Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 712 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 138/16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – n. 2132/2015, depositata in data 14 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto di accogliere il ricorso con le conseguenziali statuizioni.
Rilevato che:
A NOME COGNOME, socia e rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE
Cartella pagamento IRPEF 1996
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE notificava l’avviso di accertamento n. 3311019730 con il quale accertava un maggior reddito da partecipazione nella società di fatto di £. 219.827.000 richiedendo maggiori somme per IRPEF pari a £. 95.548.000 oltre contributo al SSN, tassa per l’Europa e sanzioni.
Impugnava detto avviso la contribuente dinanzi alla C.t.p di RAGIONE_SOCIALE, ove si costituiva anche l’ufficio finanziario; questa Commissione accoglieva il ricorso dopo averlo riunito con quello della società.
Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r della Puglia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE – ove si costituiva anche il contribuente; tale Commissione, con sentenza n. 259/25/09 rigettava l’appello.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.t.r. e la Corte, con ordinanza del 3 luglio 2012, n. 11118, cassava la sentenza impugnata, dichiarava la nullità dell’intero giudizio di merito e rinviava la causa dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE.
Il processo non veniva riassunto da nessuna RAGIONE_SOCIALE parti.
In data 2 luglio 2014, l’RAGIONE_SOCIALE -notificava alla contribuente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA con la quale si richiedeva il pagamento della somma di € 156.065,67, a titolo di Irpef per l’anno 1996 e la cartella richiamava espressamente in motivazione l’avviso di accertamento n. 3311019730 e la mancata riassunzione del giudizio innanzi alla C.t.p. da parte di NOME COGNOME.
La contribuente impugnava la cartella di pagamento dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE eccependo la prescrizione della pretesa impositiva; la Commissione, ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, accoglieva il ricorso rilevando l’intervenuta prescrizione del diritto di credito erariale.
Avverso tale statuizione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Puglia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE -e la Commissione, ove si costituiva anche la contribuente, rigettava l’appello con sentenza n. 2132/2015, depositata in data 14 ottobre 2015.
Avverso la sentenza della C.t.r., l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Si è costituito in giudizio NOME COGNOME con controricorso.
A seguito di proposta formulata dal relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato depositava memoria; indi, con ordinanza interlocutoria del 29 marzo 2017, n. 8169, la Sezione sesta/T di questa Corte, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per definire il procedimento ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1 -5, cod. proc. civ., rimetteva la causa alla pubblica udienza della sezione tributaria.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione de ll’art. 2945 cod. civ.; dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto compiuto il termine decennale di prescrizione con decorrenza dalla data di notifica dell’accertamento così violando il termine di decadenza previsto dal combinato disposto degli artt. 2945 cod. civ. e 25, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973.
2. Il motivo è fondato.
Va premesso che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte «nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da
quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio, ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento» (Cass. 13/12/2018, n. 32276; 23/11/2016, n. 23922; e, da ultimo, Cass. 05/03/2021, n. 6142). Peraltro, poiché l’opposizione avverso l’imposizione fiscale integra una mera azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria, l’eventuale estinzione di tale processo di opposizione (nella specie, per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio) non può implicare l’estinzione dell’obbligazione tributaria, la quale rinviene alla propria base l’atto impositivo stesso, trovando in questo il titolo costitutivo. In tal senso, la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 cod. proc. civ., il venir meno dell’intero processo ed in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento RAGIONE_SOCIALE ragioni erariali. La pretesta tributaria vive, infatti, di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata e l’estinzione del processo travolge la sentenza di primo grado (e quelle eventualmente successive), ma non l’atto amministrativo che non è un atto processuale, bensì l’oggetto dell’impugnazione (cfr. Cass. Sez. 5, 20/04/2021, n. 10288; Cass. n. 9521 del 2017; Cass. n. 15589 del 2013; n. 22548 del 2012).
