Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avv ocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso , dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
Cartella- termini-Sisma RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso la sentenza n.3037/34/16 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE-sezione staccata di Catania, depositata il 7 settembre 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento relative a IVA, ILOR, IRPEF e SSN, oltre sanzioni e interessi, relative agli anni di imposta 1990, 1991 e 1992 (non versate, avendo il contribuente usufruito dei provvedimenti di sospensione a favore dei soggetti interessati dal sisma RAGIONE_SOCIALE), la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, sez. distaccata di Catania, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere di riscossione.
A vverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.con il primo motivo rubricato ‘violazione e falsa ap plicazione dell’art. 138 della legge n.388/2000, in combinato disposto con l’art. 5 bis de ll’art.1 del d.l. n. 106 del 2005 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3′ -l’ RAGIONE_SOCIALE sostiene l’applicazione automatica dell’invocato art. 138 e l’impossibilità del richiamato art. 5 bis a sovvertirne la disciplina.
1.1. La censura è infondata. Questa Corte (v. Cass. n. 2434 del 31/01/2017 ) ha già avuto modo di affermare il principio a termini del quale <>.
Deve, quindi, darsi seguito, condividendolo, al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio (cfr. Cass. n. 13469/2020).
2.Con il secondo motivo -rubricato ‘violazione e falsa applicazione della Decisione (2015) 5549 Final del 14 agosto 2015 e dell’art. 1, comma 665, della Legge di stabilità 2015 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3’ – la ricorrente contesta la impugnata sentenza per avere riconosciuto il diritto alle agevolazioni al contribuente, soggetto titolare di partita IVA;
2.1 La censura è inammissibile non perché, come eccepito dal controricorrente in quanto vertente su questione nuova (atteso che per la costante giurisprudenza di questa Corte le decisioni eurounionali
rivestono natura di ius superveniens ) quanto perché inconferente rispetto al decisum e allo stesso oggetto del giudizio.
Il mezzo di impugnazione, infatti, verte sull’infondat ezza della richiesta di rimborso avanzata dal contribuente per redditi di impresa, laddove la presente controversia concerne l’ impugnazione di cartella di pagamento emessa per imposte dovute per i periodi di imposta degli anni 1991 – 1992, tardivamente notificata dal concessionario della riscossione.
3.Conclusivamente il ricorso va rigettato.
4.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte privata. Non vi è luogo a provvedere nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 5.600,00, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso, in Roma, il giorno 8 maggio 2024.