Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9043 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto:
Tributi – Controllo
formale – IVA – Requisiti
sostanziali.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6742/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 3064/10/16, depositata il 5 dicembre 2016.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3064/10/16 del 05/12/2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 2535/03/15 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso tre cartelle di pagamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa in ragione del mancato adempimento del piano di rateazione ottenuto dalla società contribuente a seguito della notificazione, in sede di controllo automatizzato, della comunicazione di irregolarità.
1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) l’Ufficio si era «limitato ad applicare la normativa secondo cui nel caso di rateizzazione il mancato pagamento di una sola rata comporta ex lege, senza previo provvedimento di revoca della rateizzazione, l’iscrizione a ruolo con sanzioni ed interessi»; b) «comportamenti inescusabili connessi all’inadempimento, non dovuti a dolo o colpa, non sono contemplati dal legislatore che descrive un procedimento connesso all’inadempimento ogget tivamente inteso e rilevante ai fini della decadenza dal rateizzo», sicché le sopravvenute difficoltà finanziarie della società contribuente erano ininfluenti ai fini della decadenza riconnessa all’interruzione dei pagamenti rateali .
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , molteplici censure di
omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ed errores in procedendo coinvolgenti: a) i termini decadenziali previsti per la formazione dei ruoli e per la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento; b) l’esimente della buona fede e la violazione dei criteri di proporzionalità per quanto riguarda l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzion i.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2 ss. del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, dell’art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 1, comma 5 bis , del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. dalla l. 31 luglio 2005, n. 156, per avere la CTR erroneamente interpretato le disposizioni concernenti i termini decadenziali.
Il primo motivo è infondato.
2.1. Questa Corte ha più volte precisato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 2083 del 29/01/2021; Cass. n. 452 del 14/01/2015).
2.2. Orbene, nel caso di specie il giudice di appello ha preso posizione -sia pure sinteticamente -su entrambe le questioni prospettate da parte ricorrente.
2.3. Invero, sotto il primo profilo, la sentenza impugnata ha escluso il maturarsi di decadenze di sorta (si vedano i motivi della decisione,
secondo e terzo capoverso); sotto il secondo profilo, la CTR ha dimostrato di avere tenuto conto RAGIONE_SOCIALE censure formulate dalla parte ricorrente (si veda l’esposizione contenuta nella parte relativa allo svolgimento del processo, secondo capoverso), rigettate in parte esplicitamente (si veda il penultimo capoverso della parte della sentenza impugnata riguardante i motivi della decisione) e, per la parte restante, implicitamente.
2.4. Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di omessa pronuncia.
Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1. In buona sostanza, per quanto è dato comprendere, la società contribuente si duole della circostanza che le cartelle di pagamento siano state notificate in violazione del termine decadenziale previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
3.2. In realtà, nel caso di specie, trattandosi pacificamente di pagamento rateale, la decadenza non va agganciata alla dichiarazione oggetto di controllo formale, ma -pur non essendo applicabile ratione temporis , diversamente da quanto ritenuto dalla controricorrente, l’art. 25, primo comma, lett. cbis ), del d.P.R. n. 602 del 1973 (disposizione derivante dalla modifica introdotta dall’art. 4 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159), entrato in vigore solo in data 22/10/2015 -ma al l’inadempimento del piano di rateazione, a seguito del quale è stata emessa la cartella.
3.2.1. In tale ipotesi, l’art. 3 bis , comma 5, del d.lgs. n. 462 del 1997 (sempre nella formulazione applicabile ratione temporis ) prevede che «La notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo».
3.3. Già tali considerazioni giustificano l’infondatezza del secondo motivo, avendo la ricorrente erroneamente agganciato la contestata
decadenza dall’emissione della cartella ai termini ordinari previsti dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
3.4. Per il resto, va evidenziato che RAGIONE_SOCIALE non indica o documenta né la data in cui si è verificato l’inadempimento del pagamento RAGIONE_SOCIALE rate, né la data in cui sono state notificate le cartelle di pagamento impugnate, con conseguente palese difetto di specificità del motivo.
3.5. Vale la pena di evidenziare che, se si ha conto alle difese di NOME (che, peraltro, non possono emendare il deficit di autosufficienza del ricorso), le cartelle di pagamento sarebbero state notificate in data 09/06/2014 (anno d’imposta 2010) e in data 0 2/08/2014 (anni d’imposta 2008 e 2009) a fronte del mancato pagamento della rata trimestrale scadente il 31/08/20 13 (l’ultima rata pagata risalirebbe al 31/05/2013), con conseguente sicura insussistenza della eccepita decadenza.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto di un valore dichiarato della lite di oltre euro 520.000,00.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2023 .