Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35631 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35631 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11319/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 11730/2016 R.G. e proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA – SEZ.DIST. FOGGIA n. 2294/26/15 depositata il 05/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza n. 2294/26/15 del 05/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e rigettava gli appelli incidentali proposti da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 279/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartell a di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008 ;
1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
1.2. la CTR rigettava gli appelli proposti evidenziando che: a) l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE era inammissibile perché tardivamente proposto; b) il ricorso proposto da COGNOME doveva ritenersi tempestivo; c) l’Amministrazione finanziaria era incorsa in decadenza per violazione del termine di cui all’art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, con assorbimento di ogni altro ulteriore rilievo; d) la sentenza impugnata aveva immotivatamente compensato le spese di lite, che dovevano essere riconosciute in favore della società contribuente;
avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano separati ricorsi per cassazione, affidati entrambi a tre motivi;
COGNOME resisteva con controricorso unicamente nel procedimento n. 11730/2016.
CONSIDERATO CHE
va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 11730/2016 al procedimento n. 11319/2016, trattandosi di separati ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza della CTR;
1.1. a seguito della riunione il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, previamente notificato, assume la qualifica di ricorso principale, mentre il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE assume la qualifica di ricorso incidentale;
sempre in via preliminare, la decisione sul ricorso n. 11319/2016 impone l’esame del fascicolo d’ufficio, del quale va disposta l’acquisizione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio. Così deciso in Roma, il 06/12/2023.