Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30275 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
DECADENZA RIMBORSO IRPEF ART. 1 COMMA 1011 L. N. 296/2002
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3730/2022 R.G. proposto da:
NOME, erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 6071/06/21 emessa in data 02/03/2021, depositata il 23/06/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con istanza indirizzata all’RAGIONE_SOCIALE depositata in data 8/06/2011, NOME COGNOME chiedeva il rimborso della maggior Irpef e RAGIONE_SOCIALE addizionali ritenute negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, ai sensi di quanto disposto dalla l. n. 296/2006, art. 1, comma 1011, in quanto, avendo pagato l’intero, chiedeva il rimborso del 50 per cento dei tributi versati.
Proposto ricorso contro il silenzio rifiuto, la Commissione tributaria provinciale di Catania, davanti alla quale, deceduto l’originario ricorrente, si costituiva l’erede NOME COGNOME, rigettava la domanda , ritenendo applicabile alla richiesta di rimborso il termine, di cui a ll’art. 21 d. lgs. n. 546/1992, di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della l. n. 296/2006, integralmente decorso alla data di presentazione della domanda avvenuta l’8/06/2011.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello della contribuente, confermando che l’istanza era stata proposta oltre il termine di due anni dall ‘ entrata in vigore della l. n. 296/2006.
Contro tale decisione NOME COGNOME propone ricorso affidato a due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/09/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380bis. 1, cod. proc. civ., per la quale entrambe le parti hanno depositato tempestive memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per motivazione carente e/o apparente e violazione dell’art. 36 del d.lgs. n . 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , dolendosi che la CTR abbia ritenuto tardiva la richiesta di rimborso senza specificarne le ragioni e, in particolare, senza spiegare il motivo per l’applicazione d el termine di due anni
entro cui, a parere del giudice di secondo grado, andava presentata tale richiesta.
Col secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2005, n. 3442, 21 d.lgs. n. 546/92, 38 d.p.r. 602/73, 3 C ost., 10 l. 212/2000, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, del c.p.c. ; in particolare deduce che l’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006 prevede solo il termine (30 giugno 2008) entro cui effettuare il pagamento da parte del contribuente inadempiente mentre – con riguardo alla speculare fattispecie del rimborso da parte del contribuente più diligente che abbia provveduto al pagamento nonostante la sospensione – non prevede alcuna specifica scadenza per la presentazione della richiesta di rimborso; in tale quadro normativo il termine entro cui richiedere il rimborso andrebbe, pertanto, ricercato nelle disposizioni che disciplinano i singoli tributi da restituire; nel caso di specie, trattandosi di ritenute IRPEF e Addizionali, tale termine è quello generale di 48 mesi previsto per le imposte dirette dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e decorrente dalla data del 30/06/2008 e, quindi, con scadenza il 30/06/2012. La sentenza impugnata sarebbe, dunque, errata in quanto le norme citate non prevedono il termine più ridotto (di due anni) entro cui, a parere della CTR, andrebbe richiesto il rimborso in quanto non può nemmeno essere applicato l’art. 21 del d. lgs. n. 546/1992 (che disciplina il processo tributario) in quanto trattasi di una norma processuale avente carattere residuale ovvero applicabile solo in mancanza della previsione, nella disciplina dei singoli tributi, di un termine ad hoc per la ripetizione d’indebito .
Inoltre, assume ancora la ricorrente che il diniego del rimborso è comunque illegittimo per violazione del l’ art. 10 della l. n. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente) che dispone precisi criteri (sostanzialmente analoghi a quelli che disciplinano i rapporti obbligatori tra privati) alla stregua dei quali l’Amministrazione finanziaria, nei rapporti con gli amministrati, ha l’obbligo di comportarsi secondo canoni di buona fede e correttezza. In particolare, il primo comma dell’articolo 10 della succitata Legge prevede che «I rapporti tra
contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede ».
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto trattarsi la causa in pubblica udienza, per la rilevanza della questione trattata, avente rilievo nomofilattico.
L’istanza, che invero fa riferimento come oggetto della lite ad una questione, quella dei rimborsi per il sisma Sicilia del 1990, diversa da quella effettivamente rilevante nel presente giudizio, ove si controverte della diversa agevolazione relativa agli eventi sismici e vulcanici del 2002, non può essere accolta, anche in adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437), e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093).
In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. 5/03/2021, n. 6118).
Posto che nella specie si tratta di questioni già scrutinate dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla memoria depositata dall’RAGIONE_SOCIALE che fa riferimento alla questione dell ‘ applicabilità del meccanismo del cd. conto sospeso e all’esecuzione dei rimborsi dovuti per il sisma del 1990 in forza dell’art. 1, comma 665, della l. 190/2014, come modificato dall’art. 16 -octies , l. n. 91/2017, che non è rilevante nel giudizio in esame.
2. Il primo motivo non è fondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del
processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 01/03/2022, n. 6626).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
Nel caso di specie la motivazione dei giudici di appello non solo è graficamente presente ma perfettamente individuabile e comprensibile, fondandosi sulla ritenuta applicabilità alla domanda di rimborso in esame del termine biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Il secondo motivo è infondato.
Correttamente la CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 /1992, in conformità al fermo orientamento di questa Corte secondo il quale <> (Cass. 11/12/2019, n. 32309).
Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento, secondo cui vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento – la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, … ma a quell a, residuale, di cui al d. lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05) (cfr. Cass. 20/12/2012, n. 23589).
L’applicabilità dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 anche ai rimborsi chiesti per gli eventi sismici e vulcanici di cui all’art.1, comma 1011, l. n. 296/2002 è stata ribadita di recente da Cass. 12/09/2023, n. 26380 e da Cass. 21/07/2023, n. 21891.
Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie, in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenuto rimborsabile solo a seguito dello jus superveniens , costituito dall’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, è quello di due anni, di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Il termine decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Tale dies a quo non può che essere individuato nell’1/ 01/2007, data di entrata in vigore della l. n. 296/2006 (cfr. art. 1, comma 1364, l. n. 296/2007), dovendosi ribadire quanto già affermato di recente dalle predette Cass. 12/09/2023, n. 26380 e Cass. 21/07/2023, n. 21891.
Cass. n. 26380/2023 cit., in particolare, ha condivisibilmente precisato l’autonomia del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso rispetto al termine di regolarizzazione dei versamenti omessi, evidenziando che una volta assicurata la ratio che giustifica la concessione del beneficio sia a chi non abbia assolto all’obbligo tributario, sia a chi l’abbia assolto, essendo entrambi colpiti dall’evento naturale considerato pregiudizievole …. emerge l’evidente differenza tra le due situazioni, in quanto in un caso si tratta di far decorrere un ordinario termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, mentre nell’altro si tratta di stabilire un termine entro cui porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, ivi compreso il versamento RAGIONE_SOCIALE necessarie somme di denaro .
Di conseguenza l’istanza, presentata in data 8/06/2011, come concordemente affermato da entrambe le parti e come evincibile dalla sentenza della CTP, era tardiva e correttamente la CTR l’ha ritenuta tale .
Il ricorso va quindi rigettato.
Ne segue la condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare le spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.