Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33136 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29509/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CANICATTÌ
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO n. 900/2018 depositata il 26/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente impugnò avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo un avviso d’accertamento prot. 51349 n. 225 del 4/10/2011 notificatogli dal comune di Canicattì per imposta TARSU/TIA per l’occupazione e detenzione d’un magazzino nel periodo dal 2005 al 2011. Il giudice adito accolse il ricorso ritenendo che la costituzione in giudizio dell’ente locale fosse inammissibile
poiché avvenuta a mezzo di raccomandata postale a.r., con conseguente non contestazione delle tesi di parte ricorrente e fondatezza delle sue censure.
Su appello del Comune, con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale di Palermo accolse il gravame, ritenendo, quanto all’eccezione di decadenza dal diritto a esigere il tributo, che il Comune non fosse decaduto quanto all’anno 2 005, come sostenuto da controparte, atteso che l’avviso impugnato fu notificato il 6/10/2011 e pertanto entro il quinquennio previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Il giudice d’appello ha altresì ritenuto che:
-la notifica dell’avviso a mezzo di servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982 sia perfezionata anche in assenza o incompletezza della relata di notifica;
la costituzione in giudizio del Comune, nel processo di primo grado, doveva ritenersi rituale ancorché effettuata con raccomandata a.r.;
-l’eventuale inammissibilità della costituzione non consentisse comunque di ricavare la pacificità delle tesi di parte ricorrente, in ogni caso limitata sul piano probatorio e non delle allegazioni, non comportando ammissione o restringendo l’ambito delle censure.
La CTR respinse altresì l’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso, tenuto conto dell’atto d’adesione presentato dal medesimo contribuente, nonché la tesi secondo cui, non essendo l’appellato titolare esclusivo del bene immobile, avrebbe avuto dirit to al conteggio su una superficie di 50 mq anziché i 114 conteggiati dall’ente locale.
Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di sei motivi, integrati da successiva memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Canicattì, pur ritualmente notificato in via telematica il 26/9/2018, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d. lgs. 546/92 in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 5. Sostiene che la mancata produzione, da parte del Comune, della ricevuta di spedizione dell’appello, costituisca fatto storico il cui esame è stato omesso dal giudice del gravame, lamentando in ogni caso la violazione delle citate disposizioni suindicate atteso che la mancata produzione degli originali degli avvisi di ricevimento, prodotti solo in copia, impedirebbe di accertare la tempestività del deposito.
1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
1.2 Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Cass. Sez. 5, 11/08/2022, n. 24726, Rv. 665493 -01 e Sez. 5, Ordinanza n. 7690 del 23/03/2025 Rv. 674392 -01, Cass. Sez. 5, 27/10/2022, n. 31879, Rv. 666101 – 01). Nel caso specifico è lo stesso ricorrente ad ammettere che il Comune ha depositato copia dell’avviso di ricevimento dove vi sono due ‘bolli’ dell’ufficio postale riportanti dal data del 30/7/2013 (vv. pag. 6 lett. b del ricorso). La contestazione è del resto generica in quanto non si duole della mancata notifica dell’appello ma solo del mancato deposito della ricevuta di spedizione, né afferma essere gli avvisi depositati estranei alla predetta notifica.
1.3 Il deposito di copie degli avvisi, anziché degli originali, non determina improcedibilità ex art. 348 c.p.c. ma potrebbe concretizzare al più una nullità che, nel caso specifico, è stata sanata
ex art. 156, comma 3, c.p.c. dal raggiungimento dello scopo (vv. Cass. Sez. 6, 16/12/2014, n. 26437, Rv. 633820 -01 e Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 -01, in tema formalità di costituzione e deposito di copie). Non vi è peraltro contestazione della conformità di tali copie all’originale.
Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990, 7 della legge n. 212/2000 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c., per essere l’avviso impugnato carente di motivazione. Secondo il ricorrente non sarebbe sufficiente l’indicazione degli interessi per i singoli anni dal 2005 al 2010, oggetto dell’avviso medesimo, non essendo indicati: ‘ tutti gli elementi fattuali identificativi del terreno, le somme relative al tributo corrisposto nonché quelle effettivamente dovute, ed infine la determinazione del maggior valore ed i criteri utilizzati per la stima ‘ sì da consentire il diritto di difesa. Non sarebbe sufficiente il mero riferimento all’interesse legale ex art. 1/165 ai sensi della legge n. 296/07 senza esplicitare il calcolo degli interessi.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l’obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l’indicazione dell’importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Sez. 5- , Sentenza n. 28742 del 16/10/2023 (Rv. 669249 -01).
