che, per i fabbricati iscritti in catasto, è determinato mediante l’applicazione all’ammontare RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali in vigore all ‘1 gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno in corso dei moltiplicatori indicati dall’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’art. 1, commi 336 e 337, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha stabilito che: « 336. I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
riferire la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione copia non ufficiale denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici Provinciali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici Provinciali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Territorio provvedono, con oneri a carico RAGIONE_SOCIALE‘interessato, alla iscrizione in catasto RAGIONE_SOCIALE‘immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (…). 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza RAGIONE_SOCIALEa suddetta indicazione, dal 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno di notifica RAGIONE_SOCIALEa richiesta del Comune »;
6.2 Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti: « 8. L’accertamento per il 2006 avrebbe dovuto (…) essere notificato entro il 31.11.2011. Gli altri accertamenti, relativi altre annualità in contestazione, addirittura prima. In particolare, la Società ha evidenziato (…) il termine ultimo per proced ere all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa maggiore imposta asseritamente dovuta dalla Società:
in relazione all’ anno di imposta 2002 , l’accertamento scadeva improrogabilmente il 31 dicembre 2007 ;
in relazione all’ anno di imposta 2003 , l’accertamento scadeva improrogabilmente il 31 dicembre 2008 ;
in relazione all’ anno di imposta 2004 , l’accertamento scadeva improrogabilmente il 31 dicembre 2009 ;
in relazione all’ anno di imposta 2005 , l’accertamento scadeva improrogabilmente il 31 dicembre 2010 ;
in relazione all’ anno di imposta 2006 , l’accertamento scadeva improrogabilmente il 31 dicembre 2011 ;
9. Nella fattispecie in argomento, invece, tutti gli accertamenti sono stati notificati solo il 7.1.2013 ».
6.3 Va premesso che l’ Ufficio Provinciale di Verbania RAGIONE_SOCIALE‘A genzia del Territorio aveva notificato alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ed alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ gli avvisi di classamento ed attribuzione di rendita catastale nn. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO il 29 agosto 2011 in relazione alle opere idrauliche a servizio RAGIONE_SOCIALEe centrali idroelettriche di ‘ Varzo 1 ‘ e di ‘ Varzo 2 ‘ , che sono state iscritte in catasto con la particella 2 del foglio 44 e la categoria D/7, con la particella 155 sub. 1 del foglio 8 e la categoria D/7 e con la particella 156 del foglio 8 e con la categoria D/1. I suddetti atti di accertamento non sono stati mai impugnati e sono ormai diventati definitivi.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali, il Comune di Trasquera ha notificato alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ed alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ gli avvisi di accertamento:
a. n. 2819, per l’ICI relativa all’anno 2002, con la contestazione di maggiore imposta nella misura di € 30.704,00 e l’irrogazione di sanzioni per omesso versamento nella misura di € 7,50, sanzioni per infedele denuncia nella misura di € 15.339,06 ed interessi moratori nella misura di € 8.840,23, per un totale di € 54.896,00;
b. n. 2820, per l’ICI relativa all’anno 2003, con la contestazione di maggiore imposta nella misura di € 30.704,00 e l’irrogazione di sanzioni per omesso versamento nella misura di € 7,50, sanzioni per infedele denuncia nella misura di € 15.339,06 ed
interessi moratori nella misura di € 7.919,11, per un totale di € 53.975,00;
n. 2821, per l’ICI relativa all’anno 2004, con la contestazione di maggiore imposta nella misura di € 30.704,00 e l’irrogazione di sanzioni per omesso versamento nella misura di € 7,50, sanzioni per infedele denuncia nella misura di € 15.339,06 ed interessi moratori nella misura di € 7.108,41, per un totale di € 53.164,00;
n. 2822, per l’ICI relativa all’anno 2005, con la contestazione di maggiore imposta nella misura di € 26.317,00 e l’irrogazione di sanzioni per omesso versamento nella misura di € 6,60, sanzioni per infedele denuncia nella misura di € 13.147,76 ed interessi moratori nella misura di € 5.460,82, per un totale di € 44. 253,00;
n. 2823, per l’ICI relativa all’anno 2006, con la contestazione di maggiore imposta nella misura di € 26.317,00 e l’irrogazione di sanzioni per omesso versamento nella misura di € 6,60, sanzioni per infedele denuncia nella misura di € 13.147,76 ed interessi moratori nella misura di € 4.776,91, per un totale di € 44. 253,00;
6.4 Tanto premesso, si è posta la questione se l ‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita ai suddetti fabbricati debba considerarsi operante – ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘ICI – soltanto dall’anno successivo alla data di decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘inserimento catastale ovvero dall’anno successivo alla data di rilevamento del l’immobile.
