Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29176-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso e con
domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2759/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27.5.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7245/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso cartella esattoriale per mancato pagamento IRPEF -ILOR 1989 -1991.
La contribuente resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 25, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2969 cod. civ. e dell’art. d.lgs. 13/4/1999 n. 112 cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «rilevato d’ufficio la decadenza dal termine di notifica della cartella, in quanto mai eccepita dalla contribuente» e per avere affermato «l’equivalenza tra la prescrizione e la decadenza, in quanto istituti ontologicamente diversi tra loro».
1.2. La censura va disattesa.
1.3. È opportuno riportare quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale al riguardo:« … vanno esaminate le eccezioni formulate dalla attuale appellata che, assorbite nella sentenza, sono state reiterate nel presente grado di giudizio. Tra tali eccezioni vi è quella concernente gli effetti sulla persistenza della pretesa tributaria in conseguenza del decorso del tempo, che, pur menzionando il maturarsi del termine di prescrizione del credito, per i termini con i quali è stata
formulata in primo grado e reiterata nelle controdeduzioni in appello nelle quali si è contestato all’Amministrazione finanziaria di non avere intrapreso le azioni nei termini di legge – risulta riferirsi anche al maturarsi dei termini di decadenza dalla pretesa impositiva. La circostanza che la contribuente non abbia fatto riferimento alla specifica decadenza che si sarebbe maturata è d’altra parte irrilevante, atteso che spetta al Giudice individuarne l’esatta qualificazione (cfr. Cass. 14850/2020). Sotto questo profilo l’eccezione è fondata. Con la modifica intervenuta nell’anno 2005 attualmente la decadenza disciplinata dall’art. 25 del DPR 602/1973 si applica a tutte le, cartelle, comprese quelle emesse al termine di un ordinario procedimento di accertamento (cfr. Cass. 4375/2019). A termini dell’art. 25 comma 1 lettera c) del decreto presidenziale sopra richiamato la cartella deve essere emessa entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale il provvedimento impositivo è divenuto definitivo. Nella specie, come si è visto, l’avviso di accertamento ha acquistato il carattere di definitività a seguito della mancata riassunzione della causa dinanzi al Giudice di rinvio nel termine di un anno, all’epoca previsto dall’art. 393 c.p.c. Ne consegue che, essendo stata la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione depositata il 20/2/2013, l’avviso è diventato definitivo il 20/2/2014. La cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2016. l’Agenzia era quindi decaduta dalla pretesa alla data del 3/2/2018 nella quale l’atto era stato notificato alla COGNOME.
1.4. Le censure dell’Agenzia delle entrate non colgono dunque la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non ha affatto rilevato d’ufficio la decadenza dell’Ufficio, né ha assimilato i due istituti della decadenza e della prescrizione.
1.5. La Commissione tributaria regionale ha al contrario evidenziato che l’eccezione proposta dalla contribuente, circa gli effetti sulla persistenza della pretesa tributaria in conseguenza del decorso del tempo, doveva essere qualificata come decadenza.
1.6. Tali affermazioni sono conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che qualifichi in termini di eccezione di prescrizione, e non di decadenza, o viceversa, l’eccezione della parte e l’accolga a seguito di questa rivalutazione giuridica, sempre che i fatti dedotti, su cui si fonda l’eccezione, siano i medesimi, come accaduto nella specie (cfr. Cass. n. 20611 del 2018; Cass. n. 25402 del 2014; conf. Cass. n. 3077 del 2021 in motiv.).
1.7. Rammentato, dunque, che sia la decadenza sia la prescrizione hanno per fondamento i medesimi elementi costitutivi, rappresentati dal decorso del tempo e dalla mancanza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare, come dianzi illustrato, la non rilevabilità d’ufficio sia della prescrizione dell’obbligazione tributaria, che della decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dal potere di chiedere al contribuente l’adempimento della stessa obbligazione, non ostava a che il Giudice, cui spetta il potere di interpretare le domande e le eccezioni a lui proposte – compito che va esercitato alla luce non solo delle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell’atto processuale, ma anche del contenuto complessivo di questo e delle finalità perseguite dalla parte -qualificasse l’eccezione fondata sui suddetti menzionati elementi, che la parte abbia prospettato come di prescrizione, come eccezione di decadenza (o viceversa) (cfr. Cass. n. 6101 del 1998, Cass. n. 1814 del 1987).
che
1.8. Ciò ha fatto la Commissione tributaria regionale -interpretando l’eccezione che la contribuente, nel ricorso introduttivo, trascritto in parte qua nel ricorso in cassazione, aveva prospettato essenzialmente come di prescrizione per non aver «ricevuto nei termini di legge alcuna notifica relativa alla posizione per cui … è causa» -sulla base degli stessi elementi da quello dedotti (segnatamente, il periodo di tempo decorso tra l’anno in cui era divenuto definitivo l’avviso di accertamento cui si riferiva il credito tributario e la notificazione della cartella esattoriale), ha qualificato la stessa come eccezione di decadenza, individuando la disciplina ad essa applicabile.
Alla luce di quanto precede, deve escludersi che la sentenza impugnata abbia violato le norme invocate dalla ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 5.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità