Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 20/12/2025
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Tarsu
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. 1550/2018
Socci NOME
Consigliere –
COGNOME.
Balsamo NOME
Consigliere –
U – 02/12/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere rel.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1550/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
Comune di Caserta
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4778/34/2017 depositata il 26 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella udienza del 2 dicembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l ‘impugnazione di una pluralità di avvisi di accertamento, analiticamente indicati nella sentenza impugnata di cui in epigrafe, che la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimata) ha emesso per conto del Comune di Caserta (d’ora in poi intimato) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) per
-intimata –
il pagamento della Tarsu relativa agli anni dal 2008 al 2011 dell’importo complessivo di € 4.164,00 . Numero sezionale 8273/2025 Numero di raccolta generale 33333/2025 Data pubblicazione 20/12/2025
La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni:
-non vi è prova agli atti che la contribuente abbia presentato la dichiarazione di occupazione dei locali;
-in merito a tale occupazione, il contratto di somministrazione di energia elettrica dà evidenza delle potenzialità del cespite ad essere condotto e che esso sia suscettibile di produrre rifiuti.
Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, mentre le controparti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 26 maggio 2017 e non è stata notificata. Le notifiche dell’impugnazione , effettuate a mezzo pec, sono state consegnate e accettate il 27 dicembre 2017, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 , tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014).
Si ricorda che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c p.c., per effetto degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile va effettuato non ex numero bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione
feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno di agosto di ciascun anno (Cass., Sez. 6 1, n. 17640/2020, Rv. 658722 – 01. Numero sezionale 8273/2025 Numero di raccolta generale 33333/2025 Data pubblicazione 20/12/2025
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. . Contesta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei fatti dalla stessa dedotti e non contestati dagli odierni intimati. Deduce di avere, infatti, impugnato gli avvisi oggetto del presente giudizio eccependo di avere sin dal 1977 denunciato l’occupazione dell’immobile e rappresentando che nel 1991, in seguito al trasferimento di residenza presso il comune di San Nicola La Strada, non aveva più ricevuto avvisi per il pagamento del tributo da parte del comune di Caserta, odierno intimato. Denuncia, pertanto, l’infondatezza della pretesa creditoria e l’incoerenza dell’ente impositore che, al più, avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie nei termini di omesso pagamento, con conseguente sanzione nella misura del 30% dell’intero tributo non versato e non nella misura del 160% per singola annualità.
Si duole, inoltre, che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che l’onere della prova sulla violazione/omissione contestata fosse a suo carico, invece di ritenerlo a carico delle controparti.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ed errata applicazione degli artt. 70 e 76 del d.lgs. n. 507 del 1993. Per le ragioni esposte con il primo mezzo di gravame, la ricorrente ritiene l’erroneità della sanzione irrogata nella misura del 160% del tributo. Riprendendo le ragioni esposte con il primo motivo, la ricorrente invoca il principio del legittimo affidamen to circa il venir meno dell’obbl igo di versamento del tributo per cui è causa, sul presupposto dell’avvenuto
trasferimento della residenza e della mancata ricezione dei bollettini da parte del comune, odierno intimato. Ribadisce che conseguentemente avrebbe dovuto, per tale omesso pagamento, subire una sanzione nella misura del 30%, ai sensi dell’art. 13 del d.lg s. n. 471 del 1997 e dell’art. 16, comma 1, lett. d) del regolamento comunale Tarsu. Numero sezionale 8273/2025 Numero di raccolta generale 33333/2025 Data pubblicazione 20/12/2025
I motivi sono inammissibili e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. La ricorrente deduce di avere sin dal 1977 denunciato l’occupazione dell’immobile e di avere rappresentato che nel 1991, in seguito al trasferimento di residenza presso il comune di San Nicola La Strada, non aveva più ricevuto avvisi per il pagamento del tributo. Da tale prospettazione fa discendere l’esistenza di un legittimo affidamento circa il venire meno dell’obbligo tributario per cui è causa.
La ricorrente, tuttavia, al fine di confutare l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata circa l’omessa presentazione di dichiarazione di occupazione dei locali, a supporto delle proprie affermazioni circa l’esistenza di una denuncia risalente al 1977, nulla ha dedotto, né tantomeno ha provveduto ad indicare se tale atto era stato prodotto in giudizio ed eventualmente la sua collocazione.
Si ricorda e si ribadisce, in ogni caso, che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Sez. 6 5, n. 1414/2015, Rv. 634358 – 01).
Nel caso in esame, pur nella sua sinteticità, la CTR ha ben chiarito le ragioni del decidere e indicato gli elementi probatori su cui si è fondata.
Va ricordato, inoltre, che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla
Numero sezionale 8273/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/2025
condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 12652/2020, Rv. 658279 – 01; Sez. 1, n. 19011/2017, Rv. 645841 -01, Sez. 6 – 5, n. 29404/2017, Rv. 646976 -01, Sez. 1, n. 10937/2016, Rv. 639853 – 01; Sez. 1, n. 16056/2016, Rv. 641328 -01; nello stesso senso da ultimo, Cass., Sez. 5, 19 maggio 2024, n. 12732). Data pubblicazione 20/12/2025
Deve, infine, essere ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità, non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori, o la sua scienza personale (Cass. Sez. 1, n. 4699/2018, Rv. 647432 -01, Sez. 3, n. 30173/2021, Rv. 662643 – 01).
È da escludere, poi, la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, la doglianza relativa alla violazione del precetto del citato articolo integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie. Nel caso in esame la censura del ricorrente cade piuttosto sulla valutazione che i giudici del merito hanno effettuato sulle prove addotte dalle parti e, pertanto, non può trovare accoglimento (Cass., Sez. 3, n. 15107/2013, Rv. 626907 -01, Sez. 3, n.
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13395/2018, Rv. 649038 -01, Sez. 6 – 3, n. 18092/2020, Rv. 658840 – 01). Numero di raccolta generale 33333/2025 Data pubblicazione 20/12/2025
Il deficit evidenziato si riverbera anche sul lamentato profilo sanzionatorio.
Da quanto esposto consegue l’inammissibilità dei due motivi di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’eccepita decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. Sostiene che, posta la non contestazione circa il fatto che l’occupazione sia iniziata sin dall’inizio dell’anno 2008, il termine per potere avanzare la relativa pretesa era il 31.12.2013, con la conseguente tardività, per intervenuta decadenza, dell’accer tamento relativo all’annualità sopra indicata, avven uto con notifica del 22.10.2014.
Il motivo è fondato.
Il citato articolo 70 prevede: ‘ 1. I soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della
convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione … omissis’. Numero sezionale 8273/2025 Numero di raccolta generale 33333/2025 Data pubblicazione 20/12/2025
Giova ricordare che, secondo la più recente giurisprudenza, formatasi a composizione di un precedente contrasto, in tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., Sez. 5, n. 19531/2022, Rv. 664935 – 01).
Nel caso in esame, deve ritenersi pacifico che la ricorrente abbia occupato a decorrere dal 1991 e quindi, per l’annualità 2008 , si deve ritenere che vi sia stata occupazione in corso nel mese di gennaio, con conseguente decorrenza del termine di decadenza dall’anno corrente e non da quello successivo . La decadenza per il 2008 scadeva il 31.12.13, mentre l’ avviso è stato notificato 22.10.14, dunque, tardivamente.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 73 e 79 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché dell’art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993. Contesta l’omessa pronuncia sulla censura relativa a ll’eccepita violazione delle norme ora riportate, lamentando che l’ente impositore ha effettuato gli accertamenti d’ufficio senza intavolare un preventivo incontro con la stessa ricorrente che avrebbe evitato l’irrogazione delle sanzioni. Contesta l’illegittima determinazione della tariffa in assenza di
un’adeguata motivazione, nonché il mancato rispetto del principio di correlatività tra rifiuti prodotti e tassa applicata. Numero sezionale 8273/2025 Numero di raccolta generale 33333/2025 Data pubblicazione 20/12/2025
7. Il motivo è infondato.
In relazione alla dedotta omessa pronuncia sulla violazione degli artt. 73 e 79 del d.lgs. n. 507 del 1993, si osserva che la sentenza ha deciso sulla base di una ragione, l’omessa presentazione della dichiarazione, posta a monte della invocata decadenza. Non si comprende, dunque, come potrebbe essere incorsa nella lamentata decadenza della richiesta di integrazione dei dati, posto che non è stata provata l’avvenuta precedente dichiarazione ex art. 70 del d.lgs. citato all’ente impositore. In assenza di tale dichiarazione non è chiaro quali dati avrebbero dovuto essere integrati.
Inammissibili, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., sono le ulteriori censure relative all’illegittima determinazione della tariffa in assenza di un’adeguata motivazione, al mancato rispetto del principio di correlatività tra rifiuti prodotti e tassa applicata. Non risultando dalla sentenza impugnata che tali censure siano state sollevate nel corso del giudizio, era onere della ricorrente chiarire in quale fase del giudizio e in quali atti sono state poste tali questioni. La parte, infatti, non ha riportato in ricorso, per le parti rilevanti, gli atti difensivi dei gradi di merito, né ha fatto alcuno specifico richiamo ai medesimi, onde permettere a questa Corte di valutare, sulla base degli atti, la fondatezza della censura proposta. Invero, nemmeno si dice in ricorso se e come il giudice d’appello sia stato investito delle questioni prospettate.
La ricorrente, onde assolvere all’onere di cui all’ art. 366 , primo comma n. 6, c.p.c., avrebbe dovuto riportare in modo specifico i passaggi dell’atto di appello onde consentire a questa Corte la necessaria verifica preliminare di ammissibilità del motivo. Non può venire in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come error in judicando de jure
procedendi -in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito-, dovendo distinguersi, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente l’attività processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la fase di ammissibilità da quella -cronologicamente successiva- relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per errores in procedendo è anche giudice del fatto ed ha il “potere-dovere” di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale “potere-dovere” è necessario – non essendo il predetto vizio rilevabile ” ex officio “- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. Sez. 5, n. 1170/2004; Sez. 3, n. 9275/2005; Sez. 3, n. 16245/2005; Sez. 3, n. 1221/2006; Sez. 1, n. 20405/2006; Sez. 3, n. 21621/2007; Sez., L, n. 488/2010; Sez. L, n. 23420/2011; Sez. 3, n. 86/2012; Sez. 6 – 5, n. 5036/2012; Sez. U, n. 8077/2012; Sez. 5, n. 12664/2012; Sez. L, n. 896/2014). Numero sezionale 8273/2025 Numero di raccolta generale 33333/2025 Data pubblicazione 20/12/2025
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 per omessa pronuncia sull’errata applicazione delle sanzioni per mancata applicazione del cumulo giuridico. Denuncia che l’intimata ha irrogato sanzioni nella misura del 650% della tassa dovuta, violando il principio di legittimità (Cass. n. 13869 del 2010), secondo cui, quando vi sia un’omessa denuncia Tarsu protratta per diverse annualit à d’imposta, la sanzione applicabile deve essere unica, da determinare con l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico.
Numero sezionale 8273/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/2025
Data pubblicazione 20/12/2025
Effettivamente, dalla parte in fatto della sentenza impugnata, l’eccezione risulta sollevata e viene anche riportato che l’intimata, RAGIONE_SOCIALE, ha dedotto di avere applicato il cumulo giuridico irrogando la sanzione del 160% del tributo non versato.
A tali affermazioni non fa seguito una correlata motivazione nelle ragioni della decisione.
Da quanto esposto conseguono: l’accoglimento del terzo e del quinto motivo, rigettati gli altri; la cassazione della sentenza impugnata; il rinvio alla CGT II della Campania per l’esame del la questione dell’applicabilità , nella determinazione delle sanzioni, del l’istituto del cumulo giuridico. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo, rigettati gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CGT II della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità .
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 . Il Presidente NOME COGNOME