Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2005 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2005 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9711/2024 R.G., proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrenti –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 4450/2022, depositata il 15 novembre 2022.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1228/19, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione della CTP di Milano di accogliere il ricorso di NOME COGNOME e di NOME COGNOME avverso l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, per il complessivo importo di euro 116.180,00, a titolo di imposta di registro in relazione ad una sentenza civile di condanna al pagamento di euro 1.610.860,00, oltre interessi legali dal 28/7/2011 al saldo e rivalutazione monetaria, ed alla enunciazione in tale provvedimento di un mutuo verbale e di un riconoscimento di debito. Alla base dell’accoglimento del ricorso, la ritenuta nullità dell’avviso per mancata allegazione dell’atto sul quale l’avviso si fondava, assorbiti gli altri motivi.
Con ordinanza n. 9344/2021, questa Corte, su ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, ha cassato con rinvio la sentenza della CTR Lombardia, ritenendo che l’avviso di liquidazione contenesse una chiara indicazione della sentenza civile (data e numero, anche di repertorio), RAGIONE_SOCIALE parti processuali, dei negozi enunciati (mutuo verbale e riconoscimento di debito), della statuizione adottata (condanna al pagamento di somma di danaro con relativi interessi), dei criteri per il calcolo dell’imposta di registro in relazione ai negozi enunciati ed alla statuizione adottata (riferimenti normativi e tariffari, base imponibile, aliquota ed imposta).
RAGIONE_SOCIALE ha, inoltre, rilevato l’errore dei giudici di merito nel ritenere che l’omessa allegazione all’avviso di liquidazione impedisse, dì per sé, la pregressa conoscenza dell’atto giudiziario soggetto a registrazione, tenuto conto che i contribuenti erano stati attori nel processo definito con la sentenza civile soggetta ad imposta di registro e parte sostanziale (mutuanti) dei negozi enunciati nella sentenza civile, sicché non poteva escludersi in modo aprioristico che essi avessero avuto piena ed integrale conoscenza della portata e del tenore RAGIONE_SOCIALE statuizioni adottate all’esito della controversia.
Con sentenza n. 4450/2022 del 15/11/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, quale giudice di rinvio, ha respinto il ricorso dei contribuenti avverso l’impugnato avviso di liquidazione.
Avverso la sentenza i sig.ri COGNOME e COGNOME propongono ricorso per cassazione, illustrato con memoria, con cui chiedono anche la trattazione della causa in pubblico udienza. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, non ricorrendone i presupposti, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. Un., 14437/2018) e non vertendosi in ipotesi di ‘ decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente ‘ (Cass. 26480/2020; 8093/2020; 19115/2017).
Col primo e secondo motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver il giudice del rinvio escluso il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, anche con riguardo agli interessi.
2.1. Il giudice del rinvio ha escluso il dedotto difetto di motivazione, ritenendo che l’impugnato avviso di liquidazione contenga tutti gli elementi utili ai fini della conoscenza dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche su cui si basa la pretesa impositiva, giacché riporta come, peraltro, già evidenziato da questa Corte nell’ordinanza del 2021 -‘ una chiara e precisa indicazione della sentenza civile (data e numero, anche di repertorio), RAGIONE_SOCIALE parti processuali (attore e convenuto), del difensore dei contribuenti (patrocinante nel processo civile), dei negozi enunciati (mutuo verbale e riconoscimento di debito), della statuizione adottata (condanna al pagamento di somma di danaro con i relativi
interessi), dei criteri per il calcolo dell’imposta di registro in relazione ai negozi enunciati ed alla statuizione adottata (riferimenti normativi e tariffari, base imponibile, aliquota ed imposta)’.
2.2. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE, considerato che la sentenza alla base dell’imposizione fiscale era stata emessa all’esito di un giudizio cui i contribuenti avevano partecipato (in qualità di attori), ha ritenuto completi i dati recati dall’avviso di liquidazione, senza che vi fosse bisogno di allegare la sentenza, e ha così respinto il motivo di impugnazione relativo al difetto di allegazione.
2.3. La ricorrente, dal canto suo, non ha indicato quali siano gli elementi omessi dell’atto impugnato che ne avrebbero reso complessa la conoscibilità, al punto da comportare un sacrificio dell’esercizio della difesa in giudizio.
2.4. Di qui l’inammissibilità della censura, per violazione del canone di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
2.5. Va, tuttavia, detto che la doglianza è anche infondata.
2.6. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte , “in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente” (Cass. 14582/2025; 11283/2022; 30084/2021; 26340/2021; 9344/2021; 239/2021).
