Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
Oggetto: Cartella di pagamento – Sisma Sicilia 2002 – Definizione agevolata – Termini – Decadenza *Principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17748/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale ha indicato l’indirizzo pec EMAILordineavvocaticataniaEMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 5578/13/2018, depositata in data 13 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. La RAGIONE_SOCIALE, concessionaria della riscossione per la provincia di Catania, notificava a NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa dall’Ufficio ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2003 al 2005, sul presupposto della decadenza dal beneficio della definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto del mancato pagamento delle rate successive alla prima, corrisposta il 25 giugno 2008.
La contribuente presentava ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania contestando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione .
Dichiarava di aver usufruito della normativa di favore, introdotta a beneficio dei soggetti residenti nel territorio interessato dagli eventi calamitosi del 2002, che prevedeva il pagamento delle somme di cui era stato sospeso il versamento nella misura del 50%, con possibilità di accedere al pagamento rateale.
Rappresentava di aver eseguito entro i termini, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento della prima delle rate dovute ai fini della definizione agevolata.
L’Ufficio si costituiva contestando gli avversi assunti ed evidenziando che la cartella s caturiva dall’intervenuta decadenza dal beneficio della definizione agevolata, conseguita al mancato versamento entro i termini delle rate successive alla prima.
La CTP di Catania accoglieva parzialmente il ricorso: pur ritenendo dovute le somme indicate nella cartella, rilevava che l’eventuale mancato o tardivo versamento di rate successive alla prima non pregiudicasse né facesse venir meno il diritto alla
rateizzazione prevista dall’art. 1, comma 1011 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, accoglieva l’appello sul rilievo che il mancato pagamento delle rate successive alla prima determinava la decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione, con conseguente fondatezza della pretesa impositiva.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unico motivo. L’ Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. L’agente della riscossione è rimasto intimato.
Con ordinanza n. 27527/2020 la Sesta Sezione di questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo e la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 maggio 2025.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo (ed unico) motivo la ricorrente deduce la «violazione de ll’art. 360 n° 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1011 della L. n° 296 del 27/12/2006 per come modificato dall’art. 36 bis comma 2 della L. n° 31 del 28/2/2008 di conversione del D.L. n° 248 del 31/12/2007». Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe erroneamente dichiarato la decadenza del contribuente dalla definizione agevolata atteso che la normativa di riferimento non prevede alcuna espressa decadenza in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima.
Specifica che ove il legislatore avesse voluto ricomprendere nella sfera di efficacia della norma di cui trattasi la decadenza dal beneficio fiscale come conseguenza del ritardato od omesso versamento delle rate di pagamento, l’avrebbe espressamente
previsto. Deduce che, a fronte del non contestato pagamento della prima rata, a cui era accompagnata una comunicazione in cui la contribuente esprimeva la volontà di effettuare i successivi versamenti in forma rateale, la CTR riteneva erroneamente non rispettato l’ iter prescritto dalla disciplina agevolativa, che concede ai destinatari di definire la propria posizione corrispondendo entro il 30/08/2008 l’ammontare dovuto per ciascun tributo diminuito del 50%.
Il motivo è infondato.
1.1. L’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, stabilisce che ‘ ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali ‘ .
Tale disposizione segue, invero, una serie di norme, di rango primario e secondario, che sono state adottate, fin dal 2001, quando gli eventi vulcanici che interessarono la Provincia di Catania imposero la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225 (secondo cui «al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri …. delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza»), e l’adozione di una serie di misure volte ad alleviare i disagi provocati alla popolazione dalle eccezionali calamità naturali.
E così, al primo D.P.C.M. 23 luglio 2001 seguirono diversi provvedimenti di proroga, adottati ai sensi del ridetto art. 5, comma 1, legge n. 225 del 1992, e dell’art. 2, comma 2, d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle Regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che ha disposto la sospensione, fino al 31 marzo 2003, non solo «dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza» e di «tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ad ogni altri titolo di credito avente efficacia esecutiva di data anteriore » (art. 4, comma 1, d.l. n. 245 del 2002), ma anche dei «termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria», con provvedimento adottato ai sensi legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2 (vedi anche Cass., 05/07/2018, n. 17634).
Ed è a questa disposizione che fa riferimento l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, a sua
volta richiamata dal ridetto art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, che, senza immutare la precedente disciplina normativa, si è limitato soltanto a rimettere in termini quei contribuenti che avevano fruito del beneficio ma non avevano eseguito pagamenti alla scadenza del periodo di sospensione secondo il piano di rateizzazione (in tal senso, Cass. 15/04/2015, n. 7583).
Pertanto, anche la norma in esame, al pari del d.l. n. 245 del 2002, è volta ad affrontare lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della Provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, rivolgendosi, a mente del d.m. Economia e Finanze del 14 novembre 2002, emendato a sua volta dal d.m. 17 maggio 2005, alle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 29 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei Comuni indicati nei commi 5 e 6, e ai soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei Comuni indicati nei commi 5 e 6.
1.2. Come già osservato da questa Corte, l’intervento del legislatore, avvenuto con l’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha avuto lo scopo di disciplinare le situazioni di omissione e di ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005, consentendo a coloro che non avevano versato le somme dovute alla scadenza delle singole rate, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini (ossia fino al 15 dicembre 2005, come da proroga ex art. 1, D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005), di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007, attraverso la corresponsione dell’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione (vedi Cass. n. 7583/2015 cit.); la norma, inoltre, non riguarda soltanto i destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10
giugno 2005, n. 3442, ossia quelli tenuti ad effettuare versamenti agli enti previdenziali e interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella Provincia di Catania, disposta con D.P.C.M. 22 dicembre 2005, ma anche i titolari di tributi in genere, ponendosi in continuum con la precedente normazione emergenziale di carattere eccezionale, come anche confermato dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 20/E del 12 aprile 2007 (in tal senso vedi Cass. n. 7583/2015 cit.; Cass. 07/11/2017, n. 26372).
Ebbene, va evidenziato innanzitutto come la disciplina normativa contenuta nell’art. 1, comma 1011, avente natura eccezionale, non si esaurisca nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante ), ma venga a regolare ex novo il versamento delle somme – che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione – ridefinendone tempi e modalità (in questi termini, Cass. n. 7583/2015, cit.).
1.4. Inoltre, pur non prevedendo espressamente la norma in esame la decadenza dal beneficio in conseguenza di un versamento parziale o tardivo della prima rata, tale conseguenza deve ritenersi discendere dai principi generali vigenti, all’epoca dei fatti, in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali e di accesso alle normative di agevolazione (in questi termini, Cass. 19/11/2020, n. 26309, non massimata).
1.5. Quanto, infine, alla possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di poter disporre accertamenti e avviare procedure di riscossione durante il periodo di sospensione del pagamento degli obblighi tributari per i contribuenti residenti od operanti nell’ambito territoriale interessato dall’evento calamitoso, deve ritenersi che ciò non sia inibito dalla disciplina speciale contenuta nelle norme sopra richiamate, posto che, come si è visto, la sospensione attiene ai «termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria» e non all’attività facente capo all’Amministrazione finanziaria.
Va peraltro considerato come, in ragione della identità di ratio della predetta disciplina con quella contenuta nell’art. 138, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Disposizioni relative a eventi calamitosi» e riferito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, essendo entrambe finalizzate a consentire ai contribuenti, residenti in zone colpite dagli eventi sismici dell’ottobre 2002, di differire tutti gli adempimenti fiscali per concentrare le proprie risorse economiche nell’attività di ricostruzione (Cass. 17/11/2014, n. 24415), possa richiamarsi quanto asserito da questa Corte con riguardo a quest’ultima fattispecie, allorché ha ritenuto che l’ampia rateazione per il versamento dei tributi concessa da tale normativa non ha prorogato perciò solo il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio, sicché anche la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, deve estendersi anche a tali fattispecie (Cass. 14/07/2014, n. 16074; Cass. 15/02/2017, n. 3987).
Pur essendo fondato tale principio sul dettato del terzo comma dell’art. 138, secondo cui «le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata», il cui contenuto non è riversato invece nel d.l. n. 245 del 2002, deve ritenersi che il mancato pagamento integrale e puntuale di quanto dovuto entro i termini di legge (come prorogato, nella specie, al 30 giugno 2008) non soltanto comporti la decadenza dalla possibilità di avvalersi del regime agevolativo da parte del contribuente, come si è detto, ma legittimi il diniego opposto dall’Ufficio alla sua richiesta di accesso all’agevolazione tributaria e l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari soggetti a sospensione, esulando queste attività dall’ambito
applicativo della normativa agevolativa, avente ad oggetto la mera rideterminazione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, senza prorogare, in assenza di indicazioni normative in tal senso, il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio, il quale è soggetto pertanto alla disciplina ordinaria.
La CTR, nel ritenere la decadenza della contribuente dai benefici in esame, si è, in definitiva, conformata al seguente principio di diritto: «in tema di misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi vulcanici che interessarono la Provincia di Catania, l’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, costituente norma eccezionale volta a rimettere in termini, entro il 30 giugno 2007, coloro che, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini di cui alla proroga ex art. 1, D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005, non avevano versato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondo il piano loro assegnato, senza immutare la precedente disciplina e senza inibire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di accertamenti o l’avvio di procedure di riscossione del pagamento degli obblighi tributari durante il periodo di sospensione, inibendo la disposizione la sola pretesa di immediato adempimento del tributo dovuto, ha la funzione di regolare ex novo il versamento delle somme, ridefinendone tempi e modalità, sicché la violazione dei nuovi termini, conseguente a versamento parziale o tardivo della prima rata o di quelle successive, comporta la decadenza del contribuente dal beneficio» (Cass. 12/05/2021, n. 12481; conf. Cass. 29/10/2021, n. 30715 e Cass. 01/08/2024, n. 21722, tutte non massimate).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.