Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 4902-2015, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. 06363391001, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME , cf. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentato e difeso –
Controricorrente
COGNOME NOME, NOME di RAGIONE_SOCIALE –
Intimati
E NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrente
IVA -Operazioni soggettivamente inesistenti
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. –
Intimata
Avverso la sentenza n. 3433/24/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 26.06.2014;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 24 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
L ‘RAGIONE_SOCIALE notificò a lla RAGIONE_SOCIALE gli avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta dal 2003 al 2005, con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò la maggiore Iva e Irap dovuta dalla società. Relativamente all’anno 2006 l’Ufficio rideterminò il reddito della società ritenendo non giustificato lo scostamento tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto risultante dallo studio di settore applicato. Per gli anni 2005 e 2006 furono inoltre notificati ai soci COGNOME NOME e COGNOME NOME gli avvisi d’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperò a tassazione il maggior reddito accertato in capo alla società e imputato per trasparenza ai soci. Agli avvisi d’accertamento seguì la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
Tutti gli atti furono impugnati dalla società e dai soci. La Commissione tributaria provinciale di Milano, previa riunione di tutti i ricorsi, con sentenza n. 20/25/2013 ne accolse le ragioni, annullando tutti gli atti impugnati. L’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia fu respinto con la sentenza n. 3433/24/2014, ora al vaglio della Corte.
Il giudice d’appello ha confermato le statuizioni d ella commissione provinciale, rilevando che l’impugnazione mancava della contestazione della sentenza di primo grado, con la quale correttamente era stata rilevata l’invalidità degli accertamenti nei confronti dei soci in conseguenza dell’annullamento degli atti prodromici, notificati alla società. Ha inoltre dichiarato che mancava la prova della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate come inesistenti e comunque erroneamente l’ufficio aveva ritenuto che gra vasse sui contribuenti l’onere di dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Ha dichiarato infine che «la decisione di respingere l’appello per
inammissibilità, in assenza di specifico motivo di impugnazione alla sentenza della CTP, assorbe gli altri motivi di contestazione».
L’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza , della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso COGNOME NOME. La società, che come di seguito chiarito è stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, e il COGNOME NOME, di cui pure nel controricorso del COGNOME NOME se ne dichiara il decesso, sono rimasti intimati.
Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Dopo l’ordinanza interlocutoria, emessa all’esito dell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 , con cui è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di secondo grado, al fine di verificare se il procuratore del AVV_NOTAIO ebbe a formalizzare la dichiarazione di decesso del proprio cliente, la causa è stata trattata nell’adunanza del 20 dicembre 2023 e decisa.
La Procura Generale, nella persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso; il controricorrente COGNOME NOME aveva già depositato memoria difensiva.
Considerato che
Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni sollevate dal controricorrente COGNOME NOME. Questi ha innanzitutto invocato l’inammissibilità del ricorso dell’ufficio perché notificato al suo difensore, anche quale difensore della società e del COGNOME NOME. Sennonché la società risultava già cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 17 novembre 2011, come peraltro riconosciuto e dichiarato anche dalla commissione tributaria provinciale di Milano, ed inoltre nelle more era deceduto il COGNOME NOME già dal 31 agosto 2013. Da ciò evince la nullità della notifica del ricorso, che si estenderebbe allo stesso COGNOME NOME.
L ‘eccezione assume rilevanza assorbente sebbene nei termini e per quanto appresso chiarito. La nullità della notifica del ricorso anche nei riguardi del COGNOME NOME è affermazione di diritto erronea, atteso che, come la stessa giurisprudenza invocata dalla difesa del contribuente evidRAGIONE_SOCIALE, la questione che potrebbe porsi è quella del mancato rispetto del contraddittorio, con nullità conseguente della decisione, per mancato rispetto del litisconsorzio necessario (Sez. U, 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme; cfr. tra le più recenti massimate 30 ottobre 2018, n. 27603). Ebbene, nel caso di specie il COGNOME NOME,
secondo quanto dichiarato dal difensore di entrambi –NOME ed NOME, il primo padre del secondo- era già deceduto nel 2013, e cioè dopo la sentenza pronunciata dal giudice provinciale ma nelle more della celebrazione del giudizio d’appello . Sempre nel medesimo controricorso si afferma che di tale decesso fu fatta dichiarazione dinanzi al giudice regionale.
Di tale comunicazione di decesso vi è riscontro nel fascicolo d’ufficio. In particolare, risulta che il difensore del COGNOME NOME ebbe a comunicare il decesso del proprio assistito con atto indirizzato alla Commissione tributaria regionale, datato 22 novembre 2013.
Ne discende che, comunicato il decesso di una RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992, il processo andava interrotto, in attesa della sua riassunzione entro i termini prescritti dall’art. 43 della medesima legge processuale, diversamente dovendosi estinguere. La riassunzione doveva essere compiuta nei confronti di tutti gli eredi, ai sensi del comma 3 dell’art. 43. Al contrario, nel caso di specie nulla di tutto ciò risulta compiuto, ma la commissione regionale proseguì il processo, sino alla pronuncia della sentenza ora impugnata.
In disparte, anche il ricorso presso questa Corte è stato introdotto notificando l’atto anche al COGNOME NOME, ormai da tempo deceduto, senza nessuna verifica e identificazione degli eredi del cuius.
In ogni caso, per quanto qui chiarito, di interesse assorbente e rilevabile anche d’ufficio , la sentenza pronunciata nella carenza del contraddittorio è nulla e va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione procederà ad un nuovo giudizio d’appello, previa costituzione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del COGNOME NOME.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, previo rilievo della mancata costituzione del contraddittorio dinanzi al giudice regionale, dichiara la nullità della sentenza, che cassa, con rinvio per la rinnovazione del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il giorno 20 dicembre 2023