Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6173 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9363/2019 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Avellino, in persona del Commissario Prefettizio pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Avellino (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL , EMAIL ; EMAIL ), elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta
ICI IMU RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONE
procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
Agenzia delle Entrate -Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore (nella qualità di successore ex lege della ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma);
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 10 settembre 2018, n. 7618/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 10 settembre 2018, n. 7618/04/2018, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa dalla ‘RAGIONE_SOCIALE nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Roma, su incarico del Comune di Avellino, in dipendenza di avviso di accertamento n. 1990 del 16 luglio 2013 per omesso versamento dell’ ICI relativa a ll’anno 20 09, in relazione a due fabbricati ubicati in Avellino alla INDIRIZZO nonché ad un terreno ubicato in Avellino alla INDIRIZZO ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Avellino e dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione (succeduta lite pendente alla ‘RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza depositata dalla
Commissione tributaria provinciale di Avellino il 19 aprile 2016, n. 608/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure
-che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che l’agente della riscossione poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento; che la proroga del potere di riscossione alle società del gruppo ‘ Equitalia RAGIONE_SOCIALE non contrastava coi principi comunitari, trattandosi di situazione transitoria cessata per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sullo scioglimento ex lege senza liquidazione di tali società e sul subentro a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nei relativi rapporti atti e passivi, anche processuali; che la motivazione della cartella di pagamento successiva ad un atto impositivo poteva limitarsi a contenere gli estremi di quest’ultimo senza allegarlo e , nella specie, poi, conteneva il richiamo del ruolo esattoriale e de ll’avviso di accertamento presupposto; che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2009 era stato ampiamente rispettato.
Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione si è tardivamente costituita per la sola partecipazione dell’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, si rileva che, con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato, al contempo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., con riguardo al passo della sentenza impugnata che concerne l ‘eccepit a decadenza del potere di riscossione in capo ad ‘ Equitalia RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE sul presupposto dell’illegittimità delle proroghe ex lege dell’affidamento (in particolare, della proroga stabilita col d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 6464) per contrarietà ai principi del diritto unionale in materia di libera concorrenza e di servizi di interesse economico generale.
Pertanto, valutandosi la rilevanza decisoria della predetta questione, che assume un’indubbia valenza nomofilattica, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio