Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8263 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6223/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMOSEZ.DIST. CATANIA n. 7189/2021 depositata il 10/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In punto di fatto, dalla sentenza epigrafata emerge quanto segue:
L’Agenzia delle entrate di Catania, tramite la soc. RAGIONE_SOCIALE con cartella di pagamento n. 293 2013 0032576848, notificata in data 30.1.2014, al legale rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE richiedeva la somma di euro 65.054,31 per iva e irap 2006 e 2008.
Il ricorso per cassazione specifica:
Nel ‘dettaglio degli addebiti’ tale cartella esattoriale evidenzia tre distinte iscrizioni a ruolo, effettuate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 -bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 -bis del D.P.R. n. 633/1972 ed in particolare:
(cfr. cartella pag. 2 di 20) la prima iscrizione a ruolo (n. 2013/550075) è riferita alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2006 Modello UNICO 2007 (IRAP ed IVA con interessi e sanzioni) con la seguente motivazione: ‘ comunicazione predisposta in data 24 -062009 con codice atto numero NUMERO_DOCUMENTO consegnata in data 09-072009. Decadenza dalla rateazione per versamento 9002 carente della rata numero 10′ (ancor più specificamente, a pag. 4 della cartella, nella descrizione dei versamenti da rateazione carenti, la data di scadenza della rata di versamento ‘carente’ è indicata nel 30/11/2011 e relativa al codice tributo 9002);
2) (cfr. pag. 4 di 20) la seconda iscrizione a ruolo (n. 2013/250230) è riferita alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 Modello 770 S (‘ritenute alla fonte’ ed ‘addizionale regionale e comunale all’Irpef’ con interessi e sanzioni) con la seguente motivazione: ‘ comunicazione predisposta in data 08-11-2010 con codice atto numero NUMERO_DOCUMENTO consegnata in data 30-12-2010. Decadenza dalla rateazione per versamento 9001 omesso della rata numero 6′ (ancor più specificamente, a pag. 6 della cartella, nella descrizione dei versamenti da rateazione omessi, la data di scadenza della rata di versamento ‘omesso’ è quella indicata nel 30/04/2012 e relativa al codice tributo 9001);
3) (cfr. pag. 6 di 20) la terza iscrizione a ruolo (n. 2013/250230) è riferita alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 Modello UNICO 2009 (IVA con interessi e sanzioni) con la seguente motivazione: ‘ comunicazione predisposta in data 12 -01-2011 con codice atto numero NUMERO_DOCUMENTO consegnata in data 26-01-2011. Decadenza dalla rateazione per versamento 9001 omesso della rata numero 2′ (ancor più specificamente, a pag. 8 della cartella, nella descrizione dei versamenti da rateazione omessi, la data di scadenza della rata di versamento ‘omesso’ è indicata nel 31/05/2011 e relativa al codice tributo 9001).
In effetti, lo Studio oggi ricorrente, a seguito di ciascuno dei tre controlli ‘automatici’ ex art. 36 -bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (rispettivamente per le tre dichiarazioni fiscali sopra indicate), aveva regolarmente proceduto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997 in combinato all’art. 3 comma 1, del citato decreto, vigenti ratione temporis, a rateizzare i relativi debiti fiscali, provvedendo a versare i relativi importi alle scadenze.
Successivamente, il contribuente era incorso nella decadenza dalla rispettiva rateizzazione ai sensi dell’art. 3 -bis, comma 4, del D.lgs. n. 462/1997 vigente ‘ratione temporis’.
2. La sentenza epigrafata prosegue:
Il legale rappresentante della società destinataria della cartella di pagamento proponeva tempestivo ricorso, avanti la Commissione tributaria provinciale di Catania
La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo che l’Agenzia delle entrate non avesse dato prova della notifica degli atti prodromici alla stessa, per cui veniva ritenuta decaduta dal poter di richiedere le somme. Compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza propone l’Agenzia delle entrate eccependo la carenza della motivazione della sentenza e ribadendo che la
cartella di pagamento scaturisce dall’omesso versamento di due diverse rateizzazioni richieste dalla società per l’anno 2006 e per l’anno 2008. L’Agenzia eccepisce di aver provveduto nei termini di legge alla iscrizione a ruolo .
RAGIONE_SOCIALE si costituisce in giudizio rilevando di aver correttamente notificato la cartella di pagamento e chiede la conferma della sentenza impugnata.