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e 70 del d.lgs. 507/93, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Censura l’errore in cui
sarebbe caduto il giudice d’appello non riconoscendo la decadenza prevista dalla legge con riferimento agli anni 2005 e 2006. Secondo il ricorrente, poiché viene contestata la violazione di ‘ infedele dichiarazione ‘, dovrebbe desumersi che una dichiarazione fu effettuata, sicché il decorso del termine decadenziale dovrebbe avvenire dal termine di scadenza per il versamento, dal medesimo identificato nel 31/12/2005. L’occupazione decorrerebbe pacificamente sin dal 2002 con conseguente necessità di far decorre re il termine di decadenza ‘dall’anno corrente’.
Ne conseguirebbe che il termine decadenziale sarebbe scaduto il 31/12/2010 quanto all’anno 2005 e il 31/12/2011 quanto al 2006. La notifica dell’avviso a ottobre 2011 non avrebbe pertanto impedito la decadenza per l’anno 2005, ma neppure per il 2006 atteso che, pur in presenza di un avviso notificato il 6/10/2011, ‘ il contribuente ha contestato che l’eventuale raggiungimento dello scopo in seguito alla tempestiva proposizione dell’opposizione si raggiunge, non già, al momento della notifica dell’atto, bensì a quello della costituzione in giudizio del contribuente, quale momento perfezionativo dell’avvenuta impugnazione, che, risultando effettuata il 2 gennaio 2012 era di già decorso, anche per l’anno 2006, il termine quinquennale decadenziale’.
3.1 Il motivo è fondato quanto all’anno 2005 e infondato quanto al 2006.
3.2 Quanto all’anno 2005, va dato atto di un contrasto giurisprudenziale sulla decorrenza del citato termine ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, essendovi un orientamento più risalente volto a individuare la decorrenza del quinquennio nel l’anno successivo a quello previsto per adempiere all’obbligo di dichiarazione (Cass. 5, sentenza n. 22900 del 21/10/2020 Rv 659637 01). L’orientamento ormai prevalente prevede invece che il tenore letterale della disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la
denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo. (Cass. Sez. 5, 17/06/2022, n. 19531, Rv. 664935 – 01).
Poiché è incontestato che l’occupazione durava da anni prima d el 2005, analogamente all’ipotesi esaminata dalla pronuncia testé citata, il quinquiennio di decadenza, decorrente dal 2005, è scaduto il 31 dicembre 2010 sicché l’avviso notificato nell’ottobre 2011 deve ritenersi tardivo.
Quanto all’anno 2006, nessuna efficacia può avere la data di costituzione del ricorrente nel giudizio di primo grado, non sussistendo alcuna correlazione tra la tempestività della notifica dell’avviso per evitare la decadenza e la procedibilità del ricorso avanti al giudice di primo grado, né è contestata alcuna nullità o ipotizzata alcuna sanatoria. Sotto questo profilo il motivo è pertanto infondato.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c. Sostiene che la Commissione Regionale non avrebbe dovuto tenere conto della produzione documentale del Comune di Canicattì perché, a fronte del ricorso del contribuente depositato il 2 gennaio 2012, il resistente, al 24 luglio, non risultava costituito, essendosi costituito solo il 20 agosto di quell’anno. Poiché l’udienza era fissata al 21/9/2012, il termine di venti giorni prima per le produzioni doveva ritenersi scaduto, tenuto conto del periodo feriale all’epoca vigente, al 16/7/2012. La produzione dei medesimi documenti in appello non avrebbe efficacia
sanante poiché costituirebbe domanda nuova, inammissibile in appello.
4.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
4.2 Lo stesso manca di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., non avendo indicato il ricorrente a quali documenti in particolare faccia riferimento. Del tutto indeterminata è poi l’affermazione secondo cui il Comune avrebbe, in sede d’appello, proposto domande o eccezioni nuove in viol azione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 546/92, non essendo in alcun modo chiarito di quali domande o eccezioni si tratti né come avrebbe il Comune ampliato il thema decidendum nel giudizio di gravame.
Va inoltre ricordato come il richiamato art. 58 dello stesso d.lgs. 546/92, nella versione vigente ratione temporis precedente alle modifiche attuate con l’art. 1, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, prevedesse che: ‘ 1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti’.
Non vi era pertanto alcun ostacolo normativo alle predette produzioni.
Con il quinto motivo si duole della violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990, 7 della legge n. 212/2000 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Poiché nell’avviso impugnato era indicato come la fonte delle notizie fosse nel c.d. ‘acce rtamento Maggioli’, la mancata allegazione degli atti di tale accertamento comporterebbe illegittimità dell’avviso medesimo per carenza motivazionale. Ciò renderebbe pertanto invalida la valutazione secondo cui la superficie imponibile doveva considerarsi di 110 mq anziché 50 come sostenuto dal contribuente. Non avrebbe valore in tal senso l’atto prodotto da controparte, ovvero la ‘ rettifica d’ufficio dell’avviso d’accertamento TARSU ‘ definito dalla CTR come atto
d’adesione idoneo a dimostrare la perfetta conoscenza dell’effettiva superficie da parte del contribuente in quanto relativo ad anni precedenti e privo dell’indicazione dell’immobile.
5.1 Anche questo motivo è infondato e sotto entrambi i profili.
5.2 Da una parte non è specificamente impugnata l’affermazione della pronuncia gravata secondo cui l’atto conteneva ‘ tutti gli elementi fattuali identificativi del terreno, le somme relative al tributo corrisposto nonché quelle effettivamente dovute, ed infine la determinazione del maggior valore e i criteri utilizzati per la stima, sì da consentire al contribuente il diritto di difesa : infatti esercitato sotto tutti i profili..’ .
Dall’altra, non lo è neppure l’ulteriore affermazione secondo cui il contribuente non ha mai contestato, neppure nel grado d’appello, la maggiore estensione del terreno accertata dal Comune e causa dell’avviso. A ciò si aggiunga che l’essere l’atto d’adesi one relativo ad anni precedenti o asseritamente privo dell’indicazione dell’immobile non esclude la previa conoscenza, in capo al contribuente, dei dati suindicati in ordine alla identificazione e alla entità dell’immobile gravato, peraltro non contestata come si è detto. 6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 4, comma 3, della legge n. 890/82, 2697 c.c. e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che l’ente comunale non abbia prodotto la documentazione prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 890/82, ossia l’originale dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo del servizio postale o il duplicato rilasciato dall’Ufficiale postale. Sostiene di avere specificamente contestato la notificazione dell’atto i mpugnato sicché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto accertare la mancata produzione del relativo avviso. Non sarebbe idonea la semplice fotocopia dell’avviso di ricevimento priva del timbro postale e della firma dell’agente postale.
6.1 Anche questo motivo è infondato.
6.2 Si tratta di una contestazione analoga a quella del primo motivo, riferita questa volta al problema della rituale notifica dell’avviso impugnato. La censura non tiene infatti conto del costante insegnamento di questa Corte, richiamato anche nella pronuncia gravata, secondo cui, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass. Sez. 5, 24/04/2015, n. 8374, Rv. 635171 -01, Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Rv. 662500 -02). Ne deriva che l’eventuale nullità della notifica è sanata, a norma dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato (Cass. Sez. 5, 13/03/2015, n. 5057, Rv. 634874 -01). In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento, infatti, trovano applicazione, in virtù dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare, con effetto ex tunc , la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. (Cass. Sez. 5, 16/06/2025, n. 16163, Rv. 675138 – 01)
Va pertanto accolto il solo terzo motivo di ricorso e limitatamente a quanto dovuto per l’anno 2005. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può pronunciarsi nel merito in
ordine alla fondatezza, sotto quest’unico profilo, del ricorso originario.
Quanto alle spese di giudizio, atteso che il contrasto giurisprudenziale sulla decorrenza del termine di decadenza è stato composto solo recentemente, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il terzo motivo di ricorso, respinge gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente a quanto dovuto per l’anno 2005.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME