Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30227 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30227 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
MAESANO SEBASTIANO
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 6912/13/21 emessa in data 23/06/2021 e depositata in data 23/07/2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
DECADENZA RIMBORSO IRPEF ART. 1 COMMA 1011 L. N. 296/2002
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1560/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso di NOME COGNOME contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all ‘ istanza, presentata in data 29/12/2010, di rimborso della maggior Irpef e RAGIONE_SOCIALE addizionali ritenute negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, rispetto al dovuto 50 per cento, ai sensi di quanto disposto dalla l. 296/2006, art. 1, comma 1011.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE ritenendo che in materia si applicasse il termine biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 296/2006, avvenuta in data 1/01/2007, da intendersi però prorogato dal DPCM 25/07/2008 al 31/12/2008; l’istanza presentata in data 29/12/2010 era quindi tempestiva.
Contro tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi.
La parte contribuente, cui il ricorso è stato notificato in data 10/01/2022 presso il difensore domiciliatario, è rimasta intimata.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/09/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380bis. 1, cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 21 d.lgs. n. 546/1992; dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973; dell’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006, come novellato dall’art. 36 -bis del d.l. n. 248/2007, conv. in l. n. 31/2008; del D.P.C.M. 25/07/2008; la difesa erariale, pur condividendo la ritenuta applicabilità del t ermine biennale dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, evidenzia che sarebbe errato ritenere che tale termine decorra dalla data di entrata in vigore della l. n. 296/2006, dovendo farsi riferimento invece al l’ 1/03/2008, data di entrata in vigore della l. n. 31/2008 che, in sede di conversione del d.l. n. 248/2007, ha prorogato di un anno, dal 30/06/2007 al 30/06/2008, il termine di cui all’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006, in analogia con quanto previsto dall’art. 1, comma 665, della l . n. 190/2014, riguar dante l’age volazione di cui alla l. n. 289/2002 per i soggetti colpiti dal
sisma della Sicilia orientale. Inoltre, comunque, il DPCM 25/07/2008, invocato dalla sentenza dei giudici di appello per differire il termine al 31/12/2010, aveva solo prorogato lo stato di emergenza e non aveva inciso sui termini predetti.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 27 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando, che, in mancanza di una tempestiva istanza, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per inesistenza di un silenzio impugnabile in assenza di una valida istanza.
Col terzo motivo , proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’ art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; dell’art. 1 , comma 665, della l. n. 190/2014; dell’art. 112 cod. proc. civ.; degli artt. 107 e 108 TFUE, dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione 2016/195 notificata con il n. C (2015) 5549 final , lamentando che la controparte risultasse titolare di redditi di impresa costituiti da redditi di partecipazione, incompatibili con la disciplina RAGIONE_SOCIALE agevolazioni.
2. Il primo motivo è fondato.
Correttamente la CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 /1992, in conformità al fermo orientamento di questa Corte secondo il quale <> (Cass. 11/12/2019, n. 32309).
Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento, secondo cui vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento – la
dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, … ma a quella, residuale, di cui al d. lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05) (cfr. Cass. 20/12/2012, n. 23589).
L’applicabilità dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 anche ai rimborsi chiesti per gli eventi sismici e vulcanici di cui all’art.1, comma 1011, l. n. 296/2002 è stata ribadita di recente da Cass. 12/09/2023, n. 26380 e da Cass. 21/07/2023, n. 21891.
Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie, in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenuto rimborsabile solo a seguito dello jus superveniens , costituito dall’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, è quello di due anni, di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Il termine decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Tale dies a quo non può che essere individuato nell’1/ 01/2007, data di entrata in vigore della l. n. 296/2006 (cfr. art. 1, comma 1364, l. n. 296/2007), dovendosi ribadire quanto già affermato di recente dalle predette Cass. 12/09/2023, n. 26380 e Cass. 21/07/2023, n. 21891.
Cass. n. 26380/2023 cit., in particolare, ha condivisibilmente precisato l’autonomia del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso rispetto al termine di regolarizzazione dei versamenti omessi, evidenziando che una volta assicurata la ratio che giustifica la concessione del beneficio sia a chi non abbia assolto all’obbligo tributario, sia a chi l’abbia assolto, essendo entrambi colpiti dall’evento naturale considerato pregiudizievole …. emerge l’evidente differenza tra le due situazioni, in quanto in un caso si tratta di far decorrere un ordinario termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, mentre nell’altro si tratta di stabilire un termine entro cui porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, ivi compreso il versamento RAGIONE_SOCIALE necessarie somme di denaro .
Appaiono pertanto irrilevanti, ai fini del rimborso, i termini di regolarizzazione dei versamenti omessi (nel caso di specie prorogati al 30/06/2008 dall’art. 36 -bis , comma 2, d.l. 248/2007, come modificato dalla l. conv. n. 31/2008) mentre non appare pertinente il richiamo, operato dalla CTR, al DPCM del 25/07/2008 che concerne la proroga dello stato di emergenza.
Di conseguenza l’istanza, presentata in data 2 9/12/2010, era tardiva e ha errato la CTR nel ritenerla tempestiva.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
La presenza di difformi orientamenti di merito induce alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei relativi giudizi mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.