Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17680 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22065/2017 R.G. proposto da: CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente al
ricorso principale e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2141/2017 depositata il 11/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza di primo grado dichiarando la decadenza (triennale) per i pagamenti anteriori al 14 dicembre 2019 (notifica dell’avviso di accertamento del 14 dicembre 2012);
ricorre in cassazione la CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE con un unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della legge, art. 54 d. lgs. 446 del 1997, art. 12, del regolamento IPT della Provincia di Roma, art. 161, primo comma, l. n. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso la contribuente che formula anche ricorso incidentale condizionato affidato a 4 motivi, integrati anche da successiva memoria;
resiste al ricorso incidentale condizionato la ricorrente principale; 5. La Procura generale della Cassazione, sost. proc. gen. NOME COGNOME, ha chiesto con memoria il rigetto del ricorso con l’assorbimento del ricorso incidentale, richiesta ribadita anche in udienza.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Il ricorso principale della Città metropolitana di Roma capitale è fondato (mentre il ricorso incidentale deve rigettarsi in quanto infondato) ed il ricorso deve accogliersi, con la decisione nel merito
da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, di rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
La decadenza risulta di cinque anni per la notifica degli avvisi d’accertamento, come espressamente previsto dall’art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006 (Vedi Cass. Sez. Tributaria del 20 maggio 2016 n. 10489).
Cosa diversa è la decadenza per i soli rimborsi e per l’imposta supplettiva di tre anni, come previsto dall’art. 56, quarto comma, d. lgs. 446 del 1997, e dall’art. 12 del regolamento in materia di IPT della provincia di Roma («entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui la formalità è stata eseguita»), come costantemente ritenuto da questa Suprema Corte di Cassazione: «In materia di imposta provinciale di trascrizione nel PRA ex art. 56 d.lgs. n. 446 del 1997, con riguardo alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni eseguite nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno di riferimento e la data di pubblicazione del regolamento contenente variazioni della tariffa previgente che sia approvato entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53, comma 16, l. n. 388 del 2000, nel testo novellato dall’art. 27, comma 8, l. n. 448 del 2001, l’ente impositore è legittimato a notificare avvisi di accertamento ai richiedenti le predette formalità per il recupero della differenza tra l’imposta versata (in base al regolamento previgente) e l’imposta dovuta (in base al regolamento vigente con decorrenza ex tunc dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvato in epoca successiva all’esecuzione delle predette formalità), entro il termine all’uopo previsto a pena di decadenza, trattandosi di una peculiare ipotesi di retroattività disposta mediante regolamento in forza di una specifica ed espressa previsione di legge (in deroga all’art. 3, l. n. 212 del 2000), non essendo sufficiente il solo pagamento dell’imposta nel periodo antecedente all’aggiornamento della tariffa
a consentire la definizione (o l’esaurimento) dei rapporti tributari ed a precludere l’esazione della residua imposta sulle formalità pubblicitarie precedenti» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 21801 del 11/07/2022, Rv. 665148 – 01).
Nel caso in giudizio l’avviso di accertamento è stato notificato il 14 dicembre 2012 entro il termine di cinque anni di decadenza (pagamenti del 2009, primo semestre) previsto dall’art. 1, comma, 161 della legge n. 286 del 2006.
La legislazione statale ha rimesso all’autonomia della Provincia la disciplina del termine di decadenza e della complessiva fase di accertamento dell’imposta provinciale di trascrizione; la Provincia ha disciplinato specificamente la decadenza triennale con il citato regolamento , ma solo per i rimborsi e l’imposta supplettiva, non per l’imposta principale disciplinata specificamente dalla legge n. 286 del 2006, art. 1, comma 161, citata.
Il ricorso incidentale risulta infondato. La questione risulta già decisa da questa Corte di Cassazione con indirizzo costante che deve trovare continuità.
I motivi del ricorso incidentale possono trattarsi congiuntamente essendo relativi alla questione della legittimità della variazione della tariffa (imposta provinciale di trascrizione di cui all’art. 56, d. lgs. n. 446 del 1997) e della successione nel tempo di regimi tariffari diversi.
La tariffa in oggetto non può essere variata dalle Province al di sotto della soglia fissata con d.m. n. 435 del 1998 e il ripristino (in autotutela) della tariffa nel rispetto della soglia suddetta non pone un problema di successione di regimi tariffari diversi (non applicabili retroattivamente) in quanto la Provincia deve applicare la corretta imposizione (tariffa minima prevista dal d.m. citato): «In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata
con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall’adottare una corretta imposizione, e senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento, che impedisce l’irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle indicazioni erronee dell’amministrazione finanziaria lasciando comunque ferma l’applicazione dell’imposta» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 16691 del 24/05/2022, Rv. 664861 – 01).
Manifestamente infondato l’ultimo motivo del ricorso incidentale (violazione di legge, art. 10, legge 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ; inesigibilità del tributo in ipotesi di rapporto esaurito). Per la società ricorrente la delibera sarebbe illegittima in quanto conseguente al comportamento precedente dell’ente che aveva creato legittime aspettative, in un rapporto improntato a buona fede con la contribuente . Invero, l’ente non ha modificato la disciplina del tributo, ma ha solo preso atto (in autotutela) della illegittimità della delibera, che attuava la riduzione, riportando la tassazione alla legittimità. Inoltre, il termine scadeva il 31 maggio 2009 mentre la delibera è stata approvata in precedenza (il 28 maggio 2009, n. 27), come esattamente rilevato nella sentenza impugnata.
Consegue la condanna della ricorrente incidentale alle spese del giudizio di legittimità, nei confronti della ricorrente, e al raddoppio del C.U.; spese dei giudizi di merito compensati interamente, in una valutazione complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Rigetta il ricorso incidentale.
Condanna La controricorrente e ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nei confronti della ricorrente, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese dei giudizi di merito compensate interamente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/03/2024.