2.7. Ed è il caso di specie, in cui il riferimento -nell’avviso di liquidazione -a data e numero della sentenza oggetto di imposizione fiscale ha chiaramente posto i contribuenti, che al relativo giudizio
avevano partecipato, con l’assistenza tecnica di un difensore, nelle condizioni di individuare, senza difficoltà, l’atto presupposto del debito tributario.
2.8. Né ricorre la denunciata violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 con riguardo all’indicazione della base imponibile, costituita dall’importo economico liquidato nella sentenza posta a fondamento dell’imposizione fiscale, distinto in capitale ed interessi.
2.9. L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro oggetto di impugnazione ha come atto presupposto la sentenza del Tribunale di Milano, nella quale sono stati espressamente indicati metodologia di calcolo, saggio di interesse e decorrenza degli interessi.
2.10. Ebbene, in tal caso, nessun onere aggiuntivo era imposto al soggetto emittente l’avviso, se non il riferimento -diretto e specifico -alla sentenza su cui il tributo si fonda, trovando la quantificazione degli interessi -quanto a natura (legale), decorrenza (dal 28/7/2011) e modalità di calcolo (sulla somma di euro 1.610.860,00 dovuta a titolo di capitale) -la sua fonte nell’atto presupposto espressamente richiamato nell’avviso di liquidazione.
2.11. In altri termini, l’obbligo motivazionale è circoscritto all’esposizione del titolo costitutivo della pretesa (la sentenza), mentre è onere del contribuente contestare la quantificazione degli interessi operata dal Fisco, ove ritenuta incoerente rispetto alla pretesa originaria, evidenziandone in tutto o in parte la non conformità rispetto al contenuto dell’obbligazione degli interessi determinata nell’atto genetico, nel qual caso spetta al giudice tributario acclarare il reale contenuto dell’obbligazione azionata (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 22281/2022).
Peraltro, qualora (ma non è il caso di specie) il pagamento dell’obbligazione di interessi venga reclamato per la prima volta nell’atto impositivo, sempre secondo la citata sentenza a sezioni unite, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione, è sufficiente che l’atto indichi, oltre
all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati -che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono -e la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo.
2.12. Errano, dunque, i ricorrenti nel ritenere violato il disposto dell’articolo 7, cit., avendo l’ufficio fatto espresso riferimento, ai fini dell’indicazione della base imponibile e della conseguente liquidazione dell’imposta, all’importo monetario riconosciuto in sentenza, sia per capitale che per interessi, che l’ufficio ha determinato alla stregua dei criteri indicati nel titolo giudiziale (ovvero metodo di computo, saggio di interesse e decorrenza), così pienamente assolvendo all’obbligo di motivazione previsto dalla norma citata, senza che vi fosse bisogno di ulteriori specificazioni.
Di qui il rigetto della doglianza.
Col terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la C.G.T. respinto l’eccezione di decadenza.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Ai sensi dell’art.76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, ” L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio”.
3.3. Pertanto, il dies a quo del termine decadenziale quinquennale di cui alla norma coincide col giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione dell’atto, tranne nei casi previsti dall’art. 15, lett. c), d) ed
e), nei quali il termine inizia a decorrere da quando si è verificato il fatto che ha legittimato la registrazione d’ufficio del contratto.
3.4. In particolare, a norma dell’art. 15, per gli ” atti soggetti a registrazione in termine fisso ” o ” a registrazione in caso d’uso “, ove questi siano stati depositati ai sensi dell’art. 6 d.P .R. n. 131/1986, il termine quinquennale di decadenza ex art. 76 inizia a decorrere dal giorno del deposito.
3.5. Orbene, di questo si controverte nel caso di specie, ovvero se il termine ex art. 76 decorra dalla data in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della scrittura privata (ai sensi della prima parte dell’art. 76, comma 1) o, invece, da quella di deposito dell’atto nel procedimento monitorio, come sostenuto dalla ricorrente, facendo leva sul disposto di cui alla seconda parte dell’articolo, sul presupposto che il deposito dell’atto equivalga ad uso dello stesso ai sensi dell’art. 6.
3.6. Ritiene il Collegio che la questione debba risolversi facendo applicazione di un principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ma non registrata, il termine (quinquennale) di decadenza dell’amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell’art. 76 del d.p.r. n. 131/1986, e con riferimento al dies a quo costituito dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest’ultima costituisca, ai fini della decadenza, il caso d’uso previsto dall’art. 6 dello stesso d.P .R. (Cass. 2788/2024; 19015/2021; 26443/2020).
3.7. Questo perché, ai sensi dell’art. 6, ‘Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi
organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione RAGIONE_SOCIALE suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento ‘.
3.8. L’art. 6 d.P.R. n. 131/1986, come trascritto, riproduce, in sostanza, il contenuto della precedente disposizione di cui all’art. 6 d.P.R. n. 634/1972, che segnava, invece, un’evidente cesura rispetto alla prima norma che stabiliva l’obbligo di registrazione di atti in ” caso d’uso “, l’art. 2, comma 2, r.d. n. 3269/1923, ai sensi del quale si aveva caso d’uso: “1 Quando gli atti si presentano o si producono in giudizio davanti l’autorità giudiziaria ordinaria e nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Giunte provinciali amministrative, i Consigli di Prefettura ed ogni altra speciale giurisdizione e quando si producono davanti agli arbitri; 2 Quando si riportano in tutto o in parte in atti pubblici o privati soggetti a registrazione o si inseriscono negli atti, pure soggetti a registrazione, RAGIONE_SOCIALE cancellerie giudiziarie o RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici”.
3.9. Mentre, dunque, la disposizione da ultimo citata comportava che la produzione di un atto nei procedimenti giurisdizionali determinasse un caso d’uso, detta previsione non è contemplata dall’attuale art. 6 d.P.R. n.131/1986, per il quale il deposito dell’atto, perché ne derivi il ” caso d’uso “, deve avvenire, per quanto qui rileva, ” presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative” , e non deve essere oggetto di un obbligo.
3.10. L’attività deve, dunque, costituire frutto di una valutazione discrezionale della parte che la compia, integrando quindi un onere a carico della parte medesima che, come già evidenziato da questa Corte (cfr . Cass. 24107/2014; 10865/2005), intenda conseguire dal deposito ” un effetto sostanziale e cioè l’acquisizione dell’atto medesimo a fini giuridici ed operativi “. Ciò in sintonia con l’indirizzo espresso in dottrina, secondo cui è ” il presupposto teleologico ” a fondare l’obbligo di registrazione in
” caso d’uso “, non essendo di per sé sufficiente il mero deposito a concretizzarlo.
3.11. Non integra, pertanto, alla stregua di quanto sopra osservato, ” caso d’uso ” l’ipotesi – che ci occupa – di produzione della scrittura privata nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, presupponendo l’art. 6 d.P.R. n. 131/1986, come detto, che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative.
3.12. Dopo tutto, ciò è conforme al tenore letterale della norma richiamata, oltre che in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza risultare ostacolata dall’applicazione dell’imposta di registro sul deposito dell’atto funzionale al conseguimento per l’interessato di fini giuridici ed operativi (in termini, Cass., Sez. Un. 7682/2023; 17020/2021; 5946/2007).
3.13. In definitiva, la portata applicativa dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, non consente un’applicazione analogica, o estensiva, di una disposizione – quale l’art. 6 -che, in tema di decadenza, deve ritenersi di stretta interpretazione, siccome espressamente correlata ad un suo specifico contenuto prescrittivo (sulla natura di stretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla decadenza v., ex plurimis , nella giurisprudenza tributaria, Cass., 11320/2020; 26353/2019; 580/2017; 4351/2016; in termini più generali: Cass., 32154/2018; 15780/2018; 26070/2017; 8700/2000; 3023/1990).
3.14. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, la censura merita accoglimento, essendo maturata la decadenza ex art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, giacché l’avviso di liquidazione è stato notificato il 22/12/2017 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale quinquennale, decorrente dal giorno in cui gli atti enunciati (mutuo verbale intercorso tra
il 2004 ed il 2009 e ricognizione di debito del 28/7/2011) avrebbero dovuto essere registrati.
Restano assorbiti da tale esito gli altri motivi, con cui si denunciano l’assenza di enunciazione (quarto, quinto, sesto) e l’erronea liquidazione dell’imposta per enunciazione del riconoscimento di debito in misura proporzionale (settimo).
In conclusione, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, l’infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente limitatamente alla liquidazione dell’imposta di registro sugli atti enunciati, per intervenuta decadenza.
La formazione in corso di causa della richiamata giurisprudenza di legittimità giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio (per i gradi di merito ed il grado di legittimità).
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo motivo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario limitatamente alla liquidazione dell’imposta di registro sugli atti enunciati (mutuo e ricognizione di debito); compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15/1/2026.
Il Presidente NOME COGNOME