Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO – IRPEF – DATA_NASCITA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27189/2016 R.G. proposto da: COGNOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1529/04/2015, depositata il 21 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
L’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 23 gennaio 2006, all’AVV_NOTAIO la cartella di pagamento n. 034-2005-00383819-04-000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 392.573,14 e riguardante IRPEF ed ILOR per l’anno d’imposta DATA_NASCITA.
Avverso tale atto l’AVV_NOTAIO proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 307/05/2012, lo rigettava, condannando il contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 1529/04/2015, pronunciata il 19 marzo 2015 e depositata in segreteria il 21 ottobre 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base quattro motivi (ricorso notificato il 16 novembre 2016).
Resistono con controricorso il concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE ) e l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza
in camera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
1. In via preliminare, si dà atto che il ricorrente AVV_NOTAIO, difeso in proprio, risulta deceduto in data 1° luglio 2018; conseguentemente, la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza non è andata a buon fine.
Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo, con notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza , nel rispetto dei termini a comparire, agli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, posto che la notificazione per l’udienza odierna già effettuata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME non è avvenuta nel rispetto del termine a comparire ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c., mentre la notificazione nei confronti di COGNOME NOME, NOME NOME e NOME non si è perfezionata.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Manda alla cancelleria per la notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza agli eredi del ricorrente COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei termini indicati in premessa.
Così deciso in Roma, l’11 settembre 2024 .