Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 722 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8658/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, il tutto come da procura a margine del ricorso;
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente incidentale
–
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 4502/2019, depositata in data 22 luglio 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
DECAD. ART. 25 E DOPPIA NOTIF.
Preliminarmente deve darsi atto che entrambe le parti hanno impugnato la decisione d’appello. L’art. 335 cod. proc. civ. dispone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo. In particolare, il procedimento instaurato successivamente deve confluire in quello rispetto al quale l’impugnazione risulta proposta per prima, in base al criterio RAGIONE_SOCIALE prevenzione, espresso dall’art. 39 cod. proc. civ., ma di RAGIONE_SOCIALE applicazione.
‘Nel s istema processuale vigente l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso d’appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale – siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l’appellante principale), siano esse impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso RAGIONE_SOCIALE domanda)’ (Cass. 24/01/1995, n. 792; Cass. 19/12/2019, n. 33809; Cass. 22/07/2020, n. 15582).
Nella specie entrambi i ricorsi sono stati iscritti congiuntamente al medesimo numero di ruolo, quindi, non occorre un provvedimento di riunione. Emerge poi come entrambi i ricorsi siano stati notificati il giorno 24 febbraio 2020, per cui -non potendosi dare la priorità al ricorso preventivamente iscritto (cfr. Cass. 15582/2020, e così già Cass. 04/02/1959, n. 333) stante quanto appena precisato -dovrà farsi riferimento alla data di spedizione ed al relativo orario, di talché, risultando previamente spedito a mezzo pec il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, quello RAGIONE_SOCIALE stessa risulterà come ricorso principale.
NOME COGNOME premetteva di aver impugnato una cartella di pagamento notificatale in data 28 aprile 2017, eccependo la decadenza dei termini previsti dall’ art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si costituiva in primo grado l’RAGIONE_SOCIALE allegando avviso di ricevimento, inerente alla medesima cartella, datato 2 maggio 2016, rispetto al quale la contribuente eccepiva la relativa difformità rispetto alla relazione apposta in calce alla cartella e al moRAGIONE_SOCIALE di avviso di ricevimento previsto dall’accordo quadro tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. L’adìta CTP dichiarava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, sulla base RAGIONE_SOCIALE ritenuta validità RAGIONE_SOCIALE prova di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella fin dal 2 maggio 2016, con conseguente consumazione dei termini per l’impugnazione ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La contribuente proponeva quindi gravame e la CTR accoglieva il medesimo, ma compensava integralmente le spese. Avverso la statuizione sulle spese la contribuente propone così ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, come premesso, proponeva a sua volta autonomo -e sostanzialmente contemporaneo – ricorso avverso la sentenza d’appello, affidato a sua volta ad un unico motivo.
Nessuna delle parti ha depositato controricorso avverso l’avvers o atto.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo del ricorso principale, NOME COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3, 24 e 111, Cost., 12 e ss., preleggi, 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., 15 e 17bis , d.lgs. n. 546/1992 e 2233, cod. civ.
Con tale motivo la ricorrente rappresenta come la motivazione adottata a giustificazione RAGIONE_SOCIALE compensazione -cioè ‘l’opposta
soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia nei due gradi di giudizio’ rimanesse circoscritta in affermazione di mero principio, ipoteticamente ricollegabile a qualsiasi procedimento, e dunque graficamente esistente, mentre piuttosto l’esame dell’intero quadro motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza e dei relativi elementi di fatto e di diritto, avrebbe dovuto condurre addirittura ad una liquidazione nei m assimi tariffari, se non ad una condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. D’altronde l’art. 2233 cod. civ. vieterebbe di liquidare dei compensi irrisori.
Con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia a sua volta violazione e falsa applica zione, da parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE contribuente, ed annullato la cartella per decadenza dal potere ‘impo -esattivo’ di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
In particolare, la CTR, pur avendo preso atto RAGIONE_SOCIALE doppia notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, e pur non affermando l’invalidità RAGIONE_SOCIALE prima notifica, avrebbe però ritenuto che la seconda notifica farebbe nascere un’autonoma procedura esecutiva, no n avvedendosi però che la notifica non incide sulla struttura dell’atto notificato e non è idonea a rimettere in termini per impugnare l’atto notificato stesso.
Va nell’ordine logico affrontato per primo il motivo a sostegno del ricorso incidentale, il quale risulta fondato.
La sentenza d’appello è basata sul seguente ragionamento: indipendentemente dalla validità o meno RAGIONE_SOCIALE prima notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, poiché essa per il suo contenuto era idonea a determinare l’inizio di ‘una procedura per la riscossione del credito erariale’ e possedeva quindi ‘una autonoma efficacia quale atto RAGIONE_SOCIALE riscossione con decorrenza dalla notifica intervenuta in data 28 aprile 2017′ (cioè la seconda notifica), la destinataria aveva interesse alla relativa impugnazione. In tale ottica, sempre in base al ragionamento dei giudici d’appello, l’avvenuto accertamento a
mezzo di altra sentenza RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE prima notifica, essendo oggetto di quel giudizio un atto diverso -non la contestazione RAGIONE_SOCIALE cartella in esame ma un atto di pignoramento presso terzi -era del tutto irrilevante. Il ragionamento termina con la conclusione per cui, poiché la seconda notifica è idonea a fondare una autonoma esecuzione, e poiché la legge, nella specie l’art. 25, primo comma, lett. a, del d.P.R. n. 602/1973, prevede la decadenza ove non si proceda alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella entro il terzo anno successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, nella specie dunque (trattandosi di IRPEF 2012) entro il 31 dicembre 2016, tale decadenza si era compiuta.
