Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
Oggetto: controllo automatizzato ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28998/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL), e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL), presso lo studio del primo domiciliata, in Roma, INDIRIZZO, in forza di procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE), in persona del responsabile del contenzioso esattoriale per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (EMAIL), in forza di procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania -Napoli, depositata il 9 giugno 2016, n. 5382/44/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI RAGIONE_SOCIALEA CAUSA
Risulta dalla sentenza impugnata, ma soprattutto dagli atti RAGIONE_SOCIALE parti, che, all’esito di un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36bis del d .P.R. n. 600 del 1973 sul moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO presentato dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), l’RAGIONE_SOCIALE inviava a quest’ultima due comunicazioni, con cui la avvertiva che erano stati riscontrati degli errori, chiedendo conseguentemente il pagamento di euro 210.055,38 e di euro 2.279.241,91.
Per entrambi gli avvisi la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedeva ed otteneva dall’RAGIONE_SOCIALE una rateizzazione.
Per una presunta decadenza dalla rateizzazione, in conseguenza dell’omesso versamento della ‘rata n. 2’, veniva emessa cartella di pagamento comprendente due iscrizioni al ruolo, aventi ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme inizialmente rateizzate, oltre ai conseguenti importi a titolo di interessi e sanzioni, in forza del mancato pagamento anche di una sola rata.
Contro questo atto di riscossione la contribuente proponeva ricorso, deducendo che non poteva disporsi la decadenza dal beneficio della rateizzazione in quanto, alla data della formazione del
ruolo, la rata n. 2 di entrambi i piani risultava pagata, come si evinceva dalle quietanze di pagamento depositate in atti.
Anche laddove la dicitura della cartella di pagamento avesse fatto riferimento al mancato pagamento di due rate del piano, l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva formato il ruolo e di RAGIONE_SOCIALE che aveva provveduto alla sua notifica doveva considerarsi illegittimo, in quanto, sia alla data di formazione del ruolo sia alla data di notifica della cartella, non risultava che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse omesso il pagamento di due rate consecutive.
Rilevava altresì che, alla data di notifica del ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale, la disciplina applicabile -individuata nel l’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 era stata modificata dal D.L. n. 69 del 2013 in senso più favorevole al contribuente, prevedendosi la decadenza dal beneficio della rateizzazione, non più in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, bensì di otto rate anche non consecutive.
Nel corso del giudizio di primo grado la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ottenne lo sgravio parziale della cartella con riferimento alla rateizzazione concernente la somma iniziale di euro 2.279.241,91 maggiorata dagli interessi, mentre il giudizio procedeva per l’altro piano di rientro, relativo alla somma iniziale di euro 210.055,38 sempre maggiorata dagli interessi.
La CTP di Napoli, dopo avere dichiarato cessata la materia del contendere il riferimento al piano di rientro per l’importo sgravato, accoglieva integralmente l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto non risultavano, alla data di formazione del ruolo, otto rate non pagate, in applicazione della modifica normativa operata dal D.L. n. 69 del 2013.
Contro questa sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo errata la decisione dei giudici di primo grado di applicare anche alle ipotesi di controlli automatizzati la disciplina prevista dal D.L. n. 69 del 2013, sostenendo che tale ultima disciplina poteva operare solo per le cartelle di pagamento già emesse dall’agente
della riscossione e per le quali era l’agente stesso a concedere la rateizzazione su richiesta del contribuente, mentre nel caso di specie la rateizzazione era stata concessa direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al contribuente, sicché la normativa di riferimento doveva rinvenirsi nel solo d.lgs. n. 462 del 1997, che disciplina la riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute a seguito di controlli automatizzati.
8. L’appello veniva accolto dalla CTR, la quale osservava che l’art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997 -secondo il cui comma 1 ‘Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo’ al comma 2 dispone che ‘L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute c on le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36bis e 54-b is’.
Aggiungeva, poi, che l’art. 3 bis del medesimo d.lgs. n. 462, nel disciplinare la rateizzazione del versamento, disponeva, al comma 4 (nella versione ratione temporis applicabile), che ‘Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3 , ovvero anche di una sola RAGIONE_SOCIALE rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzion i in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo’.
Contro questa decisione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso sia l’RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente deduce un error in procedendo , perché la CTR avrebbe omesso di decidere sulla domanda, proposta sin dal primo grado, di annullamento della cartella in applicazione dei commi da 537 a 543 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, che prevedono l’obbligo di sospensione immediata RAGIONE_SOCIALE ca rtelle di pagamento a fronte di un’istanza presentata dal contribuente e l’annullamento automati co della cartella in caso di inerzia dell’ente creditore decorsi 220 giorni dall’istanza.
Come sarebbe stato dedotto sin dal primo grado di giudizio, l’istanza di sospensione era stata inviata ad RAGIONE_SOCIALE in data 2 gennaio 2013 e ad essa non era mai stato fornito alcun riscontro, sicché la CTP prima, e la CTR dopo, avrebbero dovuto annullare la cartella di pagamento con conseguente automatico sgravio dei relativi ruoli.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione dell’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.L. n. 69 del 2013. La disposizione indicata sarebbe applicabile al caso concreto e prevederebbe la decadenza dal beneficio della rateizzazione solo in caso di omesso versamento di otto rate anche non consecutive.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la CTR avrebbe omesso di esaminare la circostanza di fatto, dimostrata mediante il deposito RAGIONE_SOCIALE quietanze di pagamento e dei piani di rientro con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE relative scadenze e degli importi da corrispondere, che nel caso di specie non vi fossero neppure due rate consecutive pagate, già alla data di formazione del ruolo.
Non sussisterebbe dunque neppure il presupposto per la decadenza dal beneficio del rateizzo in applicazione della norma ritenuta pertinente dai giudici di secondo grado.
Con il quarto e ultimo motivo, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda -proposta sin dal primo grado -volta ad accertare l’illegittimità della richiesta di pagamento di somme a titolo di sanzioni, interessi e maggiorazioni.
Secondo la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe fornito alcun criterio per consentire la verifica sulla legittimità dell’imposizione.
In via preliminare, non può essere accolta l’eccezione di tardività dei controricorsi avanzata dalla ricorrente con la memoria illustrativa.
Se è vero, infatti, che il ricorso è stato spedito per la notifica in data 7 dicembre 2016, esso risulta ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE in data 15 dicembre 2016 e da RAGIONE_SOCIALE in data 14 dicembre, sicché è da queste ultime date che decorrono i termini previsti dal combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c., che risultano nella specie rispettati, in quanto il controricorso di RAGIONE_SOCIALE risulta spedito per la notifica in data 21 gennaio 2017 e qu ello dell’RAGIONE_SOCIALE in data 24 gennaio 2017.
Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile.
Come rilevato dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente si limita ad affermare (pag. 6 del ricorso) che ‘fin dal primo grado di giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE faceva altresì rilevare che la cartella impugnata doveva essere annullata di diritto anche ai sensi della legge 228/2012′, come si evinceva dall’istanza ‘depositata in atti nel corso del giudizio di primo grado’, inviata in data 2 gennaio 2013 ad RAGIONE_SOCIALE, con la richiesta di sospensione e di sgravio della cartella ai sensi della normativa invocata. Aggiunge poi (pagg. 7 e 8 del ricorso), che, in secondo grado, con il controricorso contenente appello incidentale, aveva chiesto di annullare la cartella in
applicazione RAGIONE_SOCIALE suddette disposizioni, depositando anche innanzi alla CTR la suddetta istanza.
6.1. Orbene, per la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023, rv. 667848-02) la deduzione di un error in procedendo , per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta.
6.2. Nella specie – come nel caso affrontato dal precedente citato manca la prima RAGIONE_SOCIALE due suddette condizioni.
Dal ricorso non emerge con chiarezza, infatti, che già in primo grado fosse stata proposta una vera e propria eccezione tale da rendere necessaria una pronuncia su di essa.
6.3. Rimane irrilevante, dunque, che la stessa sia stata riproposta in appello, visto che l’efficacia di tale riproposizione è pur sempre subordinata alla ammissibilità dell’eccezione quale proposta in primo grado, la cui mancanza resta rilevabile anche d’ufficio, ove sul punto non vi sia stata – come nella specie non risulta esservi stata pronuncia da parte del primo giudice.
L’inammissibilità rilevata è assorbente, ma va comunque osservato che il motivo articolato risulta anche non fondato, per un’altra ragione.
Questa Corte, infatti, ha più volte precisato (da ultimo, Sez. 5, n. 9043 del 4/4/2024) che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo
di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia (Cass. n. 2083 del 29/01/2021; Cass. n. 452 del 14/01/2015).
Ciò che appunto è accaduto nel caso in esame, avendo la CTR -implicitamente, ma evidentemente – ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dal comma 538 della legge n. 228 del 2012 per poter fruire della sospensione dell’esecuzione e del successivo annullamento degli atti in caso di inerzia del concessionario.
Il secondo motivo è infondato.
La ricorrente invoca l’applicazione di una norma – quella dettata dall’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 – non pertinente rispetto al caso concreto, poiché essa disciplina la ripartizione del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme già iscritte a ruolo, ossia la rateizzazione concessa dall’agente della riscossione su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Diverso è il caso oggi all’esame, che origina da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sul moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO presentato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal quale erano emerse irregolarità comunicate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla contribuente.
La comunicazione, al contribuente o al sostituto d’imposta, dell’esito della liquidazione (RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni) ex art. 36bis D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. ‘avviso bonario’) ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, come esplicitamente emerge dal comma 3 del citato art. 36 bis.
Essa peraltro è dovuta (ex art, 36 bis cit., per le imposte dirette, e D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54 bis, per l’IVA), solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta (come chiarito anche da Sez. 6-5, Ordinanza n. 17479 del 28/06/2019, rv. 654732-01).
Sempre con riferimento alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del citato art. 36 bis (o, in materia di IVA, dall’art. 54bis del D.P .R. n. 633 del 1972), l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 462 del 1967, dispone che l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal detto art. 36 bis, comma 3 (o, in materia di IVA, dal comma 3 del citato art. 54 bis). In tal caso (intervenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute nel termine di trenta giorni) l’ammontare RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative dovute è ridotto (ad un terzo).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto direttamente all’ente impositore, e da quest’ultimo ottenuto, una rateizzazione degli importi dovuti.
Il giudice tributario di appello si è limitato ad applicare, correttamente, la norma pertinente al caso concreto, che è appunto l’art. 3 bis, comma 4, d.lgs. 462/1997, nella versione vigente ratione temporis , disposizione legislativa che prevedeva che in caso di mancato pagamento di una sola rata vi era la decadenza dalla rateizzazione ed in particolare che le sanzioni erano dovute in misura intera e non ridotta.
La norma, peraltro, è rimasta immutata nella sostanza anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, artt. 2 e 3, a comprova dell’interesse del legislatore all’esatto adempimento degli importi rateizzati dovuti per effetto dell’attività di controllo automatizzato o di controllo formale (Sez. 5, Ordinanza n. 37841 del 27/12/2022).
La differenza di situazioni prese in considerazione dalle differenti normative – quella applicata dalla CTR e quella invocata dalla ricorrente – rendono manifestamente infondato anche il sospetto d’illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza adombrato dalla ricorrente.
Dall’infondatezza del secondo motivo deriva anche la non fondatezza del terzo motivo, dal momento che, una volta individuata la normativa pertinente e in considerazione del fatto che quest’ultima prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione anche in caso di mancato (o ritardato) pagamento di una sola rata, non può considerarsi decisivo il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR e consistente nell’insussistenza del mancato pagamento di due rate consecutive.
Infine, il quarto motivo è inammissibile, per la sua assoluta genericità, e comunque infondato, dal momento che questa Corte ha affermato che, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito, la cartella di pagamento ex art. 36bis del D.P.R. n. 602 del 1973 è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege , e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica (Sez. 5, Ordinanza 24/06/2021, n. 18215, non massimata), mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi (Sez. 5, Ordinanza n. 6812 del 08/03/2019, rv. 653315-01).
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in euro 7.000 oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore di RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in euro 7.000 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15 per cento, e accessori se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 18 settembre 2024.