La questione che si pone nel presente giudizio riguarda l’individuazione del momento dal quale decorrono i termini di decadenza prescritti dall’articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 entro i quali il concessionario è tenuto a notificare la cartella esattoriale allorché il giudizio avverso l’avviso di accertamento si sia estinto per mancata riassunzione così come è avvenuto nel caso di specie. La questione è, in punto di diritto, analoga a quella già decisa recentemente da questa Corte che ha enunciato in proposito il seguente condivisibile principio «In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE
imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove, a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera RAGIONE_SOCIALE parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere all’esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento ed anche la disciplina RAGIONE_SOCIALE cause di sospensione ed interruzione, proprie non della decadenza bensì della prescrizione (Cass. 08/03/2022, n. 7444).
A fronte di consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 cod. proc. civ., la definitività dell’avviso di accertamento tributario, ed il termine utile per evitare ogni decadenza, richiedendo il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute dal contribuente, non può che decorrere dal momento in cui l’atto impositivo diviene definitivo, la C.t.r. ha errato laddove ha argomentato che «l’estinzione del processo comporta ai sensi dell’art. 2945, terzo comma, cod. civ. il permanere dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda pur mantenendo fermo l’effetto interruttivo dell’ultimo atto giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l’effetto permanente dell’interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo» sicchè «poiché, nel caso di specie, l’ultimo atto utile riferibile all’ufficio è costituito dall’avviso di accertamento risultante notificato in data 29 novembre 2001, rispetto alla quale la notifica della cartella è intervenuta il 2 luglio 2014, ben oltre il termine di prescrizione decennale previsto per i crediti divenuti definitivi».
Questa Corte ha chiarito, in una pluralità di pronunce anche recenti, che «il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis ), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 cod. civ. per l’actio iudicati (Cass. 07/04/2017, n. 9076).
Nel caso di specie, peraltro, ciò che è divenuto definitivo in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio ad opera RAGIONE_SOCIALE parti, non è l’accertamento giudiziale della debenza del tributo, bensì l’originario avviso di accertamento, con la conseguenza che trova comunque applicazione il disposto di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ed il termine di decadenza per l’esercizio della pretesa tributaria mediante l’invio della cartella esattoriale decorre dal momento in cui l’accertamento, effettuato mediante atti di recupero, è divenuto definitivo.
Nell’ipotesi in esame, poiché, a mente dell’art. 25, del d.P.R. n. 602 del 1973 «il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento divenuto definitivo, per le somme dovute in b ase agli accertamenti dell’ufficio », nel caso di specie, tale termine cadeva entro il 31 dicembre 2015 e, pertanto, L’RAGIONE_SOCIALE, avendo notificato la cartella esattoriale per cui è causa il 2 luglio 2014, ha rispettato i termini di legge e non è incorsa in alcuna decadenza.
4. Infine, non può accedersi alla tesi difensiva della contribuente -esposta sia in controricorso che nella memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ. -secondo cui trattasi di questione nuova inammissibile in questa sede ave ndo l’ufficio svolto nei gradi di merito una questione di prescrizione e non di decadenza siccome
per aversi questione nuova occorre che sia prospettato un tema di contestazione completamente diverso da quello dedotto nel giudizio di merito; nel caso di specie, trattasi, nell’ ambito della questione trattata, di profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti nei gradi di merito (Cass. 22/10/2013, n. 23913). Vieppiù che tale tesi era stata diffusamente sviluppata nel giudizio di appello con la memoria del gennaio del 2017 siccome inerente alla corretta norma applicabile riguardo all ‘ eccepita intempestività della riscossione mediante ruolo, laddove si è discusso chiaramente nell ‘individuazione del termine (di prescrizione o decadenza) entro cui l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare la cartella di pagamento, ossia entro dieci anni dalla notifica del prodromico avviso di accertamento ovvero nel secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento si è reso definitivo; accertamento da individuarsi nella data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione della causa disposta dall’ordinanza della Corte secondo la tesi prospettata dall’RAGIONE_SOCIALE sin dal primo grado di giudizio.
In conclusione, accoglie il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito e rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente. Condanna la contribuente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida in euro 5.900,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2022.