Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5850 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5850 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25017/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CALABRIA n. 1055/2024 , depositata il 10/4/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1055/2024 , depositata il 10/4/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in accoglimento dell’appello della RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria IMU per il Comune di NOMErno, ha respinto il ricorso di NOME COGNOME, NOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso gli avvisi di accertamento nr. 1350, 902, 903, relativi a IMU 2012, per l’importo complessivo di euro 1.284,00.
Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione i COGNOME, sulla base di un solo motivo, mentre la RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380 -bis c.p.c., i ricorrenti si oppongono alla proposta e chiedono la decisione. Entrambe le parti depositano memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 e degli artt. 2934, 2935, 2943, 2948, 1334, 1335 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello applicato la normativa in tema di decadenza (ex art. 1, comma 161, legge n. 296/06), nonostante i contribuenti avessero eccepito la prescrizione del credito tributario, e conseguentemente ritenuto operante, ai fini della notifica degli avvisi di accertamento, il principio di scissione degli effetti della notificazione, con ciò dando erroneamente rilievo alla data di spedizione di tali avvisi, anziché a quella di ricevimento.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La C.T.R., chiamata ad esaminare la questione della tempestività o meno della notifica degli avvisi di accertamento impugnati (relativi a IMU 2012), ha giustamente applicato la norma in tema di decadenza dal potere impositivo, ossia l’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, essendo in contestazione l’osservanza del termine di legge per l’esercizio di quel potere.
1.3. Correttamente, dunque, il giudice di appello, proprio alla stregua delle deduzioni del contribuente, ha riqualificato l’eccezione formulata con riferimento alla prescrizione, affermando che, quando si contesta il
tempestivo esercizio del potere impositivo, viene in discussione il diverso istituto della decadenza.
1.4. E’, invece, la parte ricorrente ad errare nel sovrapporre le due discipline, in tema di prescrizione e di decadenza.
1.5. Trattandosi di atto impositivo, e non meramente riscossivo, l’estinzione dell’ obbligazione tributaria per decorso del tempo ( id est , la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale, il quale è assoggettato ad un limite temporale riconducibile all’istituto della decadenza (Cass. 16229/2022).
1.6. Nell’ordinamento tributario, infatti, la decadenza si riferisce all’esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di “recupero” del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SSUU n. 23397/2016, citata da Cass. 16229/2022).
1.7. Ne discende che, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza ” la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto ” (Cass. Sez. Un. 40543/2012 cit.), con l’ulteriore conseguenza che il credito tributario divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto al regime della prescrizione (Cass. n. 32048/2021; Cass. SSUU n. 23397/16, cit.).
1.8. In conclusione, con riferimento all’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina, dal legislatore espressamente definita decadenziale, propria dell’accertamento.
1.9. Disciplina che, nel caso dei tributi locali, si rinviene nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, ai sensi del quale: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla
rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ».
1.10. Ebbene, questi principi la sentenza impugnata mostra di aver tenuto in debita considerazione, laddove, ferma la distinzione legale tra l’attività di accertamento e quella di riscossione, nel risolvere la controversia sul tempestivo esercizio del potere impositivo, applica la disciplina decadenziale ex art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, anziché quella in tema di prescrizione, appunto perché ad essere contestata era la tardiva notifica dell’avviso di accertamento, cioè di un atto di esercizio del potere impositivo.
1.11. Ne discende, pertanto, che, applicandosi, come correttamente ha fatto il giudice di merito, il citato art. 1, comma 161, la notifica degli avvisi di accertamento impugnato andava effettuata entro il 31/12/2017, trattandosi di omesso pagamento di IMU relativa all’anno di imposta 2012: pacifico che il pagamento sarebbe dovuto avvenire nel 2012, il termine legale di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento scadeva il 31 dicembre del quinto anno successivo al 2012, quindi il 31/12/2017.
1.12. Ciò posto, per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo (a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione), rileva solo la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini
della notifica dell’atto, e non quella (eventualmente successiva) di conoscenza da parte del contribuente dell’atto da notificare (34855/2025; 9729/2024; Sez. U., 40543/2021; 9749/2018).
1.13. Ciò in quanto, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P .R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, non ostandovi la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
1.14. Ne consegue, pertanto, che, essendo -nel caso di specie -incontestato e comunque documentato che gli avvisi di accertamento impugnati siano stati spediti per la notifica il 29/12/2017, risulta pienamente rispettato il termine legale di decadenza.
1.15. Il ricorso va, dunque, respinto.
La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 -bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis.
3.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva,
lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U. 27433/2023 e 28540/2023).
3.2. La parte ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare una ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore della controricorrente delle spese nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.875,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; condanna, altresì, i ricorrenti, in solido, al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 900,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME