Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 25/11/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel. –
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 16/09/2025
REGISTRO – DECADENZA REVOCA BENEFICIO PRIMA CASA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12409/2021 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore. Numero sezionale 6264/2025 Numero di raccolta generale 30919/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1723/8/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 25 febbraio 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I – Oggetto del contendere è la cartella in atti con cui veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di 11.904,34 €, a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale e relativi accessori, nonché dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 601/1973, dovute per la ‘revoca benefici prima casa’ in ordine, rispettivamente, all’atto di acquisto di unità immobiliare dell’8 aprile 2004 e del relativo mutuo del 22 aprile 2004. Ciò, per avere la contribuente venduto il 23 ottobre 2007 il bene acquistato in regime agevolato, senza procedere al riacquisto di altro bene nell’anno successivo.
II – La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia n. 6469/3/2019 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, riconoscendo l’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere impositivo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, per il decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma dell’art. 15, lettere c ), d ) ed e ) del citato d.P.R. n. 131/1986, si era verificato il fatto che legittimava la registrazione d’ufficio, nella specie
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determinatosi con l’atto di successiva vendita del 23 ottobre 2007, registrato il 25 ottobre 2007, laddove la cartella di pagamento era stata notificata il 20 marzo 2019. Numero di raccolta generale 30919/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
III -L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 29 aprile 2021, formulando un unico motivo di impugnazione.
IV – NOME COGNOME resisteva con controricorso notificato l’8 giugno 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I Con l’unico motivo ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 76, comma 2, e 78 d.P.R. n. 131/1986, assumendo che (non si discuteva della registrazione di ufficio dell’atto, da compiersi, a pena di decadenza, nel quinquennio dall’evento, bensì) si controverteva della riscossione coattiva, attivata, tramite la cartella impugnata, nei dieci anni previsti dall’art. 78 d.P.R., dopo che le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale erano già state richieste, a seguito di revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni ‘prima casa’, con appositi avvisi di liquidazione, regolarmente notificati nel termine triennale di decadenza stabilito dal comma 2 dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986 in data 18 novembre 2010 e 2 marzo 2011.
Con la conseguenza che, essendo incontroversa la notifica dei predetti avvisi di liquidazione, non impugnati, l’unico termine applicabile era quello di prescrizione decennale di cui all’articolo 78 d.P.R. n. 131/1986
II – Il ricorso va accolto.
Subito avvertendo che è palesemente inammissibile l’eccezione proposta dalla contribuente di inammissibilità dell’appello avanzato dall’RAGIONE_SOCIALE per la mancata allegazione della delega del funzionario che avrebbe sottoscritto il gravame, non risultando che detta eccezione sia stata proposta in sede di gravame. Numero sezionale 6264/2025 Numero di raccolta generale 30919/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
Così come -a tacer d’altro palese è l’inammissibilità dell’eccezione relativa all’illegittimità della chiamata in causa dell’agente della riscossione perché in appello « non vi può essere una domanda nuova che ne giustificherebbe la chiamata in causa» (v. pagina n. 10 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni), sol considerando che non è stato allegato, né sussiste alcun interesse giuridico all’eccezione, tenuto conto che il predetto agente, chiamato in causa per supposte esigenze di litisconsorzio, non si è costituto in grado appello, per cui nessun pregiudizio è stato arrecato alla contribuente da tale iniziativa.
III – Tanto premesso, va innanzitutto osservato che la decisione del Giudice regionale risulta quantomeno approssimativa, non avendo accertato e chiarito in base a quale procedura il credito in oggetto sia stato iscritto a ruolo e, quindi, come si sia giunti all’emissione della cartella impugnata.
La Commissione, per vero, non ha nemmeno chiarito se l’imposizione derivava da una, non precisata (ed alquanto improbabile), «rettifica dei dati indicati dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2015 (periodo imposta 2014)» ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. 600/1973 -come dedotto dalla contribuente – «o da una maggiore imposta di registro per la decadenza dei benefici per acquisto di 1^ casa
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e relativo mutuo» (così nella sentenza impugnata), come assunto dall’RAGIONE_SOCIALE. Data pubblicazione 25/11/2025
Resta il fatto che la Commissione, a fronte del motivo di appello dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui non si trattava di imposte dirette, ma di imposta di registro, così rivendicando l’applicazione dell’art. 78 d.P.R. n. 131/1986 e quindi del termine decennale di prescrizione, ha affermato che «In effetti nella fattispecie non vi è una sentenza passata in giudicato», per poi aggiungere che, anche considerando l’atto impugnato come espressione di una maggiore imposta di registro pretesa per la decadenza dei benefici per l’acquisto della prima casa, detta imposta doveva essere chiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dall’evento presupposto ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986.
Senonchè, tale ordine di idee collide con la natura tipicamente riscossiva dell’atto impugnato (la cartella di pagamento), la quale presuppone la chiusura della fase di accertamento e/o liquidazione, nonché con il sistema dei termini decadenziali e di prescrizione stabiliti dagli artt. 76 e 78 d.P.R. n. 131/1986.
IV L’art. 76 T.U.R. (rubricato « Decadenza dell’azione della finanza»), nel testo ratione temporis applicabile e per quanto ora rileva, prevedeva che:
«1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c ), d ) ed e ), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui
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avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art. 19. Numero di raccolta generale 30919/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
1bis. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
Salvo quanto disposto nel comma 1bis , l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto;
dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
L’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52 ».
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credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente Numero di raccolta generale 30919/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
L’art. 78 T.U.R. prevede, invece, che «Il accertata si prescrive in dieci anni».
V Dall’esame della disposizione di cui all’art. 76 citato emerge che i termini decadenziali ivi previsti sono contemplati per l’attività di accertamento e/o rettifica e di liquidazione dell’imposta, attività questa preliminare e propedeutica a quella tipica di riscossione, la quale presuppone un titolo (anche non definitivo, nei casi -come l’imposta di registro di riscossione frazionata – v. art. 56 d.P.R. n. 131/1986 e 68 d.lgs. n. 546/1992) e, nei casi di emissione della cartella, un titolo iscritto a ruolo.
Secondo un più risalente orientamento la disposizione di cui all’art. 78 T.U. registro si riferiva solo all’ipotesi in cui la definitività dell’accertamento conseguiva alla mancata impugnazione dell’atto impositivo notificato al contribuente (v. Cass. n. 23614/2011; Cass. n. 8998/2007).
Tuttavia, l’orientamento di questa Corte progressivamente affermatosi è, invece, nel senso che il meccanismo acceleratorio RAGIONE_SOCIALE decadenze stabilito dall’art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed il più lungo termine di prescrizione decennale previsto all’art. 78 T.U. registro devono essere interpretati in termini coordinati, per cui l’art. 76, comma 2, lett. b ), T.U. registro, laddove fa decorrere il termine di decadenza dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, deve necessariamente essere inteso nel senso che la predetta decadenza disciplini soltanto la residuale ipotesi in cui, a seguito della sentenza in giudicato che abbia deciso sul ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione,
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l’Amministrazione sia tenuta a procedere ad un ulteriore accertamento d’imposta entro il termine di decadenza ivi previsto (così, Cass. n. 26743/2024, che richiama Cass. nn. 13178/2014 e 13179/2014, che richiama Cass. n. 1196/2020; Cass. n. 6617/2011; Cass. n. 19207/2004; nello stesso senso Cass. n. 15619/2014; Cass. n. 20153/2014, Cass. n. 21623/2015). Numero di raccolta generale 30919/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
Il discrimine tra attività di accertamento/liquidazione (che confluiscono un unico atto) e di riscossione è, dunque, data dalla autosufficienza del titolo, il che significa che non vi è ragione di discussione quando l’avviso di liquidazione non sia stato impugnato, essendosi consolidata nei termini ivi stabiliti la pretesa tributaria, mentre, in caso di accertamento giudiziale (e quindi di impugnazione dell’avviso), la previsione dell’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, nello stabilire il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, relega l’attività conseguente dell’Ufficio ancora nella fase di accertamento per la determinazione dell’imposta, dettando un termine (decadenziale) accelleratorio di tale fase non di quella di riscossione, ponendo quindi l’esigenza di adottare un nuovo avviso di liquidazione con cui stabilire l’ammontare della pretesa ed i relativi accessori (v. su tali principi, Cass. n. 28882/2024; Cass. n. 15184/2020; nel medesimo senso, Cass. n. 26743/2024 cit.).
In senso contrario, la definitività dell’atto impositivo determinata dalla sentenza di merito comporta -diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente – che la pretesa liquidatoria vada esercitata entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 d.P.R. n. 131/1986 e non anche entro quello triennale di decadenza di cui all’art. 76 del medesimo decreto, che concerne l’esercizio del potere di
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imposizione (cfr., ex multis , Cass. n. 15184/2020, che richiama Cass. n. 11555/2018; Cass. n. 16354/2014; Cass. n. 12748/2014; Cass. n. 15619/2014), né tanto meno in quello (di prescrizione) di cinque anni, non previsto per l’imposta in esame, tenuto conto del disposto dell’art. 78 d.P.R. n. 131/1986. Numero di raccolta generale 30919/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
Dunque, nei casi in cui l’avviso non sia stato impugnato, oppure nelle ipotesi in cui la sentenza che ha deciso sull’impugnazione dell’avviso sia divenuta definita e non necessiti di ulteriori attività per la determinazione del credito (per avere la sentenza rigettato interamente il ricorso avverso l’atto impositivo o per avere, in caso di accoglimento parziale di detto ricorso, provveduto essa stessa a tale determinazione), il credito erariale potrà essere riscosso nell’ammontare risultante dalla sentenza senza alcun termine di decadenza, ma solo nel rispetto del termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, risultante dal d.P.R. n. 131/1986, art. 78 (cfr., ex multis , Cass. n. 21623/2015; Cass. n. 11555/2015; Cass. n. 16354/2014; Cass. n. 12748/2014; Cass. n. 15619/2014, cui adde Cass. n. 15184/2020; Cass. n. 28882/2024; Cass. n. 26743/2024 citt.).
VI – Alla luce di quanto illustrato va, in conclusione, chiarito, che l’imposta di registro è suscettibile di essere liquidata mediante lo specifico atto a ciò funzionale, costituito dall’avviso di liquidazione.
Una volta che la pretesa fiscale sia divenuta definitiva nei termini sopra indicati, vale a dire non sia più controvertibile e sia determinata nel suo complessivo ammontare, il procedimento di esazione del tributo esce fuori dalla fase di accertamento e non operano più i termini di decadenza,
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restando il contribuente soggetto alla sola azione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione, che nella specie è fissato dall’art. 78 T.U.R. in dieci anni. Numero di raccolta generale 30919/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 25/11/2025
Trattandosi, invece, nel caso concreto, di cartella di pagamento per il recupero dell’imposta di registro e, costituendo essa un atto tipicamente riscossivo, è logico dedurne che non si poneva affatto il problema della decadenza presidiata dall’art. 76 citato dalla Commissione, rientrando detta fase dell’azione dell’amministrazione finanziaria nel campo di operatività dell’art. 78 d.P.R. n. 131/1986 e non del citato art. 76 (cfr. Cass. n. 21623/2015; Cass. n. 24892/2020).
VII – Per tale via, la sentenza impugnata è certamente errata per aver applicato il suddetto termine di decadenza, peraltro a fronte di una ritenuta (non indicata nei suoi estremi) sentenza non ancora passata in giudicato – come segnalato dalla Commissione, in termini, tuttavia, contestati dalla difesa erariale secondo cui gli originari avvisi non erano stati impugnati -che avrebbe, se confermata tale circostanza, giustificato una riscossione frazionata.
VIII – Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame della causa alla luce dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente grado di giudizio .
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 . Numero di raccolta generale 30919/2025 Data pubblicazione 25/11/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME