Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25254 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13394/2018 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE con l’ avvocato NOME COGNOMEcontroricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria della SiciliaSezione Staccata di Siracusa n. 1115/2017 depositata il 27/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era attinto da cartella di pagamento in data 3/11/2006 per tributi non corrisposti nei periodi di imposta 1991 e 1992.
1.1. Segnatamente, il contribuente non si era avvalso del regime agevolato previsto in conseguenza del sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel dicembre del 1990.
L’Ufficio, una volta decorsi i termini di sospensione della prefata disciplina speciale, procedeva al recupero dei tributi non esposti e non versati, neppure in misura agevolata.
Il contribuente adiva il giudice di prossimità, prospettando, per quanto ancora qui rileva, la decadenza dal potere impositivo e la non debenza di ogni tributo per mancanza del presupposto impositivo in ordine alle proprie entrate.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE con controricorso, ha chiesto l’accoglimento del ricorso erariale.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In premessa si rileva la tempestività del ricorso, notificato nel rispetto del termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., applicandosi nella specie la proroga disposta dall’art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017.
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della L. n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002.
2.1. Nella sostanza si lamenta che i collegi di merito abbiano ritenuto decaduta l’amministrazione dal potere impositivo, mentre in realtà i termini erano sospesi per l’effetto della disciplina speciale connessa ai movimenti tellurici del 1990.
2.2. Deduce, inoltre, la Difesa erariale, richiamando la decisione della Commissione europea numero C/2015, 5542, final , che sia stata violata la disciplina degli aiuti di Stato connessa alle esenzioni di tributi per calamità naturali, invocando precedenti di legittimità (in part. v. Cass. Sez. 5, 22/06/2022, n. 20173), che hanno
ritenuto non applicabile alla azione di ripetizione la decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973.
3. Con la prima censura, nello specifico, parte ricorrente lamenta non essersi tenuto conto delle proroghe per effetto di disposizioni ministeriali e di decreto-legge n. 244/1995, seguiti dalla l. n. 388/2000 che fissa nuovi termini di pagamento in unica soluzione o in forma rateale. Sennonché, in più occasioni questa suprema Corte di legittimità ha già osservato, nelle occasioni in cui si è occupata di fattispecie analoghe alla presente (v. Cass. n. 3987/2017; Cass. n. 16074/2014; Cass. n. 7274/2014; Cass. n. 956/2014 e, da ultimo, Cass. n. 6786 del 14/03/2025), che l’art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo. Tale disposizione, dunque, non pu ò̀ in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie in relazione alle quali, alla data menzionata, l’amministrazione finanziaria era già decaduta dall’azione di riscossione. E ci ò̀ è quanto si è verificato nella fattispecie in esame, stante l’efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all’art. 5-ter del d.l. n. 106 del 2005 (v. ad es. Cass. n. 24048/2011).
3.1. Pertanto, va data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. n. 106/2005, conv. con modif. dalla L. n. 156/2005, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui
l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio (cfr. Cass. V, n. 25218/2022).
La seconda censura resta assorbita dal rigetto della prima doglianza e dalla conseguente statuizione della decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo , rilevandosi in particolare che, nella specie, trattandosi di obbligazione tributaria in relazione alla quale alla data del 15 dicembre 2002 l’amministrazione finanziaria era già decaduta dall’azione di riscossione, non entra in gioco la disciplina di cui all’art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000, e dunque non si verte in tema di recupero di aiuti di Stato, elargiti in forma di esenzione dai tributi per calamità naturali, dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione U.E.
Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non si provvede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva da parte del contribuente intimato.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/09/2025.