Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18664 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13791/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3655/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e riformato la decisione di primo grado confermando la validità dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativa alla registrazione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, n. 7404/2016;
ricorre in cassazione la RAGIONE_SOCIALE con 5 motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso l’agenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che chiede il rigetto del ricorso;
la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria con richiesta di accoglimento del ricorso per il secondo motivo, richiesta ribadita in udienza.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato violazione di legge, art. 22, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, art. 7, primo comma, l. 212 del 2000 e dell’art. 3, l. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (carenza di motivazione dell’atto impugnato).
Il motivo risulta inammissibile in quanto la RAGIONE_SOCIALE non si è pronunciata sul punto (accoglieva, infatti, l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE) e non è specificato nel ricorso in cassazione la riproposizione in appello della relativa eccezione; inoltre, non risulta neanche riprodotto il contenuto
dell’avviso di accertamento impugnato del quale si prospetta l’assenza di motivazione.
Fondato, invece, il secondo motivo di ricorso che logicamente assorbe gli ulteriori motivi. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge (art. 76, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) per l’intervenuta decadenza del potere dell’Ufficio di emettere l’avviso di accertamento.
In tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell’amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell’art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo dies a quo nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest’ultima costituisca, ai fini della decadenza, il caso d’uso previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Sez. 5 – , Ordinanza n. 19015 del 06/07/2021, Rv. 661807 – 01).
Nel caso in giudizio la scrittura privata enunciata è stata formata il 9 aprile 2010 e l’avviso di liquidazione risulta emesso il 21 novembre 2017 (circostanze pacifiche tra le parti e riportate nella sentenza impugnata); con la scrittura privata NOME COGNOME ed NOME COGNOME si obbligavano a versare alla società ricorrente la somma di euro 4.250.000,00 a garanzia dell’obbligo di restituzione dell’acconto versato. Il Tribunale di Milano su richiesta della società ricorrente emetteva decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 3.494.295,00 nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
La scrittura privata sopra evidenziata era soggetta a registrazione in termine fisso. Il termine previsto a pena di decadenza per richiedere l’imposta di registro in relazione ad un
contratto scritto non autenticato, e non registrato, decorre dal momento in cui esso avrebbe dovuto registrarsi e non dalla sua successiva eventuale utilizzazione.
Conseguentemente, l’RAGIONE_SOCIALE era decaduta dal potere di emettere l’avviso di accertamento per il decorso dei 5 anni previsti dall’art. 76, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986.
In accoglimento del ricorso la sentenza deve cassarsi e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito si decide nel merito con l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. Spese del giudizio di merito compensate interamente in una valutazione complessiva del giudizio.
…
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito annulla l’avviso di accertamento impugnato; Condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge; compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.