Secondo l’orientamento di questa Corte, l’art. 1, comma 337, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assolutamente chiaro nel far retroagire gli effetti fiscali RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal l’1 gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al
proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile, il Comune riferisce la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia catastale; la seconda, al l’ 1 gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno di notifica RAGIONE_SOCIALEa predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia catastale (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 14 febbraio 2019, n. 4349; Cass., Sez. 6^-5, 18 luglio 2019, n. 19430; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27807; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2021, n. 13496; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21811; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, n. 26680).
Né si deve confondere la data del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto RAGIONE_SOCIALE‘ identificazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, con la data di rilevazione RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia di inserimento catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali.
6.5 Neppure si può invocare, a supporto RAGIONE_SOCIALEa tesi sostenuta dall’ente impositore, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di ICI, l’art. 74, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima RAGIONE_SOCIALEa sua notifica al fine di individuare la base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n. 25943 e 25944; Cass., Sez. 5^, 28 marzo
2018, n. 7652; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n. 13137; Cass., Sez. 6^-5, 24 settembre 2020, n. 20126; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16679; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, nn. 9189 e 9190; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6360; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2024, n. 5553), giacché esso attiene alla diversa ipotesi in cui la variazione catastale sia ascrivibile ad un’iniziativa spontanea del contribuente, la quale non è riconducibile, per l’evidente eterogeneità, alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 336 e 337, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove la variazione catastale è indotta da una precisa sollecitazione RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa constatazione RAGIONE_SOCIALEa difformità del classamento catastale rispetto a sopravvenuti mutamenti RAGIONE_SOCIALEa situazione effettiva, la cui epoca di risalenza -proprio in considerazione RAGIONE_SOCIALEa pregiudizievolezza per il contribuente -deve essere specificamente indicata ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza retroattiva.
Ad ogni modo, in assenza di espresse indicazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 337, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, la decorrenza retroattiva RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’ICI, incontra il limite RAGIONE_SOCIALEa decadenza quinquennale indicata dall’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tenore del quale: « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (…) »;
Per cui, si deve escludere che l’art. 1, comma 337, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311, possa aver differito sine die la decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI, in relazione all’operatività RAGIONE_SOCIALEa nuova rendita, incidendo sulla portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27807; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2021, n. 13496; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21811).
6.6 Nel caso di specie, è pacifico che gli avvisi di classamento ed attribuzione di rendita catastale erano stati notificati dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ed alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ il 29 agosto 2011, mentre il Comune di Trasquera (VB) aveva notificato gli avvisi di accertamento per infedele dichiarazione ed omesso parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa agli anni dal 2002 al 2006 il 7 gennaio 2013, pur essendo incontrovertibilmente decaduto dal potere di accertamento in relazione all’ICI relativa a gli anni dal 2002 al 2005 per il decorso di oltre un quinquennio dal giorno di insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo.
Difatti, l’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. ” legge finanziaria 2007 “), ha previsto che: « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ». Inoltre, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 171, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, il regime introdotto dal precedente comma 161 non opera solo per i rapporti d’imposta sorti successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, ma anche per quelli che, a tale data, risultano ancora pendenti. Ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data RAGIONE_SOCIALE‘1 gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2017, n. 15702; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531).
Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione; in particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti; tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, « entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ».
6.7 Ne discende che la sentenza impugnata ha contravvenuto ai principi enunciati, avendo motivato che: « La Commissione osserva che fondamentale e preliminare ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione è l’esame legge 311/04 art. 1 commi 336 e 337. Da una parte le disposizioni di cui innanzi riconoscono ai Comuni per ragioni di prossimità territoriale il potere di sollecitare i soggetti titolari di diritti reali a provvedere agli accatastamenti e a correggere i classamenti che non risultano più coerenti con la realtà a seguito di intervenute modificazioni e trasformazioni; dall’altra precisano che le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia catastale. La ratio e la portata RAGIONE_SOCIALEe disposizioni esaminate, a parere del collegio, risultano chiare. Ai Comuni è riconosciuto il compito di individuare le situazioni esistenti nel loro territorio per le quali non ci sia corrispondenza tra realtà e censimento catastale e, nel contempo, è riconosciuto, in deroga alle vigenti disposizioni, che le rendite catastali dichiarate o di poi attribuite abbiano effetto retroattivo a decorrere dal gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo alla data a cui riferire la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia catastale, così come indicata nell’avviso del Comune. L’effetto retroattivo stabilito dalle disposizioni in esame è ancorato, dunque, al correlato obbligo RAGIONE_SOCIALEa parte di dover provvedere alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia catastale e, conseguentemente, valorizza gli obblighi fiscali alla situazione reale ancorché non tempestivamente denunciata ».
6.8 Resta da verificare se la decadenza si sia perfezionata anche in relazione all’avviso di accertamento per infedele dichiarazione ed omesso parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa all’anno 2006, venendo in rilievo a tal fine la questione RAGIONE_SOCIALEa scissione soggettiva degli effetti per la notifica a mezzo di messo notificatore speciale ex artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 16, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
A tale proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che, in materia di notificazione degli atti impositivi e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini previsti dalle singole leggi d’imposta per la decadenza dal potere impositivo, il principio RAGIONE_SOCIALEa scissione soggettiva degli effetti RAGIONE_SOCIALEa notificazione, sancito, per gli atti processuali, dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 447 del 26 novembre 2002, sancito a livello normativo dall’art. 149 cod. proc. civ. (come modificato dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2005, n. 263), e riconfermato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 28 del 4 gennaio 2004, e, per gli atti tributari, dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione; ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte del contribuente (in termini: Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543). Tale principio è stato poi ribadito nei medesimi termini dalla Sezione Tributaria con successivi arresti (Cass.,
Sez. 5^, 5 settembre 2023, n. 25842; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2024, n. 9729).
Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti RAGIONE_SOCIALEa notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa e di controllo propria del medesimo, qual è il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, a cui il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti RAGIONE_SOCIALEa notificazione si producono comunque solo all’esito del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘intero processo notificatorio (Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2024, n. 9729).
6.9 Ne consegue che la tempestività o la tardività RAGIONE_SOCIALEa notificazione devono essere verificate in relazione alla data di consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo al messo notificatore, non rilevando la data di ricevimento da parte del destinatario, che ben può essere successiva alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento.
6.10 Nella specie, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n. 2823 (per l’infedele denuncia e l’omesso parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa all’anno 2006) è stata tempestiva, giacché il plico è stato consegnato al messo notificatore il 27 dicembre 2012, mentre il termine di decadenza per l’ente impositore è venuto a scadenza il 31 dicembre 2012.
In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi la parziale fondatezza del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, nonché l’infondatezza dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, i predetti ricorsi possono trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti; non occorrendo
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il parziale accoglimento dei ricorsi originari RAGIONE_SOCIALEe contribuenti e l’annullamento degli atti impositivi per l’ICI relativa agli anni dal 2002 al 2005, fermo restando l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni accessorie anche per l’ICI relativa all’anno 2006 .
8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio. Alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061), si può ritenere che l’impugnazione di una pluralità di avvisi di accertamento da parte RAGIONE_SOCIALEe contribuenti per l’I CI re lativa a diverse annate integri un’unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche per una singola annata) costituisce idonea giustificazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale; rigetta i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi originari nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 maggio