Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
COGNOME NOME
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania n. 3829/18/15 depositata in data 11/09/2015 non notificata;
Oggetto: l’art. 138, comma 1,
della legge n. 388/00
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23457/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/03/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’iscrizione al ruolo e la relativa cartella di pagamento emessa ai fini Irpef ed Iva per gli anni di imposta 1991 e 1992 e ai fini Irpef ed Ilor per l’anno di imposta 1992 derivante dalla liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis di d.P.R. n. 600 del 1973 e ex art, 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 quale contribuente interessata dagli eventi sismici del 1990;
-il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
-con la pronuncia oggetto di ricorso di fronte a questa Corte il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione e confermava la sentenza di primo grado;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo di ricorso;
-la contribuente è rimasta intimata;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-l’unica censura proposta sin incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art 138 legge 388 del 2000, e dell’art. 9 comma 17 della legge 289 del 2002 in relazione all’art 360 comma uno n. 3 c.p.c. per avere i giudici di seconde cure, mediante motivazione apparente sia pur articolata erroneamente, sancito la decadenza dal potere di riscossione in capo all’agenzia ancorando il potere disattivo dell’ufficio alle sole somme eventualmente versate in fase di rateizzazione;
-il motivo è infondato;
RAGIONE_SOCIALE. Est. AVV_NOTAIO -2 -questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 23947/2023; Cass. n. 12845/2021) che l’art. 138, comma 1, della legge n. 388/00, consentendo ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le province siciliane di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 ed il 16 dicembre 1990 di regolarizzare la propria
posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 entro il 15 dicembre 2002, non ha inteso prorogare il termine entro cui deve essere emesso, dall’ufficio, l’atto impositivo;
-invero, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui all’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 -individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 -che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Non è perciò condivisibile l’argomento fatto valere dalla difesa erariale che sostiene che, alla stregua di tale disciplina , il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento recante l ‘ iscrizione a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 19901992 dalla contribuente coinvolta dal sisma siciliano del 1990 sarebbe stato prorogato fino al 31 dicembre dell’anno 2007 (cioè l’anno successivo alla proroga prevista dalla legge n. 388 del 2000) poiché, come si è precisato, la disposizione di cui al comma 3 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo e non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione RAGIONE_SOCIALE somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, sicché tale disposizione non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione (v. Cass. n. 16709 del 2016)
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME -3
come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito essendo stata la cartella di pagamento in questione notificata incontestabilmente in data 19 ottobre 2006;
-pertanto, il ricorso va rigettato;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata;
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.