Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6173 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9363/2019 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Prefettizio pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL , EMAIL ; EMAIL ), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta
ICI IMU RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONE
procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore (nella qualità di successore ex lege della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Roma);
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 10 settembre 2018, n. 7618/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 10 settembre 2018, n. 7618/04/2018, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 09720150008678400 emessa dalla ‘RAGIONE_SOCIALE , nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Roma, su incarico del Comune di RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza di avviso di accertamento n. 1990 del 16 luglio 2013 per omesso versamento dell’ ICI relativa a ll’anno 20 09, in relazione a due fabbricati ubicati in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, nonché ad un terreno ubicato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE (succeduta lite pendente alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘) avverso la sentenza depositata dalla
Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 19 aprile 2016, n. 608/05/2016, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure
-che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che l’agente della riscossione poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento; che la proroga del potere di riscossione alle società del gruppo ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ non contrastava coi principi comunitari, trattandosi di situazione transitoria cessata per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sullo scioglimento ex lege senza liquidazione di tali società e sul subentro a titolo universale dell’RAGIONE_SOCIALE nei relativi rapporti atti e passivi, anche processuali; che la motivazione della cartella di pagamento successiva ad un atto impositivo poteva limitarsi a contenere gli estremi di quest’ultimo senza allegarlo e , nella specie, poi, conteneva il richiamo del ruolo esattoriale e de ll’avviso di accertamento presupposto; che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2009 era stato ampiamente rispettato.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione dell’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, si rileva che, con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato, al contempo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., con riguardo al passo della sentenza impugnata che concerne l ‘eccepit a decadenza del potere di riscossione in capo ad ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ sul presupposto dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE proroghe ex lege dell’affidamento (in particolare, della proroga stabilita col d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 6464) per contrarietà ai principi del diritto unionale in materia di libera concorrenza e di servizi di interesse economico generale.
Pertanto, valutandosi la rilevanza decisoria della predetta questione, che assume un’indubbia valenza nomofilattica, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio