Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7824 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18014/2021 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE EPE, già RAGIONE_SOCIALE (subentrante a titolo universale ex art. 1, d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016), C.F.: CODICE_FISCALE – RAGIONE_SOCIALE, P.IVA: P_IVA – RAGIONE_SOCIALE, P.IVA: P_IVA, con sede in Cercola, al INDIRIZZO, in qualità di concessionario, ex artt. 52 e 53, d.lgs. 446/1997, del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e RAGIONE_SOCIALE per Napoli e Provincia, in virtù di contratto RAGIONE_SOCIALE 00-P_IVA, in persona del responsabile della gestione e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO COGNOME, a ciò autorizzato con procura speciale rilasciata dall’AVV_NOTAIO, legale rappresentante p.t. della mandataria RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE, con atto
Avviso accertamento Tarsu – Omessa denuncia superfici tassabili -Decadenza potere impositivo
per AVV_NOTAIO con studio in Roma (rep. 43.250; racc. 24.654) del 9.11.2017, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso e su foglio separato, dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), con sede in Napoli, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Napoli il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso rilasciata in data 30/06/2021 su foglio separato, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Napoli, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta certificata: EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 6585/03/2020 emessa dalla CTR Campania in data 22/12/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con ricorso dinanzi alla CTP di Napoli la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento prot. n. 14301/161, del 07.07.2017, notificato il 27.12.2017, relativo alla TARSU per gli anni 2011 e 2012, con il quale le era stata contestata l’omessa denuncia RAGIONE_SOCIALE superfici tassabili dalla stessa parte occupate nell’immobile sito in Napoli, alla INDIRIZZO, destinate ad uffici e deposito, eccependo, tra l’altro, la prescrizione e decadenza del potere impositivo.
La CTP, con sentenza n. 12118/2018 del 25.09.2018, depositata il 16.10.2018, dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente, per non aver quest’ultima dato prova dell’avvenuta sua rituale notifica, attesa la mancata costituzione in giudizio del RTI.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania accoglieva in
parte il gravame, ritenendo decaduto il potere di accertamento per l’annualità 2011 e con esso gli interessi richiesti.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 507/1993 e 1, comma 161, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, dichiarato la decadenza del RTI dal potere di accertamento per l’annualità 2011, individuando il dies a quo per il computo del termine decadenziale di cinque anni, previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, nel 20 gennaio dello stesso anno oggetto di accertamento, anzichè in quello successivo.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Sezione ha avuto di recente modo di chiarire (Sez. 5, Sentenza n. 22900 del 21/10/2020) che <>.
Da ciò consegue che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di decadenza entro il quale l’Ufficio può notificare, in siffatta evenienza, l’avviso di accertamento coincide con il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Invero, i soggetti passivi dell’imposta devono presentare al Comune, «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione», una
denuncia unica dei locali e RAGIONE_SOCIALE aree tassabili. Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull’applicazione, e riscossione, del tributo (art. 70, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507 del 1993).
Alla tassa in questione si applica il comma 161 dell’art. 1 I. n. 296 del 2006, ove è previsto che « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALE omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ».
Come appena evidenziato, ai fini dell’applicazione della tassa in esame, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all’inizio dell’occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull’ammontare del tributo.
Diverso è, però, il discorso nel caso di totale omissione della dichiarazione, nel qual caso il contribuente non è liberato dall’obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant’è che la sua inottemperanza è sanzionata dall’art. 76 del d.lgs. n. 507 del 1993 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019).
D’altro canto, la protratta inottemperanza all’obbligo di presentare la denuncia non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti
presupposto per l’applicazione della tassa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass, Sez. 5, n. 2672/2016). La decadenza, sancita dall’art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell’occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati – appunto, a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata.
Nei casi di omessa denuncia, per ciascun anno di inerzia del contribuente, ciò che rileva è il fatto che sia trascorso tutto l’anno, senza che il contribuente abbia provveduto ad adempiere all’obbligo di presentare la dichiarazione. In altre parole, nelle ipotesi sopra evidenziate, l’obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa, resta per tutto l’anno di debenza della tassa e permane fino a che il contribuente non provveda a presentarla. Come sopra evidenziato, in applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, i soggetti passivi dell’imposta devono presentare, «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e RAGIONE_SOCIALE aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull’importo della tassa dovuta). L’espressione «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» , secondo l’orientamento precedente, riguarda sempre e comunque l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significava che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento, ha inizio l’occupazione (o detenzione), la denuncia dovesse essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Di conseguenza, era a partire da tale data che iniziava a decorrere, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf. Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez. 5, n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017).
Tuttavia, il tenore letterale della disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070). Laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio» cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224).
Per cui, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l’espressione «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento, ha inizio l’occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21
ottobre 2020, n. 22900).
Nel caso in disanima la detenzione era già in corso al principio dell’anno 2011 (risalendo al 2009), sicché il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso di accertamento Tarsu notificato il 27.12.2017.
Ne consegue che, con riferimento all’anno 2011, la notifica dell’atto impositivo è da ritenersi tardiva.
2. Il ricorso va, quindi, rigettato.
La circostanza che il nuovo orientamento sulla questione principale si è consolidato tra il 2021 ed il 2022 e, quindi, successivamente alla instaurazione del presente grado di giudizio giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.3.2024.