3. La CTR della Sicilia, con la sentenza epigrafata, accoglieva l’appello sulla base della seguente motivazione:
n caso di mancato pagamento da parte del contribuente delle somme dovute a seguito della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate invia un avviso bonario (dichiarazione di irregolarità) con il quale consente al debitore di evitare l’iscrizione a ruolo, attraverso il pagamento della somma risultante dalla dichiarazione oltre una sanzione, ridotta al 10%, dell’importo dovuto. Contestualmente l’Agenzia consente al contribuente di rateizzare l’importo dovuto, comprensivo delle sanzioni ridotte, oltre gli interessi, e di pagare dunque in rate trimestrali (cfr. art. 3 bis D.lgs. 462/97). In caso di mancato pagamento di una rata nei termini della rata successiva si ha la decadenza dal beneficio della rateazione e l’Agenzia provvede ad iscrivere a ruolo l’importo residuo al quale applicherà l sanzion pien del 30 % e non più nella misura ridotta (l’art. 3 bis D.lgs. 462/97, comma 3 rinvia infatti all’art. 15 ter D.P.R. 602/73). Detto ciò, in alcuni casi di decadenza dal rateizzo delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis e/o 54 bis D.P.R. 633/72, l’Agenzia delle entrate provvede ad iscrivere a ruolo le somme residue, con l’applicazione di sanzioni sull’intero importo originario e non sulle sole somme residue. La parte non avendo pagato regolarmente la rateizzazione ha perso il diritto a rateizzare gli avvisi bonari; per cui risulta conforme a legge l’operato dell’Agenzia che, come indicato sulla cartella di pagamento, ha iscritto a ruolo entro i termini biennali di decadenza di cui all’art. 3 bis comma 5 del DL 462/967.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. L’agente della riscossione resta intimato. La contribuente deposita memoria telematica addì 20 gennaio 2025 ad ulteriore illustrazione delle sue ragioni.
Considerato che:
Primo motivo: ”Error in procedendo’ Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. Att. C.p.c. E art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’.
1.1. ‘ Si eccepisce, in primo luogo, la nullità della sentenza impugnata la cui motivazione è del tutto apparente, specificamente riguardo al secondo motivo di impugnazione sollevato dallo Studio ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. pag. 2, fine pagina All. 3), riproposto in appello (quale terzo motivo di diritto nelle controdeduzioni) e consistente nella tardività della notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 3 -bis, comma 5, del D.lgs. n. 462/1997, vigente ‘ratione temporis’, per maturata decadenza del termine di sua notificazione, decorrente -rispettivamente, per ciascuna delle tre rateizzazioni decadute -dalla scadenza della relativa rata non pagata o pagata in ritardo)’. ‘La sentenza impugnata è, del pari, nulla per motivazione del tutto apparente anche in relazione alla ulteriore censura sollevata dall’odierno Studio ricorrente nel terzo motivo delle controdeduzioni in appello: ‘Quanto al ruolo 2 relativo all’Addizionale comunale e regionale relativa all’anno d’imposta 2008 liquidati con modello 770/2009, l’Ufficio sia nel primo grado di giudizio che nel presente grado non ha mosso alcuna difesa contro l’eccepita decadenza; pertanto è da ritenere corretta la statuita decadenza da parte dei giudici di prime cure, i quali l’hanno correttamente ritenuta ex art. 115 c.p.c. come fatto pacifico. In merito si illustra che l’assenza di puntuale contestazione da parte dell’Ufficio nel presente grado di giudizio rende definitiva la sentenza appellata’ (cfr. pag. 8)’.
1.2. Il motivo è infondato.
È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare come la stessa esibisca una motivazione (condivisibile o meno ma comunque) effettiva sia dal punto di vista grafico che dal
punto di vista contenutistico, in tal guisa integrando pienamente il requisito del cd. minimo costituzionale, solo violato il quale rileva il denunciato vizio di omessa od apparente motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Invero, la CTR ‘expressis verbis’ scrive: ‘ La parte non avendo pagato regolarmente la rateizzazione ha perso il diritto a rateizzare gli avvisi bonari; per cui risulta conforme a legge l’operato dell’Agenzia che, come indicato sulla cartella di pagamento, ha iscritto a ruolo entro i termini biennali di decadenza di cui all’art. 3 bis comma 5 del DL 462/967’. In tal guisa, la CTR ha motivato il giudizio di ‘conformità a legge’ dell’operato agenziale sulla base del rilievo dell’intervenuta iscrizione a ruolo entro il termine biennale di decadenza.
Sotto altro profilo, ‘quanto al ruolo 2’, in riferimento al quale, secondo la contribuente, ‘l’Ufficio sia nel primo grado di giudizio che nel presente grado non ha mosso alcuna difesa contro l’eccepita decadenza’, il motivo di per sé inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non riproduce ‘in parte qua’ gli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’agente riscossione onde dimostrare l’asserita non contestazione tiene in non cale che la CTR, nello svolgimento del processo, riferisce, sia pur sinteticamente, avere l’Agenzia delle entrate proposto appello ribadendo le proprie posizioni in riferimento a tutti i ruoli, così rendendo conto di un’effettiva contestazione.
2 . Secondo motivo: ”Error in iudicando’ Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3-bis, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 462/1997, vigente ‘ratione temporis’, anche in combinato disposto all’art. 11 delle disp. preliminari al c.c. ed all’art. 3 legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
2.1. ‘Innanzitutto, il Giudice di appello, nell’affermare che ‘l’art. 3 bis D.lgs. 462/97, comma 3 rinvia infatti all’art. 15 ter D.P.R. 602/73)’ ha violato la norma in esame in combinato disposto alle
regole che governano il cd. diritto intertemporale (art. 11 Preleggi e art. 3 L. 212/2000)’. ‘Il Giudice di appello ha violato anche l’art. 3bis, comma 5, del D.lgs. n. 462/1992, vigente ‘ratione temporis’, avendo erroneamente ritenuto che il termine finale indicato ai fini della tempestività del procedimento esattivo (‘entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo’) si riferisse alle iscrizioni a ruolo laddove, invece, il ‘dies ad quem’ era riferito alla ‘notificazione della cartella di pagamento”. ‘Nella specie, la notificazione della cartella è stata effettuata il 30/01/2014, ben oltre i rispettivi termini finali, da tenere distinti e, in ogni caso, tutti e tre maturati il 31/12/2013’.
2.2. Il motivo è fondato.
I dati temporali -in difetto di delucidazioni rivenienti dal controricorso -si lasciano ricostruire come in appresso.
Secondo la sentenza impugnata, la cartella di pagamento, oggetto di giudizio, è stata notificata il 30 gennaio 2014 (‘L’Agenzia delle entrate di Catania, tramite la soc. RAGIONE_SOCIALE con cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificata in data 30.1.2014, al legale rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE in riferimento agli aa.ii. 2006 e 2008.
Secondo il ricorso -che coincide con la sentenza impugnata in punto di individuazione degli aa.ii. -le rate inadempiute (siccome, in tesi, indicate nella cartella) risalirebbero al ’30/11/2011′, al ’30/04/2012′ ed al ’31/05/2011′.
Tirando le somme, il quadro normativo rilevante è dunque quello che va dal 31 maggio 2011 al 30 gennaio 2014.
Sino al 28 dicembre 2011, il testo dell’art. 3 -bis D.Lgs. n. 462 del 1997, nei commi 4 e 5 che vengono qui in linea di conto, era il seguente:
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è
stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
La formulazione entrata in vigore il 28 dicembre 2011 contempla l’inserimento del comma 4 -bis, ma mantiene la previsione del comma 5, semplicemente estesa anche al comma 4 -bis.
Invero:
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
4 -bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4 -bis è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.
È solo a partire dal 22 ottobre 2015 che la formulazione dell’art. 3-bis cit. -a seguito di sostituzione ad opera dell’ art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015 -cambia radicalmente nei seguenti termini:
Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
In forza dell’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2015, la disciplina intertemporale è la seguente:
Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:
al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Ne consegue che la formulazione dell’art. 3 -bis D.Lgs. n. 462 del 1997, siccome sostituita dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, non dispiega efficacia retroattiva .
Pertanto, tornando ‘funditus’ al caso di specie, trova applicazione il comma 5 del suddetto art. 3 -bis, siccome vigente prima della riscrittura ad opera dell’art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 150 del 2015, a termini del quale, come visto, ‘la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4 -bis’, e non la mera iscrizione a ruolo , doveva essere ‘eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo’ .
In ciò emerge l’errore in diritto compiuto dalla CTR: quest’ultima – oltreché aver fatto riferimento (laddove scrive che ‘l ‘art. 3 bis D.lgs. 462/97, comma 3 rinvia infatti all’art. 15 ter D.P.R. 602/73’) alla formulazione del comma 3 dell’art. 3 -bis D.Lgs. n. 462 del 1997 risultante dalla riscrittura ad opera dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2015 attribuisce espressamente rilevanza, ai fini dell’osservanza del termine biennale, all’iscrizione a ruolo anziché alla notifica della cartella, contravvenendo pertanto al dettato del comma 5 dell’art. 3 -bis D.Lgs. n. 462 del 1997 ‘ratione temporis’ vigente.
Restano assorbiti i successivi due motivi, volti rispettivamente a denunciare, il terzo, ”Error in iudicando’ Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 3-bis, comma 5, in combinato disposto al comma 4, del d.lgs. n. 462/1997 (‘ratione temporis’), dell’art. 36 -bis del d.p.r. n. 600/73 e 54bis del d.p.r. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, e, il quarto, ”Error in iudicando’ Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’.
In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti il terzo ed il quarto.
Per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 30 gennaio 2025.