Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10879 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
RINVIO A P.U.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10653/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, dalla quale è difesa ope legis ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 10273/2022 depositata in data 6/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE impugnava una cartella di pagamento relativa a Ires dichiarata e non versata degli anni 2012 e 2013 e a Irap dichiarata e non versata per l’anno 2014, per somme iscritte a ruolo derivanti dal mancato adempimento della rateazione concessa a seguito di comunicazione di irregolarità.
Il ricorso della società era respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, accogliendo l’appello della società , ne accoglieva il ricorso originario, compensando le spese; in particolare evidenziava che la carenza di liquidità del contribuente non gli aveva permesso di onorare quanto stabilito nel piano di rateazione di cui all’art. 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e che era applicabile l’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 , in forza della dell’art. 3 della legge n. 212 del 2000.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l ‘Agenzia delle Entrate, affidandosi a un mezzo di impugnazione.
La parte contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. all’indirizzo del difensore di appello, in data 17 maggio 2023, è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 -ter d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in primo luogo, non essendo mai stata contestata la legittimità delle iscrizioni a ruolo a titolo di imposta, dichiarata e non versata, la sentenza avrebbe dovuto accogliere l’appello limitatamente all’applicazione delle sanzioni nella quantificazione operata nella cartella; in secondo luogo, nel me rito perché l’art. 15 -ter citato è
inapplicabile per legge alle annualità in contestazione a fini Ires degli anni 2012 e 2013, mentre per l’I rap 2014 aveva calcolato la sanzione nella misura del 30 per cento della imposta residua.
La novità e rilevanza della questione in diritto determina la necessità della trattazione delle stessa in udienza pubblica.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025