Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30217 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30217 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 16/11/2025
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dai Magistrati
Oggetto: Ici -esercizio potere impositivo decadenza
Socci NOME
Presidente-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
Consigliere –
COGNOME.
Liberati NOME
Consigliere rel. –
U – 17/10/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16079/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Giudice
-ricorrente –
Comune di Canicattì
-intimato – avverso la sentenza della CGT II della Sicilia, n. 26 del 2024 depositata il 2 gennaio 2024
Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 2949) con cui il Comune di Canicattì (d’ora in po i intimato) ha intimato a NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’ ICI per l’anno 2012.
La questione riguarda la pretesa decadenza o prescrizione del l’esercizio del potere impositivo .
contro
La CGT I ha rigettato il ricorso e la CGT II ha confermato la pronuncia , rigettando l’appello dell’odierna ricorrente , per quello che oggi ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: Numero sezionale 6922/2025 Numero di raccolta generale 30217/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
-non sussiste la decadenza dall’esercizio del potere impositivo, in quanto trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario dell ‘ atto;
-‘Tenuto conto che l’atto da notificare è stato preso in carico dall’Ufficio postale per la relativa notifica, in data 17.12.2017, giusta elenco nominativo allegato dall’Ufficio, non è intervenuta prescrizione ( rectius decadenza) da parte dell’Ufficio ‘
Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre il Comune di Canicattì non si è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione art. 2948 c.c. e dell’ art. 1 l. n. 296/2006.
1.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 2 gennaio 2024 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 2 luglio 2024 , nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2. Il motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato quello per cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro
notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252 01). Numero sezionale 6922/2025 Numero di raccolta generale 30217/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Nella specie l’atto da notificare è stato preso in carico dall’Ufficio postale per la relativa notifica, in data 17.12.2017 e, dunque, entro il termine di legge di cinque anni, posto che il tributo è relativo all’anno 2012.
3. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME