Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1575 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10031/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della RAGIONE_SOCIALE ( P_IVA), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-intimato- nonché nei confronti del
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-intimato- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 6930/2022 depositata il 21/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La presente vicenda processuale trae origine dal ricorso di NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con cui veniva impugnato innanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno, l’avviso di accertamento TARI relativo al periodo d’imposta 2014 emesso dalla RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria del Comune di Vallo della Lucania.
In sintesi, la società contribuente motivava la domanda di annullamento dell’avviso, assumendo la prescrizione della pretesa tributaria, tenuto conto che l’avviso era stato notificato il 2 gennaio 2020, oltre il termine quinquennale di cui all’art.1 comma 161 Legge 296/2006.
La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che l’eccepita prescrizione fosse stata interrotta legittimamente dal legittimo esercizio del diritto dell’ente che aveva richiesto la notifica dell’avviso impugnato il 20 dicembre 2019 entro il quinquennio utile per l’esercizio dell’azione di recupero.
Avverso siffatta pronuncia insorgeva la società contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (CTR), che accoglieva l’appello, dichiarando prescritto il credito tributario perché la notifica dell’avviso per il periodo d’imposta 2014 era avvenuta dopo il termine del 31 dicembre 2019, ossia oltre il quinquennio di cui agli art.2935 e 2948 c.c. in ragione della natura periodica della TARI. Precisava che, trattandosi di mancato o insufficiente pagamento, venisse in rilievo la sola prescrizione in relazione alla scadenza del termine di pagamento del tributo periodico che l’art.1 comma 688 L. n.147/2013 e il regolamento TARI comunale all’epoca vigente individuavano entro l’anno d’imposta. Su tale assunto, la CTR riteneva che fosse necessario che l’atto giungesse nella sfera di conoscibilità del destinatario entro il termine quinquennale, il che nella fattispecie concreta non era avvenuto, avendo il contribuente ricevuto la notificazione dell’avviso pacificamente in data 2 gennaio 2020.
La RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi ad un unico motivo.
Nessuna delle parti intimate ha depositato atti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo proposto, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, degli artt. 60 del DPR. n. 600/1973 e 149 c.p.c., della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, degli artt. 2935 e 2948 c.c., per aver il giudice di appello ritenuto erroneamente prescritta la TARI 2014, nonostante nel caso di specie venga in rilievo esclusivamente l’istituto della decadenza per l’esercizio del potere impositivo, rispetto alla quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, con conseguente valorizzazione, ai fine della tempestività dell’azione impositiva, della data in cui l’avviso di liquidazione viene affidato al servizio postale per la spedizione al contribuente, anziché della data di ricezione da parte dello stesso.
Il motivo è fondato.
Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. “legge finanziaria 2007”) prevede che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento,
dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione. In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di un atto di accertamento, sia l’attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Trattandosi di termine di decadenza rispetto all’attività impositiva per l’accertamento anche degli omessi versamenti, viene in rilievo ai fini della verifica della tempestività della notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n.33277 del 2019, il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto.
Si tratta di un principio di carattere generale che trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria, sicché quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine decadenziale a tal fine fissato dalla legge, è irrilevante che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente.
Va, infatti, data continuità all’orientamento ribadito dalla Corte con l’ordinanza n.21810/2022 che ha chiarito la distinzione
tra decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda il periodo entro cui l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere all’accertamento e alla liquidazione delle imposte, mentre la prescrizione si riferisce al termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall’amministrazione a seguito dell’attività di accertamento.
Per i tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell’atto di accertamento, anche per omessa dichiarazione e omesso versamento, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati (art.1 comma 161 Ln.296/2006).
Va, quindi, ribadito il principio della “scissione soggettiva degli effetti della notificazione”, secondo cui, per il rispetto del termine di decadenza, è rilevante la data in cui l’ente impositore ha compiuto gli atti necessari per la notifica, non quella in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza.
Orbene, la CTR, ancorché abbia accertato che l’avviso di liquidazione per l’omesso versamento della TARSU in relazione al periodo di imposta 2014 fosse stato affidato al servizio postale nel 2019, ossia entro il quinto anno successo a quello in cui versamento doveva essere effettuato, ha violato le predette disposizioni, ritenendo applicabile la disciplina della prescrizione in luogo di quella della decadenza stabilita dall’art.1 comma 161 citato, senza considerare che la prima viene in rilievo solo in riferimento alla successiva attività di riscossione, in seguito al tempestivo esercizio dell’attività accertativa dell’ente impositore per omesso versamento del tributo da parte del contribuente.
In altri termini, una volta impedita la decadenza in ragione della tempestiva notifica dell’atto di accertamento relativo all’omesso versamento della TARSU 2014 secondo il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, in considerazione della spedizione del relativo avviso nel 2019, ossia
entro il termine quinquennale di cui all’art.1 comma 161 citato, inizia a decorrere il termine di prescrizione per l’attività di riscossione secondo le regole civilistiche, da individuarsi con riguardo a tale tributo in cinque anni secondo quanto disposto dall’art.2948 n.4 c.c. (vedi Cass.4283/2010), atteso che esso si applica tutti quei tributi, come appunto la TARSU, che si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi (Cass. 37551/2022).
12. Alla luce di quanto sin qui esposto, va accolto l’unico motivo proposto e la sentenza cassata, sicché, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto in ragione del tempestivo esercizio della potestà impositiva e dell’attività di riscossione, essendo pacifiche le date di spedizione dell’avviso di liquidazione e del suo ricevimento da parte del contribuente, va rigettato l’originario ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento impugnato in quanto non è maturata né la decadenza quinquennale dell’attività impositiva della TARI 2014, tenuto conto della spedizione dell’avviso nel 2019, ossia entro il quinquennio di cui al citato art.1 comma 161, né la prescrizione quinquennale della successiva attività di riscossione, considerato che una volta impedita la decadenza in ragione della tempestiva notifica dell’avviso di accertamento per omesso versamento, inizia a decorrere il termine di prescrizione della riscossione secondo le regole civilistiche.
13. Ne consegue che le spese dei due gradi del giudizio e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra la concessionaria ricorrente e la società contribuente intimata.
Nulla per le spese dell’intimato ente impositore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della società intimata avverso l’avviso di accertamento impugnato;
condanna l’intimata società al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese dei gradi di merito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo grado in Euro 2.127,00 per compenso, oltre alle spese generali e agli accessori di legge; per il secondo grado in Euro 2.404,00 per compenso, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità in Euro 1.486,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Il Presidente NOME COGNOME