Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19021 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22821/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 3677/2023, depositata il 21 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-A seguito del controllo automatizzato sul Mod. UNICO/2014 per l’anno di imposta 2013, l’ Agenzia delle entrate -Riscossione, in data 16 dicembre 2019, notificava alla società RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA In particolare, il controllo veniva avviato ai sensi dell’articolo 36 -bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54 -bis , d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il recupero di complessivi euro 50.849,58, al netto di quanto già versato, in conseguenza dell’intervenuta decadenza della rateizzazione richiesta dalla società. Nello specifico, si richiedevano al contribuente sanzioni e interessi per omesso versamento ai fini IRES e l’imposta e gli interessi sul minor credito, nonché sanzioni e interessi per omessi e/o tardivi versamenti ai fini IVA. A seguito di tale comunicazione di irregolarità, la società chiedeva di rateizzare gli importi dovuti in 10 rate trimestrali ai sensi dell’articolo 3 -bis , d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 provvedendo, tuttavia, al pagamento delle prime nove rate, ma non anche della decima e ultima con scadenza 30 novembre 2018.
La società impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo.
Si costituiva in giudizio l’ Agenzia delle entrate.
Con sentenza n. 1931/12/2022, depositata in data 23 giugno 2022, la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società, rideterminando la pretesa tributaria nella misura di euro 3,439,14, maggiorata di sanzioni pari al 30% di interessi legali.
-Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio.
Con sentenza n. 3677/03/2023, depositata il 21 aprile 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato l’appello.
-L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
4. -Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’ unico motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 -bis , comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, dell’articolo 15 -ter, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’articolo 15, comma 4, d.P.R. 24 settembre 2015, n. 159, dell’articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e dell’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado applicato al caso di specie la versione dell’a rt. 3 bis , comma 4, d.lgs. 462/1997 antecedente alla riforma introdotta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015.
1.1. -Il motivo è fondato.
L’art. 3 bis , comma 4, d.lgs. 462/1997, nella versione antecedente alla riforma introdotta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, sulla rateazione delle somme dovute, prevedeva che « Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo ».
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’art. 15ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quale introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159 (in vigore dal 22 ottobre 2015) a cui tenore: « In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena » – non è applicabile retroattivamente ad anni di imposta pregressi, come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall’art. 15, comma 4, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (Cas., Sez. VI-5, 1 dicembre 2020, n. 27440; Cass., Sez. VI-5, 4 giugno 2018, n. 14279; Cass., Sez. V, 6 maggio 2016, n. 9176).
Nel caso di specie, a seguito della intervenuta decadenza dalla rateazione, scaturente dal mancato pagamento della rata n. 10 entro il termine di scadenza di quella successiva, l’Ufficio ha irrogato la sanzione del 30% sulle somme originariamente dovute (e non sulle somme res idue a titolo d’imposta come previsto dalla nuova normativa). Risulta pertanto errata la pronuncia che ha confermato la decisione di primo grado, non applicando le sanzioni nella misura intera.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. con il rigetto del ricorso originario.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese del giudizio di merito vengono integralmente compensate tra le parti, a fronte della questione riguardante l’applicazione della novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario;
Condanna la società contribuente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in euro 4.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Le spese del giudizio di merito vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.