Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5106/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIA n. 107/2019 depositata il 10/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME era attinta da cartella di pagamento in data 21 giugno 2006 per tributi non corrisposti nei periodi di imposta 1991, 1992 e 1993.
Segnatamente, la contribuente non si era avvalsa del regime agevolato previsto in conseguenza del sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel dicembre del 1990.
Donde l’Ufficio, una volta decorsi i termini di sospensione della prefata disciplina speciale, procedeva al recupero dei tributi non esposti e non versati, neppure in misura agevolata.
La contribuente adiva il giudice di prossimità, prospettando la decadenza dal potere impositivo e la non debenza di ogni tributo per mancanza del presupposto impositivo in ordine alle proprie entrate.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due strumenti, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 138 della legge numero 388 del 2000, nonché dell’articolo 9, comma 17, della legge numero 289 del 2002, nonché dell’articolo 3 quater della legge numero 17 del 2007 e dell’articolo 36 bis della legge numero 31/2008.
Nella sostanza si lamenta che i collegi di merito abbiano ritenuto decaduta l’amministrazione dal potere impositivo, mentre in realtà i termini erano sospesi per l’effetto della disciplina speciale connessa ai movimenti tellurici del 1990.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile, nonché della sesta direttiva numero 77/388 CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza 17 luglio 2008 in causa C-132/06; dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di giustizia delle comunità europee in data 15 luglio 2015 nella causa C-82/14, nonché dell’articolo 107 e dell’articolo 108, paragrafo tre, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della decisione della Commissione europea numero C/2015, 5542, final . Nonché si lamenta ancora violazione falsa applicazione del regolamento della Comunità europea numero 1407 del 2013 e del regolamento della Comunità europea numero 717 del 2014 in parametro agli articoli 11 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana.
Nella sostanza si lamenta sia stata violata la disciplina degli aiuti di Stato connessa alle esenzioni di tributi anche per calamità naturali.
Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di esaustività e per novità dei motivi prospettati dalla parte contribuente in ragione di quanto sarà esposto in prosieguo.
Con il primo motivo si critica la sentenza in oggetto, laddove ha ritenuto decaduto l’Ufficio dal potere di riscossione.
Nello specifico (pag. 5, ultimo capoverso, del ricorso erariale), si lamenta non essersi tenuto conto delle proroghe per effetto di disposizioni ministeriali e di decreto-legge n. 244/1995, seguiti dalla l. n. 388/2000 che fissa nuovi termini di pagamento in unica soluzione o in forma rateale. Sennonché, in più occasioni questa suprema Corte di legittimità ha gi à osservato, nelle occasioni in cui si è occupata di fattispecie analoghe alla presente (v. Cass. n. 3987/2017; Cass. n. 16074/2014; Cass. n. 7274/2014; Cass. n.
956/2014), che l’art. 138, comma 3, della I. n. 388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutivit à̀ del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo. Tale disposizione, dunque, non pu ò̀ in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie in relazione alle quali, alla data menzionata, l’amministrazione finanziaria era gi à decaduta dall’azione di riscossione. E ci ò̀ è quanto si è verificato nella fattispecie in esame, stante l’efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all’art. 5-ter del d.l. n. 106 del 2005 (v. ad es. Cass. n. 24048/2011).
Pertanto, va data continuit à̀ al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. n. 106/2005, conv. con modif. dalla I. n. 156/2005, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della I. n. 388/2000, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ci ò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio (cfr. Cass. V, n. 25218/2022).
Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo e dalla conseguente statuizione della decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.
Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. duemilatrecento/00 oltre a d €.duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 05/03/2025.