Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30221 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30221 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 16/11/2025
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto:
Composta dai Magistrati
Socci NOME
Presidente-
R.G.N. 5854/2024
NOME
Consigliere –
COGNOME.
Liberati NOME
Consigliere rel. –
U – 17/10/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5854/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente –
Comune di Melito di Porto NOME
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CGT II RAGIONE_SOCIALE Calabria, n. 2235 del 2023 depositata il 23 agosto 2023
Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA) con cui l’RAGIONE_SOCIALE riscossione (d’ora in poi resistente) ha intimato per conto del Comune di Melito di Porto
NOME (d’ora in poi intimato) ad NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’ ICI per l’anno 2009. Numero sezionale 6920/2025 Numero di raccolta generale 30221/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
La questione riguarda la pretesa tardività del l’esercizio del potere impositivo.
La CGT I ha rigettato il ricorso e la CGT II ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-nella cartella impugnata è indicato che l’avviso presupposto è stato notificato 5 dicembre 2014 -3 febbraio 2015 e tali circostanze non sono contestate dal ricorrente, come risulta dalla sentenza di primo grado;
-con tale avviso il comune ha tempestivamente esercitato la sua potestà impositiva;
-la cartella è stata notificata il 16 maggio 2019, prima del decorso del termine quinquennale esigibilità del tributo, decorrente dalla data di notifica del precitato avviso.
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositato memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza ; il comune non si è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione de ll’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALE l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2948 , n. 4 c.c. con riguardo all’erronea individuazione del termine decadenziale previsto per il tributo in esame e alla riconosciuta interruzione dei termini di decadenza e prescrizione sul presupposto di un atto mai prodotto in giudizio. Sostiene di avere eccepito e ribadito la decadenza dell’Ente dal potere di iscrivere a ruolo il tributo in quanto decorso il termine quinquennale sia con il ricorso di primo grado che con l’atto di appello. Afferma che, una volta eccepita la intervenuta decadenza, spettava al Comune di Melito di Porto NOME provare di avere compiuto nei termini l’attività dovuta per non incorrervi.
Contesta, inoltre, l’errato computo del termine di decadenza. Numero sezionale 6920/2025 Numero di raccolta generale 30221/2025
1.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 23 agosto 2023 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 29 febbraio 2024, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Data pubblicazione 16/11/2025
1.2. Il motivo è infondato.
Dalla sentenza emerge che l’avviso è stato notificato il 5 dicembre 2014 -3 febbraio 2015, dati, ad avviso RAGIONE_SOCIALE sentenza, incontestati da parte del ricorrente, con la conseguenza di sollevare l’ente impositore dalla produzione in giudizio del relativo atto.
Nello stesso senso la sentenza di primo grado ha affermato: ‘l’eccepita decadenza dell’ente locale dal potere impositivo non può trovare ingresso nel presente giudizio non avendo l’istante contestato di aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009 ma solo, implicitamente, l’asserita tardività dello stesso, invero per tabulas risultato pervenuto nella sfera di conoscenza del contribuente nel febbraio 2015 e dunque tempestivamente azionato ai fini in rilievo ‘ .
Se è vero che il ricorrente ha denunciato la decadenza, avrebbe in ogni caso dovuto prendere posizione sui dati riguardanti la notifica dell’avviso di accertamento , risultanti dalla cartella di pagamento agli atti.
Inesatta, pertanto, è l’affermazione contenuta in ricorso, secondo cui una volta eccepita la decadenza, l’onere di dimostrare la tempestività RAGIONE_SOCIALE notifica dell’avviso era a carico dell’ente impositore.
Una prova era agli atti e su tale documento avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali sosteneva la tardività RAGIONE_SOCIALE notifica, avendo eccepito la decadenza.
Il motivo, sotto tale aspetto, si presenta anche come inammissibile, in quanto neanche nel presente ricorso ha chiarito, né tantomeno ha riportato, la doglianza sollevata in proposito con l’atto introduttivo e successivamente reiterata in appello. Numero sezionale 6920/2025 Numero di raccolta generale 30221/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
Infondato è, poi, il profilo di censura riguardante l’errato computo dei termini per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà impositiva. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALE l. n. 296 del 2006: ‘ Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALE omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ‘.
I l pagamento dell’ICI, tributo oggetto del presente giudizio, avviene attraverso du e versamenti nel corso dell’anno. Trattandosi d ell’anno 2009, l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2014. La sentenza impugnata ha accertato che la notifica dell’atto di accertamento, prodromico alla cartella oggetto del presente giudizio, è avvenuta il ‘5 dicembre 2014 3 febbraio 2015’ , dovendosi intendere come data di spedizione e data di consegna. L’avviso di accertamento, dunque, non è tardivo, trovando applicazione il consolidato principio RAGIONE_SOCIALE scissione soggettiva degli effetti RAGIONE_SOCIALE notificazione. Costituisce principio consolidato quello per cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio RAGIONE_SOCIALE scissione soggettiva degli effetti RAGIONE_SOCIALE notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252 – 01). Numero sezionale 6920/2025 Numero di raccolta generale 30221/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
Ne consegue che il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto.
2. Segue il rigetto del ricorso.
Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato . Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME