Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24766 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24766 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
Oggetto: art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 – accordo bonario -decadenza rateizzazione -decorrenza -principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 730/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 6151/2/2021 depositata il 28/6/2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 6151/2/2021 veniva rigettato l’appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 6367/11/2018 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento emessa per II.DD. IVA interessi e sanzioni per l’anno di imposta 2010.
Si legge in sentenza che la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72 per la decadenza della società dalla rateizzazione del debito concessa in sede di avviso bonario notificatole e oggetto di successiva adesione. La società ricorreva eccependo, tra l’altro, la prescrizione e la decadenza ex art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 a fronte del fatto che la cartella era stata notificata il 19.5.2014, oltre i tre anni dalla
dichiarazione relativa al periodo di imposta e, nel merito, deduceva di aver già pagato in data 27.2.2013 la somma di euro 2.409,25 a saldo del debito.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che l’Agenzia non avesse depositato documentazione che provasse la decadenza della società dalla rateizzazione del debito alla base della cartella. Il giudice d’appello confermava la traiettoria decisoria favorevole alla società, ma con diversa motivazione: accoglieva l’eccezione di intervenuta decadenza ex art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 dal potere riscossivo, tenuto conto che le imposte erano relative all’anno 2010 e che la cartella di pagamento era stata notificata oltre i tre anni dalla dichiarazione (2011).
L ‘Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente e l’agente della riscossione sono rimasti intimati.
Considerato che:
Con un unico motivo l ‘Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.3-bis, comma 5, del d.lgs. n.462/1997, 15-ter d.P.R. n.602/1973, per non aver il giudice ritenuto tempestiva l’azione di riscossione, avendo erroneamente individuato la decorrenza del termine di decadenza.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Va premesso che la sentenza accerta che la società è stata raggiunta da un primo avviso bonario con cui è stata richiesta la somma di euro 8.607,92, rettificata in una seconda comunicazione riportante la minor somma di euro 4.895,63. La società, continua la sentenza, ha optato per la definizione con pagamento rateale, versando in data
27.2.2013 (data indicata nella prima parte della sentenza e coincidente con quella riportata del ricorso) la somma di euro 2.409,25, ma non ha pagato le rate successive.
A differenza di quanto stabilito dal giudice di prime cure, la sentenza d’appello a pag.2 riporta anche che l’Agenzia « deposita i dati contabili con gli importi da pagare e quelli riscossi, come risulta dalla stampa dell’anagrafe tributaria dei versamenti eseguiti da controllo ex art.36bis nella dichiarazione Mod. 760 relativo, da cui risulta esclusivamente il pagamento della somma di euro 2.409,25 » .
La cartella di pagamento alla base del presente processo è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72 proprio a seguito della decadenza della società dalla rateizzazione dal debito.
2.2. Ciò premesso, il Collegio ricorda che per giurisprudenza consolidata in tema di accertamento con adesione (ad es., v. Cass., n.13133 del 2018), il contribuente, ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218 del 1997, decade dal beneficio della rateizzazione a seguito del mancato versamento alla scadenza anche di una sola delle rate successiva alla prima, con conseguente legittima iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni, dedotti i versamenti già eseguiti. La citata decisione è stata assunta in una fattispecie facente riferimento all’anno di imposta 2006 e, quindi, ha applicato l’art. 8 comma 3 bis del d.lgs. n. 218 del 1997, come modificato dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, ma il principio vale anche per la presente controversia, relativa al periodo di imposta 2010 in cui la norma vigente è stata in ultimo modificata dalla legge del 01/10/2010 n. 163 Allegato 1.
Il comma 3-bis applicabile recita: « In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante » .
La contribuente è perciò decaduta dalla rateizzazione ed è legittima l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni, dedotto il versamento del 27.2.2013 già eseguito.
Orbene, la questione in diritto che residua da decidere, tenuto conto della recente giurisprudenza di Sezione secondo cui le modifiche apportate all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 ad opera dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015 non hanno efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 8263 del 2025), è stabilire se il termine di decadenza dal potere riscossivo, nel caso di imposte e sanzioni portate da una cartella di pagamento emessa ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72 per effetto della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorra dalla dichiarazione, nella specie del patrimonio netto delle imprese Mod. 760 o, piuttosto, dal momento della decadenza dal beneficio della rateizzazione.
3.1. La soluzione della questione passa attraverso l’ individuazione della pertinente norma applicabile ai fini della decorrenza, e il Collegio osserva che, sulla base del fatto come sopra ricostruito, essa non è l’art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 cui unicamente fa riferimento la sentenza impugnata. Il primo comma dell’art. 25 prevede, in via generale che « Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 » . La norma individua il termine generale decadenziale applicabile, espressamente previsto « a pena di decadenza » , ma non la decorrenza nella fattispecie.
3.2. Nel caso di specie la cartella ex art.36 bis cit. non deriva semplicemente dal controllo automatico sulla dichiarazione, bensì dalla decadenza dalla rateizzazione concessa in sede di accertamento con adesione, ed è allora la disciplina, speciale, dettata a riguardo che prevale e che dev’essere applicata in luogo dell’art.25. La norma pertinente è da rinvenirsi nell’art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis modificato dal decretolegge del 31/12/2007 n. 248, articolo 36, il quale dispone che « La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata » .
Ne deriva che, in conformità all’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. n. 20615 del 22/07/2025), l ‘ambito applicativo della norma, quanto alla decorrenza, speciale rispetto alla generale disciplina del l’art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73, è circoscritto dal comma 4, prima parte, dell’art. 3 bis del d.lgs. n.462 del 1997, e si riferisce all’iscrizione a ruolo conseguente alla decadenza dal pagamento rateizzato, poiché « il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto
per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo » .
3.3. È appena il caso di sottolineare, infine, che, come già precisato da questa Corte, il termine biennale di cui a ll’art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462 del 1997 ( « entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata » ) va considerato quale mero termine sollecitatorio in quanto, a differenza del termine triennale di cui all’art. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, non è espressamente previsto a pena di decadenza.
3.3. Dev’essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: « Il termine di decadenza di cui al l’art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, nella specie del Mod. 760, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. » .
Il giudice nella sentenza impugnata non si è attenuto a tale interpretazione in diritto e il giudice del merito ne terrà conto in sede di rinvio.
4. In accoglimento del ricorso, la sentenza del giudice di seconde cure dev’essere cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per il profilo, per le questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese di lite.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, per le questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025