Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10509/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA 719/2021 depositata il 25/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con ricorso alla CTP di Salerno la contribuente si opponeva alla cartella di pagamento tesa al recupero di importi Iva relativi all’annualità 2015, determinate a seguito di controllo sul Modello Unico 2015, ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente deduceva la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. Con distinti atti d’appello l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per la riscossione impugnavano la sentenza della CTP. Previa riunione dei due appelli, la CTR della Campania li rigettava. L’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si affidano ad un unico motivo di ricorso. Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 36bis n. 600 del 1973, avendo la CTR erroneamente stigmatizzato la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo per esser la notifica intervenuta nel 2019 pur riguardando il controllo formale ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 l’anno d’imposta 2015.
Il motivo è fondato.
La CTR ha ritenuto l’Amministrazione decaduta con riferimento all’annualità 2015, in buona sostanza agganciando a detta annualità di riferimento l’inizio della decorrenza del termine di notifica della cartella di pagamento.
In tal modo si è posta in urto frontale con l’indirizzo di questa Corte, cui qui va, invece, data continuità, a tenore del quale ‘ In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 156 del 2005 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 – ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma secondo dell’art. 36 del d.lgs. n. 46 del 1999, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di carattere transitorio, trova applicazione non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle che (come nel caso di specie) siano ancora ‘sub iudice'” (Cass. n. 29845 del 2017; conf. Cass. n. 8406 del 2013; Cass. n. 15750 del 23/07/2020) .
È poi utile ricordare che il surrichiamato d.l. n. 106/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2005, ha innovato la disciplina dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e per la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento; in particolare:
(a) l’art. 1, comma 5-bis, che reca la disciplina transitoria, derivante dall’entrata in vigore della novella del 2005, dispone che: («Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi,
della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari») «la notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: «a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate entro gli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31dicembre 2001.»;
(b) l’art. 1, comma 5-ter, recante la disciplina a regime, (per ciò che interessa in questa controversia) dispone che: «In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto: 2) all’articolo 25, comma 1, le parole da: “l’ultimo giorno del dodicesimo mese” fino a: “straordinario” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”»;
In definitiva, viene in apice l’ancoraggio della decorrenza all’anno della dichiarazione, che, avuto riguardo all’anno d’imposta 2015, è appunto il 2016, sicché la notifica nel 2019 è sicuramente tempestiva. La sentenza d’appello va cassata con il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado territorialmente competente per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 12