Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19703 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante;
-intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 2898/2022/10 depositata il 4 aprile 2022.
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del tre giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Dato atto che il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
DECAD POTESTA’ RISCOSSIONE RATEIZZ
Dato atto che la difesa erariale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Dato atto che il difensore del controricorrente, avv. NOME COGNOME per delega degli avv. COGNOME e COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
1.La ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificata il 7 gennaio 2014, conseguente all’inadempimento al piano di rateazione stabilito dalla comunicazione (notificata a sua volta il 22 novembre 2010) resa in base all’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997 (sulla base di un debito relativo all’anno d’imposta 2008), non avendo la stessa proceduto al pagamento delle rate successive alla prima. La CTP respingeva il ricorso mentre la CTR lo accoglieva ritenendo decaduta l’amministrazione dalla potestà di riscossione.
L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è invece rimasta intimata.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 22 gennaio 2025 ha disposto la trattazione in udienza pubblica della controversia.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 25, d.p.r. n. 602/73 e 3 bis, d.lgs. n. 462/1997, ritenendosi che erroneamente la CTR abbia dichiarato la decadenza della potestà di riscossione, pur in assenza di una specifica previsione.
Il motivo è infondato.
In effetti l’art. 3 bis d.lgs. n. 462/1997, al comma 4, dopo aver previsto che le somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36 ter d.P.R. n. 600 del 1973 possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (facoltà esercitata dal contribuente nel caso in esame), stabilisce
che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, si determina la decadenza del contribuente e l’importo originariamente dovuto, dedotto quanto versato in base al piano rateale, viene iscritto a ruolo. La norma, al comma 5, aggiunge altresì che ‘La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di scadenza della rata non pagata’.
Poiché nella specie la seconda rata scadeva il 31 marzo 2011, mentre la cartella conseguente venne notificata il 7 gennaio 2014, la CTR ne ha tratto la conseguenza della decadenza della potestà di riscossione.
Vale in effetti rilevare che per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l’esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco’ (Cass. n. 28529/2018). Orbene la suddetta decadenza è sancita in generale dall’art. 25 del d.p.r. n. 602/73, in virtù del quale la cartella dev’essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Ritenendo che lo specifico termine stabilito dall’art. 3 -bis, d.lgs n. 462/97 non costituisce norma speciale rispetto a quella generale sovra riportata, si avrebbe la sostanziale abrogazione implicita della disposizione stessa, poiché non è possibile che -sia esso un termine decadenziale o meno (non si tratta qui di connotazione di perentorietà, tipica piuttosto dei termini processuali) -per l’adempimento di un obbligo all’amministrazione siano indicati contemporaneamente due termini, uno a pena di decadenza e l’altro no.
Dunque, l’unica interpretazione possibile è costituita da ciò che nel caso specifico dell’inadempimento alla rateizzazione, il termine decadenziale della potestà di riscossione, necessario in virtù delle
considerazioni sopra svolte, è sostituito da quello speciale preveduto dalla norma in commento, e ciò spiega la mancata espressa indicazione della sua natura decadenziale, evincibile peraltro dalla relativa funzione.
Del resto questa Corte, già nell’ordinanza n. 8263 del 2025, implicitamente ha assegnato al termine in esame carattere decadenziale.
Ancora, la Corte Cost. n. 280 del 2005, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non contemplava un termine decadenziale entro il quale il concessionario dovesse notificare la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, ha insistito sulla necessità che il contribuente non resti indefinitamente esposto all’azione esecutiva del fisco (Conf. Cass. 4739/23).
Infine, pur mancando espressioni normative che attestino la natura decadenziale del termine, questa può comunque essere desunta da precise espressioni (Cass. n. 8680 del 2000), laddove nella specie si stabilisce che <>, nonché dalla stessa ratio della previsione, come sopra ricordato.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto
‘Nel caso della rateizzazione del debito fiscale prevista dall’art. 3 bis d.lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 a seguito di inadempimento del contribuente alla rateizzazione, deve intendersi come previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione’.
Il ricorso merita dunque reiezione, con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente.
Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr.
Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente che liquida in € 3000,00, oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti, ed oltre esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025