Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6782 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5169/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE CATANIA
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIA n. 3913/2020 depositata il 14/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente COGNOME NOME chiedeva la definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1011, l. n. 269/2006, per le proprie pendenze sui periodi di imposta 2002-2005.
Corrisposta la prima rata, ometteva i successivi pagamenti.
Donde l’Ufficio comunicava il diniego della procedura agevolata e procedeva alla riscossione dell’intero dovuto.
Il giudice di prossimità annullava tanto il diniego quanto gli atti di riscossione, argomentando che il mancato pagamento delle rate successive alla prima non faceva risorgere l’obbligazione tributaria originaria, essendosi in presenza di una sorta di novazione oggettiva, per cui l’Ufficio poteva eventualmente riscuotere quanto definito in via agevolata, ma mai pretendere l’originale.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, qui avendosi particolare riguardo agli atti di riscossione, donde ricorre per cassazione l’Ufficio, affidandosi a tre motivi, cui replica la parte contribuente, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di doglianza.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 del codice civile, dell’articolo 324 del codice di procedura civile, ed eventualmente dell’articolo 295 del medesimo codice di procedura civile.
Nella sostanza si lamenta che la sentenza qui in scrutinio sia stata resa quale conseguenza della presupposta sentenza relativa al diniego di procedura agevolata, che pure non era passata in giudicato.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1011 della legge numero 296 del 2006 e dell’articolo 1, comma 5 bis , del decreto-legge numero 106 del 2005.
Nella sostanza si critica la sentenza in scrutinio per non avere riconosciuto che il mancato pagamento del dovuto, una volta scaduti i termini di sospensione, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 del medesimo codice di rito.
Nello specifico si contesta la condanna alle spese a favore della parte contribuente, in assenza di esplicita motivazione.
Si può prescindere dalle eccezioni di parte contribuente in ordine all’ammissibilità e completezza del ricorso.
2.1. Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno
delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
Il primo motivo non può essere accolto. La sentenza in scrutinio non estende il giudicato (non ancora formatosi) della precedente sentenza del medesimo collegio relativo al diniego di condono, ma riprende le motivazioni di quella per aggiungere a coerente statuizione in questa. Né tale procedimento merita censura.
3.1. Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta ” per relationem ” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Tale è il caso in esame, laddove a pag. 4 della sentenza in scrutinio viene criticamente ripresa la motivazione della precedente sentenza della stessa Commissione d’appello. Il primo motivo non può quindi essere accolto.
Deve ora essere esaminato il secondo motivo. Si può anche in questo caso prescindere dalle eccezioni di parte contribuente in
ordine all’ammissibilità e completezza del ricorso, per i principi sopra richiamati (Cass. S.U. n. 8950/2022).
Il secondo motivo è fondato.
Infatti, in materia di agevolazioni fiscali, la sospensione degli obblighi tributari prevista dal combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, è applicabile ai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi delle eruzioni dell’Etna dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (e successive proroghe), anche con riferimento all’anno 2001, atteso che il D.M. 17 maggio 2005, benché includa solo la sospensione di cui al D.M. 14 novembre 2002 (e non il precedente D.M. 9 agosto 2001), deve essere oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata che ne estenda l’applicazione ai versamenti sospesi nel 2001, al fine di evitare discriminazioni tra contribuenti interessati alla medesima calamità naturale, non potendo le diversificazioni di regime tributario, specie per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi, risolversi in un’arbitraria discriminazione (cfr. Cass. V, n. 17634/2018).
4.1. Ciò premesso, l’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006 prevede una disciplina di favore per il pagamento dei tributi, prevedendo la rateizzazione e la sospensione della riscossione entro un certo termine. Il pagamento della prima rata non ha effetto novativo, ma spetta l’Ufficio la verifica dei corretti pagamenti, nei termini previsti e tenuto conto delle sospensioni stabilite dalla legge, di quanto rateizzato. Il mancato pagamento delle rate successive, alle scadenze così individuate, viola le condizioni sulle quali è stata pattuita la definizione agevolata e, per l’effetto, produce la decadenza dai benefici accordati, consentendo l’integrale ripresa a tassazione del dovuto. Tale conclusione non concreta analogia vietata nel caso in esame, bensì conseguenza diretta su mancato rispetto delle condizioni di ammissione alla
procedura agevolata. Per analoga conclusione su caso simile, argomentando in deduzione dai principi generali del sistema agevolativo, cfr. Cass V. n. 26309/2020.
4.2. Più in particolare, dev’essere richiamato quanto deciso recentemente sul punto, ove si è affermato che <> (cfr. Cass. L., n. 11058/2024).
Né possono essere invocati i disposti di diverse procedure agevolate di definizione della controversia, dacché le norme di favore, in quanto eccezionali alle regole generali sull’imposizione, scontano l’interpretazione secondo l’art. 14 delle disp. prel. al codice civile, non potendo essere applicate se non nei casi per esse espressamente previsti.
Fondato è quindi il secondo motivo.
Resta assorbito il terzo motivo, ove lamenta mancata motivazione sulla condanna alle spese, dacché l’accoglimento del secondo con il conseguente rinvio al giudice di merito comporta altresì la rinnovazione del giudizio sulle spese di lite.
Pertanto, il secondo motivo è fondato ed assorbente, donde la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. Staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/03/2025.