Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22620/2018 proposti da:
COGNOME NOME, nata ad Agrigento il DATA_NASCITA e residente in Canicattì, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), nella sua qualità di erede della Sig.ra COGNOME NOME, nata ad Agrigento il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; tel. e fax: NUMERO_TELEFONO), giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del l’ AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, Agente della riscossione (C.F.: CODICE_FISCALE e P.IVA: P_IVA), in persona del Direttore Generale,
Cartelle pagamento Tarsu -Decadenza potere iscrizione a ruolo
-procuratore –AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata il 28 aprile 2015 dal AVV_NOTAIO in Catania (rep. 2031, racc. 1460), ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 75/08/2018 emessa dalla CTR della RAGIONE_SOCIALE in data 03/01/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava tre cartelle di pagamento in materia di Tarsu relative agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, eccependo, tra l’altro, la decadenza del Comune di Canicattì dal potere impositivo e l’inesistenza della notifica delle dette cartelle.
La CTP di Agrigento rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che la norma di cui all’art. 51 d.lgs. n. 507/1993 si riferiva, in realtà, alla decadenza dalla notifica degli avvisi di accertamento e, peraltro, i suoi commi (tranne il quinto) erano stati abrogati, la notifica della cartella era stata effettuata personalmente, in data 11.1.2011, al destinatario COGNOME NOME, la quale aveva altresì apposto sull’atto la firma per ricevuta, che il concessionario addetto agli atti di riscossione era un pubblico ufficiale munito di poteri autoritativi e certificativi, sicchè era autorizzato ad autenticare le copie che rilasciava, e che, essendo la cartella stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, non era prevista la sottoscrizione dell’esattore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, sulla base di otto motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inesistenza del ricorso per cassazione, siccome notificato a mezzo pec.
Invero, in tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall’art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33707 del 04/12/2023).
1.1. Con riferimento all’eccezione di difetto della rappresentanza sostanziale in secondo grado della RAGIONE_SOCIALE (per non aver l’Agente della riscossione prodotto né la procura rilasciata dal direttore generale NOME COGNOME al difensore legale costituito, né la procura notarile con la quale il Presidente del CdA, quale legale rappresentante, ha conferito la rappresentanza sostanziale della società al direttore generale), è sufficiente evidenziare che, nel processo civile, l’invalidità della costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d’ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio. È da ritenersi, pertanto, preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell’irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già sollevata tempestivamente nei motivi di appello (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008 e Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20180 del 03/09/2013, secondo cui è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata nei motivi di appello). Parimenti, deve ritenersi preclusa
in sede di giudizio di cassazione, con la memoria illustrativa, sollevare per la prima volta la detta questione. Invero, tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d’immediata difesa; ne deriva che, solo ove la contestazione avvenga tempestivamente in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d’impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma l’onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6996 del 11/03/2019).
1.1.1. Per quanto concerne, invece, l’analoga eccezione sollevata, sempre con la detta memoria, in relazione alla procura ad litem apposta in calce al controricorso (per non aver l’Agente della riscossione prodotto la procura notarile, in forza della quale al Direttore Generale, quale rappresentante volontario, è stata conferita dal Presidente, siccome legale rappresentante, la rappresentanza sostanziale della RAGIONE_SOCIALE, in tal guisa impedendo la verifica della sussistenza ed i limiti del suo potere rappresentativo, essenziale), va ricordato che il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022).
In particolare, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem , è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7589 del 16/03/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, essendo stata la relativa eccezione sollevata
per la prima volta con la memoria illustrativa, cui ha fatto seguito l’adunanza camerale non partecipata, occorrerebbe concedere un termine alla controricorrente per la eventuale produzione della procura notarile enunciata.
Occorre, pertanto, valutare se, all’esito della valutazione dei motivi, la detta concessione si renda necessaria.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato la sua eccezione di decadenza del Comune dal potere di iscrizione nel ruolo esattoriale senza considerare che, in base all’art. 72 citato, l’ente pubblico avrebbe dovuto provvedere a formare e consegnare il ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla notifica dell’avviso di acce rtamento e, quindi, nel caso in esame, entro il 31.12.2008.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’Agente della riscossione aveva l’obbligo di chiamare in causa l’ente comunale affinchè fornisse le ragioni dell’iscrizione nel ruolo esattoriale effettuata contestando, se del caso, l’eccepita decadenza.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 26 dPR n. 602/1973, 60 dPR 600/1973 e 148 e 156 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., avuto riguardo ai motivi di appello con i quali aveva dedotto l’inesistenza giuridica (come tale insuscettibile di sanatoria) della notifica delle cartelle per omessa indicazione delle generalità e della qualifica del soggetto notificatore resosi non identificabile (motivo 5 dell’appello), per omessa sottoscrizione dell’agente notificatore (motivo 6 dell’appello), per essere stata la copia della relata della notifica prodotta pales emente artefatta con l’apposizione di un timbro dopo la consegna alla contribuente (motivo 7 dell’appello) e per la difformità tra la
relata di notifica apposta sulla copia a lei notificata (sprovvista della data di notifica, delle generalità, qualifica e sottoscrizione del notificatore) e quella originale restituita al mittente (motivo 8 dell’appello), per essersi la CTR pronunciata sulla mancanza di sottoscrizione della cartella (anziché della relata di notifica) e per aver ritenuto necessaria la proposizione di una eventuale querela di falso nel caso di contestata difformità tra le due relate (nonostante l’Agente della RAGIONE_SOCIALE si f osse limitato a produrre la semplice fotocopia -anziché l’originale – della relata in suo possesso e non avesse la potestà di autenticazione di atti da esso stesso formati).
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 26 dPR n. 602/1973 e 60 dPR 600/1973, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le p arti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’AdR aveva prodotto, anziché la matrice o una copia autentica della cartella esattoriale, una semplice ‘informazione’ equiparabile ad un estratt o di ruolo e, come tale, non idonea a provare la notifica della cartella (motivo 11 dell’appello).
Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 18 dPR n. 445/2000, 26 dPR 602/1973 e 60 dPR 600/1973, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la RAGIONE_SOCIALE non riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che, in ogni caso, la conformità delle copie agli originali era stata rilasciata senza rispettare i criteri e le modalità previste dalla legge (motivo 7.e dell’appello).
Con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 18 dPR n. 445/2000, 26 dPR 602/1973, 60 dPR 600/1973, 3, 24 e 111 Cost. e 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché l’omesso esam e circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in
relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE non era la copia fotostatica del documento originale, bensì un estratto da archivi elettronici ed una ricostruzione di dati informatici, peraltro non attestato conforme da un soggetto all’uopo autorizzato (motivo 7.c dell’appello).
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 dPR 602/1973, 2697 cod. civ. e 60 dPR 600/1973, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti i n relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la RAGIONE_SOCIALE, a fronte dell’istanza dalla sua dante causa formulata nel ricorso introduttivo di esibizione delle relate di notifica delle cartelle, aveva p rodotto copia della relata e l’estratto di ruolo, anziché la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione (motivo 7.d dell’appello).
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e 2712 e 2719 cod. civ. e 60 dPR 600/1973, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che aveva operato un chiaro, esplicito e puntuale disconoscimento della conformità delle copie ex adverso prodotte (‘Informazioni carico iscritto a ruolo’ e copia della relata di notifica) rispetto agli originali, sicchè avrebbe dovuto adottare l’ordinanza di esibizione dei documenti (motivo 8 dell’appello).
In primo luogo, occorre evidenziare che, alla stregua dei motivi di appello analiticamente riprodotti (in osservanza del principio di autosufficienza) dalla contribuente nel ricorso per cassazione, la CTR si è pronunciata solo su due profili degli stes si (l’inesistenza giuridica della notifica della cartella e la mancanza del potere di autenticazione degli atti da parte del concessionario), atteso che, mentre avuto riguardo all’eccezione di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo la CTR avrebbe
erroneamente fatto riferimento all’art. 51 d.lgs. n. 507/1993 (che, invece, concerne la decadenza dalla notifica degli avvisi di accertamento, e non della successiva iscrizione a ruolo del tributo), in relazione alla eccezione di mancata sottoscrizione la CTR l’ha analizzata con riferimento alla cartella (profilo non sollevato), anziché alla relata di notifica della stessa.
Pertanto, per quanto concerne i restanti motivi di doglianza, si sarebbe in presenza di una omissione di pronuncia, in ordine alla quale vale il principio secondo cui <> (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado per violazione di legge e per vizio motivazionale, giammai facendo valere la violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. o, almeno, eccependo la nullità della stessa per omissione di pronuncia.
11. In ogni caso, avuto riguardo alle doglianze concernenti la notifica delle cartelle di pagamento, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del
giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022).
Da ciò consegue che tutti i vizi denunciati dalla contribuente, pur se fondati, provocherebbero la nullità della notifica delle cartelle esattoriali e che siffatta nullità era suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16675 del 06/07/2017; conf. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21553 del 21/08/2019).
Del resto, l’odierna ricorrente non ha contestato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la notifica della cartella è stata effettuata personalmente, in data 11.1.2011, al destinatario COGNOME NOME, che ha altresì appost o sull’atto la firma per ricevuta.
Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 21865 del 28/10/2016).
Senza tralasciare che, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 24323 del 04/10/2018).
12. Il secondo motivo si rivela manifestamente infondato, se solo si considera che, nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020). In particolare, nelle cause aventi ad oggetto l’iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che il ricorso abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, poiché l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore; infatti, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità
degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest’ultimo procedere alla chiamata in causa dell’ente creditore interessato secondo lo schema di cui all’art. 106 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019). In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la nullità/inesistenza della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018).
Per completezza espositiva, va evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l’art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024 entra in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui <>.
Residua da scrutinare il primo motivo del ricorso, avente ad oggetto
l’eccezione di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo. Il motivo è infondato.
Le norme che entrano in gioco, nella fattispecie in esame, sono gli artt. 71 e 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 e l’art. 1, commi 161 e 163, l. n. 296 del 2006.
In base al primo comma dell’art. 72, <>.
Il comma 161 dell’art. 1 l. n. 296 del 2006 stabilisce che <>
Il successivo comma 163 prevede che <>
Da ultimo, il comma 172 dispone, alla lettera b), che è abrogato, tra gli altri, l’art. 71 de l decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ad eccezione del comma 4.
Orbene, sebbene l’art. 71 riportato, l’unica norma espressamente abrogata, fosse richiamata nel successivo art. 72 esclusivamente avuto riguardo ai termini da rispettare per la notifica dell’avviso di accertamento, deve ritenersi che l’art. 72, comma 1, si a stato in parte implicitamente abrogato all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 163, in applicazione del principio, di cui all’art. 15 disposizioni sulla legge in generale, secondo cui le leggi sono abrogate da leggi posteriori allorquando la nuova legge re gola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Invero, disciplinando il comma 161 dell’art. 1 espressamente i termini per la notifica dell’avviso di accertamento ed il successivo comma 163 il termine da osservare per la notifica della cartella di pagamento (da avvenire entro tre anni dalla definitività dell’avviso di accertamento), deve ritenersi venuta meno, per incompatibilità, la previsione normativa (contenuta nel primo comma dell’art. 72) che prescriveva, ai fini della iscrizione a ruolo, il rispetto del termine di un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Resta, invece, tuttora disciplinata dall’art. 72 la fattispecie che si realizza allorquando, in presenza di una denuncia del contribuente, l’iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento (qualora, infatti, la denuncia sia stata presentata, sia pure tardivamente, e l’ente ritenga di non contestarla, il primo comma dell’art. 72 del medesimo d.lgs. consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento; sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento; cfr. Cass. n. 22248 del 2015 e n. 19120 del 2016).
Si tratta di una facoltà del tutto eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, concessa al Comune, quando la riscossione si fonda su dati ed elementi già acquisiti e rimasti invariati (v. Cass., Sez. 5, n. 14043 del
23/05/2019).
In definitiva, deve pervenirsi alla conclusione che, quando, in assenza di una denuncia, va notificato il previo avviso di accertamento (l’ente impositore può procedere all’emissione di un avviso di accertamento quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta; v. Cass. n. 19255 del 2003, Cass. n. 19181 del 2004 e Cass. n. 20646 del 2007), devono seguirsi le modalità ed i termini indicati dall’art. 1, comma 163 (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14043 del 2019) , anziché quelli prescritti dall’art. 72, comma 1.
13.1. In punto di diritto occorre evidenziare che la riscossione del tributo in esame spetta agli enti locali in qualità di enti impositori, i quali hanno la facoltà di avvalersi delle seguenti procedure previste e disciplinate dall’articolo 36, comma 2 , del d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 28 febbraio 2008: (i) l’ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 che segue le norme previste dal d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nei casi in cui la riscossione sia svolta in proprio dall’ente locale e (ii) l’iscrizione a ruolo, co n la conseguente notifica della cartella di pagamento ai sensi del d.P.R. n. 602/1973, del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 e del d.lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, nei casi in cui la riscossione venga affidata a un concessionario.
Le suddette procedure prevedono, dunque, diversi termini di decadenza per l’esercizio del potere di riscuotere il tributo locale .
N el caso in cui l’ente impositore decida di avvalersi di un agente della riscossione e, quindi, di ricorrere alla riscossione tramite ruolo, troverà applicazione l’art . 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1503 del 2016; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14043 del 2019, cit.), il quale riduce i tempi per l’esercizio dell’azione v olta al recupero delle imposte.
Nel caso, invece, di riscossione coattiva posta in essere direttamente dall’ente locale, ad esempio mediante la notifica di ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, il termine di decadenza applicabile è quello previsto dall’articolo 1, comma 163 , della l. n. 296 del
27 dicembre 2006 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2307 del 2023);
13.2. N el caso in esame, l’atto impugnato ( cartelle di pagamento TARSU per le annualità 2002, 2003 e 2004), reso esecutivo in data 25 gennaio 2010 , era stato preceduto dall’avviso di accertamento, notificato in data 25 giugno 2007.
Il Comune, pertanto, non si era avvalso del sistema di riscossione tramite ruolo mediante Concessionario, bensì aveva optato per la riscossione coattiva, con conseguente applicazione del termine di decadenza triennale previsto dalla legge finanziaria n. 269/2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mezzo di titolo esecutivo.
13.3. Nella fattispecie in esame, trovando applicazione l’art. 1, comma 163, l. n. 296/2006, tenuto conto che il prodromico avviso di accertamento n. 11568 risulta notificato in data 25.6.2007, il Comune di Canicattì avrebbe dovuto notificare al contribuente, a pena di decadenza, la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, essendo del tutto irrilevante l’iscrizione a ruolo avvenuta il 25.1.2010.
Ne consegue che l’ente pubblico non è incorso in alcuna decadenza.
Vanno, pertanto, enunciati i seguenti principi di diritto: <>.
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14. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’ incertezza sul piano normativo della vicenda sottesa al primo motivo e dalla novità della questione sollevata con quest’ultimo , per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio.
Rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio ; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.6.2024.