4. Così ricostruita la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, è evidente non solo il vizio che inficia il ragionamento circa l’effetto RAGIONE_SOCIALE seconda notifica, ma financo la contraddittorietà intrinseca RAGIONE_SOCIALE decisione, laddove la stessa d a un lato afferma l’intervenuta decadenza RAGIONE_SOCIALE potestà impositiva, per tardività appunto RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella; dall’altro premette però che ‘Nulla esclude che tale credito (sempre quello portato nella cartella, n.d.r.) possa essere soddisfatto mediante le azioni conseguenti alla notifica intervenuta in data antecedente 28 aprile 2017’. Deve al contrario affermarsi che la decadenza dal potere impo-esattivo, configurata dall’art. 25, d.P.R. n. 602/1973, è impedita dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella con cui viene intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE relativa pretesa, ancorché l’amministrazione abbia proceduto ad una seconda notifica. Invero il ripetersi delle notifiche RAGIONE_SOCIALE cartella, atto che ha lo scopo di preannunciare l’esecuzione forzata mediante riscossione a i sensi dell’art. 25, comma 2, d.P.R. n, 602/1973 da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione (al pari dell’atto di precetto nel caso dell’esecuzione civile), non ha alcuna influenza sulla portata RAGIONE_SOCIALE prima fra esse e RAGIONE_SOCIALE relativa efficacia.
Questione ben diversa da quella in cui l’amministrazione ritenga di ripetere non la semplice notifica, ma l’atto impo -esattivo, nella
specie la cartella (cfr. Cass. 07/07/2022, n. 21623). Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
La decadenza dal potere impoesattivo, configurata dall’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, è impedita dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella con cui viene intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE relativa pretesa, ancorché l’amministrazione abbia proceduto ad una seconda notifica RAGIONE_SOCIALE stessa.Invero il ripetersi delle notifiche RAGIONE_SOCIALE cartella, atto che ha lo scopo di preannunciare l’esecuzione forzata mediante riscossione (art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973) al pari dell’atto di precetto nel caso dell’esecuzione civile, non ha alcuna influenza sulla portata RAGIONE_SOCIALE prima fra esse e RAGIONE_SOCIALE relativa efficacia impeditiva del compiersi RAGIONE_SOCIALE decadenza. Ciò a differenza del caso in cui l’amministrazione ritenga di ripetere non la semplice notifica, ma l’atto impo -esattivo, nella specie la cartella (cfr. Cass. 07/07/2022, n. 21623).
Essendo pacifico che nella specie vi fu un’unica cartella ma vi furono due notifiche, non può quindi sostenersi, come fa la sentenza impugnata, l’indifferenza RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE prima notifica, la quale in base alla documentazione depositata dall’RAGIONE_SOCIALE sarebbe avvenuta in tempo utile, cioè il 2 maggio 2016, impedendo così l’effetto decadenziale. Neppure si pone un problema di termine dell’efficacia dell’intimazione ai fini dell’inizio dell’esecuzione, poiché in proposito l’art. 5 0, d.P.R. n. 602/1973 stabilisce solo che -decorso un anno dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella senza che l’espropriazione sia stata principiata quest’ultima dev’essere preceduta dalla notifica di un avviso di intimazione, ma ciò non incide sul termine decaden ziale di cui all’art.25, d.P.R. n. 602/1973., ma semmai sulla legittimità dell’azione esecutiva, peraltro nella specie già introdotta a mezzo dell’espropriazione presso terzi cui s’è fatto cenno.
In conclusione, dunque, l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, anteriormente allo spirare del termine stabilito dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, impedisce in assoluto la decadenza RAGIONE_SOCIALE potestà impo-esattiva ivi delineata, salvo ovviamente che sia impugnata o contestata comunque la validità RAGIONE_SOCIALE notifica tempestiva.
Al proposito, se in effetti in secondo grado veniva proposta doglianza proprio in relazione alla pretesa invalidità RAGIONE_SOCIALE prima notifica, la decisione d’appello espressamente non ha affrontato la questione RAGIONE_SOCIALE validità medesima e in RAGIONE_SOCIALE dell’eff etto RAGIONE_SOCIALE notifica, mentre la contribuente non s’è costituita in giudizio per riproporre ritualmente la questione, sulla cui validità dunque si è formato il giudicato interno.
Da quanto precede discende dunque la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado.
L’accoglimento del motivo del ricorso incidentale del fisco determina l’assorbimento del motivo del ricorso principale e il rigetto nel merito del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE parte contribuente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte contribuente, con compensazione di quelle dei gradi di merito (stante la particolarità RAGIONE_SOCIALE vicenda).
P. Q. M.
Accoglie il ricorso incidentale del fisco; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE parte contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, in data 27 ottobre 2022