Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29347 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5759 del ruolo generale dell’anno 201 6, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
NOME
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 280/18/15 depositata in data 27 gennaio 2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 517/04/2010 della Commissione Tributaria provinciale di Catania che aveva rigettato il ricorso della suddetta contribuente, quale soggetto residente nei comuni della Sicilia colpiti dal sima del 1990, avverso la cartella di pagamento, notificatale in data 1.8.2006, con la quale veniva iscritta a ruolo la somma di euro 15.816,26, per gli anni 1990-1992, a titolo di Irpef e Iva, interessi e sanzioni per omessa regolarizzazione della propria posizione fiscale ai sensi degli artt. 138 della legge n. 388/00 e 9, comma 17, della legge n. 289/02;
-in punto di fatto, la CTR premette che: 1) avverso la cartella di pagamento con la quale veniva iscritta a ruolo la somma di euro 15.816,26 a titolo di Irpef e Iva per gli anni 1990-1992, la contribuente NOME COGNOME aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Catania che, con la sentenza n. 517/04/2010 disattendendo preliminarmente l’eccezione di decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria sul rilievo dell ‘operatività RAGIONE_SOCIALE sospensioni ex lege dei termini degli obblighi tributari e relative proroghe previsti per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici del 1990 e della conseguenziale ripresa della decorrenza dei termini ordinari per operare le iscrizioni a ruolo dal momento dell’esaurimento dei detti periodi di sospensione – lo aveva respinto in quanto non erano state rinvenute nel fascicolo d’ufficio le deleghe di pagam ento RAGIONE_SOCIALE imposte iscritte a
ruolo; 2) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la contribuente eccependo l’operatività RAGIONE_SOCIALE sospensioni ex lege e RAGIONE_SOCIALE relative proroghe esclusivamente per le scadenze di pagamento dei vari tributi e non già per i termini di iscrizione a ruolo; nel merito di non essersi avvalsa della sospensione dei termini e di avere pagato le somme richieste in cartella; 3) aveva controdedotto l’Ufficio chiedendo la conferma della sentenza di prime cure;
– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l’Ufficio non aveva dimostrato, trattandosi di presupposto del potere impositivo, la sussistenza nei confronti della contribuente dei requisiti di operatività RAGIONE_SOCIALE sospensioni dei termini degli obblighi tributari previste dalle varie ordinanze ministeriali e cioè che fosse stata formulata da quest’ultima apposita richiesta di volerne fruire; 2) l’Ufficio era incorso in decadenza trattandosi di anni di imposta 1990-1992 ed essendo incontroversa la circostanza della mancata iscrizione a ruolo dell e somme oggetto della impugnata cartella anteriormente all’entrata in vigore (del 1° gennaio 2001) dell’art. 138 della legge n. 388/00;
la contribuente è rimasta intimata;
Considerato che
-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, co mma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 della legge n. 388/00 e 1, comma 5 bis della legge n. 156/2005 per avere la CTR erroneamente ritenuto che: a) l’Ufficio fosse incorso nella decadenza dal potere di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte in questione sebbene -stante l’operatività ( ex lege ) RAGIONE_SOCIALE sospensioni dei termini degli obblighi tributari per tutti i contribuenti residenti nei Comuni del territorio della Sicilia colpiti dal sisma del 1990il termine per l’iscrizione a ruolo potesse decorrere soltanto una volta esaurito detto periodo di sospensione, in applicazione del principio della inesigibilità del credito prima della scadenza del termine fissato a favore del debitore di cui agli artt. 1184 e 1185 c.c.; b) l’Ufficio non avesse dimostrato la sussistenza nei confronti della contribuente dei requisiti di operatività RAGIONE_SOCIALE dette sospensioni e, in particolare, che la stessa avesse formulato apposita istanza di volerne fruire sebbene l’operatività RAGIONE_SOCIALE dette
sospensioni fosse automatica essendo prevista ex lege in favore dei contribuenti descritti dall’art. 3 dell’ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990 n. 2057 in ragione del legame con il territorio colpito dal sisma;
in particolare, è infondato nella parte in cui aggredisce la statuizione- che assume rilievo assorbentein punto di asserita decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione;
-questa Corte ha già avuto modo di chiarire -sul filo della constatazione che l’art. 138, comma 1, della legge n. 388/00, consentendo ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le province siciliane di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 ed il 16 dicembre 1990 di regolarizzare la propria posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 entro il 15 dicembre 2002 , non ha inteso prorogare il termine entro cui deve essere emesso, dall’ufficio, l’atto impositivo (956/14) -che ” il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui all’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 -individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 -che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ” (7274/14). Non è perciò condivisibile l’argomento fatto valere dalla difesa erariale che sostiene che, alla stregua di tale disciplina, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento recante l ‘ iscrizione a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990-1992 dalla contribuente coinvolta dal sisma siciliano del 1990 sarebbe stato prorogato fino al 31 dicembre dell’anno 2009 (cioè l’anno successivo alla scadenza dell’ultima RAGIONE_SOCIALE dodici rate semestrali previste dalla legge n. 388 del 2000) o, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2007 (qualora si volessero estendere in materia i termini previsti dall’art. 1, comma 5bis del d.l n. 106/205 conv. in legge n. 156/2005) poiché, come si è precisato, la disposizione di cui al comma 3 prevede un termine di decadenza (riferito,
peraltro, alla data di esecutività del ruolo e non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione RAGIONE_SOCIALE somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15.12.2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo, sicché tale disposizione non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15.12.2002 l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione (v. Cass. n. 16709 del 2016), come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito essendo stata la cartella di pagamento in questione notificata incontestabilmente in data 1.8.2006;
-l’infondatezza del motivo nella parte in cui aggredisce la statuizio ne assorbente in punto di decadenza dal potere di riscossione comporta l’inammissibilità per carenza di interesse della doglianza nella parte in cui si appunta avverso l ‘altra statuizione circa la mancata prova da parte dell’Ufficio del presupposto del potere impositivo qual era la sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti per la fruizione dei benefici previsti dalle ordinanze del Ministero per il coordinamento della protezione civile;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per non avere la CTR, nell’accogliere l’appello della contribuente, omesso di considerare la tempestività della notifica in data 1.8.2006 della cartella de qua effettuata, in ogni caso, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo allo scadere della proroga di cui all’art. 138 della legge n. 388/2000 e dunque entro il 31.12.2007, in base all’applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/73 come novellato dal d.l. n. 106/2005, conv. in legge n. 156/2005;
-l’infondatezza del primo motivo circa la statuizione in punto di decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione comporta l’assorbimento del secondo motivo;
in conclusione, il ricorso va rigettato;
nulla sulle spese essendo rimasta intimata la contribuente;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2023