Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Cart. Pag. IRPEF, IVA e ILOR 1991 2002
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13876/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
contro
ASSISTENZA NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore.
-intimata – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE SIRACUSARAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore.
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA n. 1416/2018, depositata in data 26 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
La società cooperativa RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Siracusa avverso quattro cartelle di pagamento, notificate il 18 maggio 2006, contenenti iscrizioni a ruolo dei tributi IRPEF, IVA e ILOR con riferimento agli anni 1991, 1992, 1993 e 1994; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Siracusa, con sentenza n. 96/01/2014, accoglieva integralmente il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche la contribuente, chiedendo conferma della sentenza impugnata, così come l’agente della riscossione, sottolineando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 1416/04/2018, depositata in data 18 marzo 2018, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo mentre la società contribuente e l’agente della riscossione sono rimasti intimati.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione art. 138, comma 3, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 54, comma 24, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2024, n. 190 (Legge di
stabilità 2015), della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché degli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/ 2015, 5549 final , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato legittima la notificazione delle cartelle, nonostante con la speciale disciplina di rateizzazione prevista per il sisma Sicilia 1990 il termine di decadenza per la notifica doveva essere individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, ossia 31 dicembre 2009; inoltre, decisione della Commissione UE aveva statuito la natura di aiuti di Stato illegittimi di tale disciplina, ordinando all’Italia di annullare tutti i pagamenti in essere in base alle misure agevolative con effetto dalla data di adozione della decisione comunitaria.
Il motivo di ricorso proposto è infondato.
2.1. La decisione della C.t.r. qui impugnata risulta pienamente conforme all’orientamento di questa Corte per il quale «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio» (Cass. 14753/2024, Cass. n. 25218/2022, Cass. n. 3987/2017 e Cass. n. 16074/2014).
2.2. Inoltre, con specifico riferimento alla parte della censura in cui si cita la decisione della Commissione Ue che ha dichiarato illegittimi gli aiuti in oggetto, essa risulta alquanto generica: non si comprende, infatti, perché la decisione della Commissione dovrebbe avere effetto su tributi richiesti in pagamento dallo Stato. 2.3. Invero, è noto che «L’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 -riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato -non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 ” final ” del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. ” de minimis ” o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti» (Cass. n. 30927/2019 e Cass. n. 17193/2022).
2.4. Tuttavia, in questa sede non si discute del rimborso di quanto corrisposto all’Erario sebbene alla contribuente si applichino le
agevolazioni previste dalla legge e dichiarate incompatibili, ma v’è questione sulla debenza, da parte della contribuente, della quota del dieci per cento delle imposte che questi avrebbe dovuto versare e non ha versato nemmeno all’esito della concessa rateizzazione.
Trattasi, pertanto, di somme comunque dovute, indipendentemente dall’applicabilità o meno, in favore della contribuente, delle agevolazioni previste dalla legge.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese, essendo la contribuente rimasta intimata.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.