Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5345 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5345 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6651/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 1370/2015 depositata il 10/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 26 marzo 2013, l’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2006. L’atto era collegato a un precedente avviso di accertamento, con il quale era stata contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente per il medesimo anno. L’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni era stato preceduto da un ‘atto di contestazione’ n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 22 dicembre 2012.
L’atto sanzionatorio si inserisce nel contesto di un accertamento induttivo, da parte dell’Ufficio, degli imponibili IRES e IRAP, effettuato assumendo come base di calcolo il totale dei ricavi e dei costi desunti dalla situazione economica al 31 dicembre 2006. Quanto all’IVA, l’Amministrazione aveva determinato l’imponibile sulla scorta di vendite e acquisti ricavati dalla liquidazione annuale contenuta nel registro IVA acquisti; emergeva, tra l’altro, l’omesso versamento dell’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo l’Ufficio decaduto dal potere di notificare l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, avvenuto il 27 marzo 2013. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Nel presente giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE si affida a un unico motivo di impugnazione. La contribuente, ritualmente intimata, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20 del D.Lgs. n. 472/1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR respinto l’appello sulla base dell’erronea statuizione in punto di tardività
della notifica dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, avvenuta oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione, nonché valorizzando la mancata impugnazione del precedente ‘atto di contestazione’ n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 22 dicembre 2012.
Il motivo è fondato.
La CTR ha ritenuto che l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, notificato il 26 marzo 2013, ‘a fronte di una violazione riferita all’anno 2006’, fosse tardivo, poiché notificato ‘oltre i termini di decadenza’, sia secondo la tesi della contribuente (termine al 31.12.2011), sia secondo quella dell’Ufficio (termine quinquennale ex art. 57 D.P.R. IVA, scadente al 31.12.2012). Ha inoltre rilevato che ‘risulta dagli atti di causa che l’Ufficio abbia notificato il 22 dicembre 2012 un ‘atto di contestazione’ avente n. T65COOG01618/2012, ma tale atto non risulta impugnato’.
Tale impostazione è erronea. L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che l’atto di contestazione o di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, ovvero nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Nel caso di specie, la violazione consisteva nell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2006. È principio consolidato che, in ipotesi di omissione dichiarativa, la violazione si perfeziona alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, fissato per il 2006 al 31 ottobre 2007. Ne consegue che il termine quinquennale decorre dal 1° gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2012.
Risulta documentalmente che l’Ufficio ha notificato alla contribuente, il 22 dicembre 2012, l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, entro il termine di decadenza. Tale atto, non impugnato, è divenuto definitivo e ha legittimato l’Ufficio, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, a notificare l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni entro un anno dalla sua notificazione.
L’atto di irrogazione, notificato il 26 marzo 2013, è dunque tempestivo, essendo intervenuto entro il termine annuale decorrente dalla notificazione dell’atto di contestazione. La CTR, omettendo di considerare tale circostanza, ha applicato erroneamente gli artt. 16 e 20 del D.Lgs. n. 472/1997, ritenendo decaduto il potere sanzionatorio dell’Amministrazione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale competente, affinché riesamini la controversia alla luce del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME