Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11648 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11648 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
Oggetto: Tributi – Cartella di pagamento – Coobbligato solidale – Decadenza – Questione.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13033/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , quale socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1791/06/14, depositata il 10 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Uditi l’AVV_NOTAIO in sostit uzione dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente, nonché l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1791/06/14 del 10/11/2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME, socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza n. 80/07/12 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di due cartelle di pagamento concernenti IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2002.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, il contribuente contestava (tra l’altro) la decadenza dal potere dell’Agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento, essendo detta notifica intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 .
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente evidenziando che, ai fini della decadenza prevista dalla disposizione sopra richiamata, doveva aversi riguardo alla data di notificazione della cartella di pagamento nei confronti del coobbligato e non già alla data di notificazione della cartella di pagamento nei confronti del debitore principale RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) si costituiva in giudizio con controricorso mentre NOME COGNOME restava intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha depositato telematicamente, il giorno stesso dell’udienza e, comunque, oltre i termini previsti dalla legge, una nota e un documento (estratto di ruolo) dal quale si evincerebbe l’intervenuto stralcio d i una RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
1.1. Poiché il deposito del documento non è avvenuto in pubblica udienza, prima dell’inizio della discussione orale, di detta nota e dell’allegata documentazione non può tenersi conto ai fini del presente giudizio.
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento era previamente avvenuta, nel rispetto dei termini di decadenza, nei confronti dell’obbligato principale RAGIONE_SOCIALE
2 .1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5 bis , del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. nella l. 31 luglio 2005, n. 156, nonché degli artt. 1310, 2966 e 2967 cod. civ., per non avere la CTR rilevato che il termine decadenziale previsto dalla legge è stato pienamente rispettato nei confronti della debitrice principale, con conseguente insussistenza della evidenziata decadenza.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. Il secondo motivo, che, involgendo una questione di diritto, ha natura pregiudiziale, è fondato mentre il primo motivo resta assorbito.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, « la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie » (Cass. n. 20766 del 21/07/2021; Cass. n. 2545 del 01/02/2018).
3.2. Il principio è stato poi recentemente ribadito dalla S.C. con significative precisazioni (Cass. n. 24582 del 10/08/2022, Cass. n. 26020 del 05/09/2022; Cass. n. 27713 del 22/09/2022; Cass. n. 35444 del 01/12/2022), ponendosi in risalto che tale conseguenza discende, in realtà, dalla diretta lettura dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione che, non a caso, prevede che la notifica è effettuata, a pena di decadenza, «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede».
3.3. Una diversa conclusione realizzerebbe una disarmonia di sistema, ponendosi in contrasto sia con l’esigenza del rispetto del beneficium excussionis , che non potrebbe essere osservato se l’Agente per la riscossione fosse costretto a compiere tutte le notifiche entro il medesimo termine, sia con la coerente disciplina in tema di sanzioni ex art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui, se la notificazione è stata eseguita nei termini di legge nei confronti di
almeno un coobbligato, il termine decadenziale viene prorogato automaticamente di un anno.
3.4. Né, del resto, da tale assetto deriva il rischio che il contribuente resti sottoposto ad una azione di durata indeterminata da parte dell’Erario, posto che, una volta evitata la decadenza con la notifica ad uno dei coobbligati, nella vicenda trovano applicazione i normali termini di prescrizione.
3.5. Nel caso di specie, la CTR dà per presupposto -non contestato -che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sia stata tempestivamente effettuata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (nel dicembre 2006 e nel luglio 2007, si veda la parte in fatto della motivazione della sentenza). Tale circostanza, peraltro, è stata ritenuta irrilevante, avendo il giudice di appello fatto riferimento alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nei confronti del coobbligato, notificazione avvenuta successivamente allo spirare del termine di decadenza.
3.6. Così statuendo, peraltro, la CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto, che collegano la decadenza dal potere riscossivo alla data di notificazione nei confronti del debitore principale.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non sussistendo ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto da NOME COGNOME.
4 .1. Poiché l’orientamento della RAGIONE_SOCIALE in base al quale è stata decisa la presente controversia si è formato e consolidato in epoca successiva alla proposizione dell’originario ricorso del contribuente, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative all’intero giudizio, ivi comprese le fasi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da NOME COGNOME; compensa le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023.