Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18419 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Imposte – decadenza – art.
138 legge 388/2000
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 143/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, già socia accomandataria della società RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
e
AGENTE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Ragusa alla INDIRIZZO;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, n. 4784/17/2015, depositata in data 18 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Il 20 novembre 2006 pervenne alla società RAGIONE_SOCIALE la notifica, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di una cartella di pagamento per IVA in relazione agli anni 1990-1991-1992.
La pretesa erariale concerneva somme dovute dalla società contribuente in quanto annoverabile tra i soggetti interessati dagli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia nel 1990, le cui posizioni non erano state regolarizzate ai sensi dell’art. 138 della l. 23/12/2000 n. 388, e dell’art. 9, comma 178, della l. 27/12/2002 n. 289.
La società propose ricorso avverso la detta cartella; la CTP di Catania rigettò l’impugnazione ritenendo che non si fosse verificata la decadenza dell’amministrazione dal suo potere di riscossione, in virtù RAGIONE_SOCIALE plurime proroghe dei termini di pagamento intervenute in relazione ai soggetti interessati dal sisma del 1990.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, adita da NOME COGNOME, già socia accomandataria della società, riformò la sentenza di primo grado, acclarando l’intervenuta decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE . Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la CTR evidenziò, richiamando diverse pronunce del giudice di legittimità, come il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui all’art. 138, comma 3, della legge 23/12/ 2000 n. 388, fosse riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che avessero richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Nella specie, la cartella era stata notificata a fine anno 2006, pur riferendosi ad imposte relative agli anni dal 1990 al DATA_NASCITA ; ai sensi dell’art. 1,
comma 5bis del d.l. n. 106/2005 convertito dalla legge 156/2005 la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle andava effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (lett. c, trattandosi di dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001).
Per la cassazione della citata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME e l’Agente della Riscossione sono rimasti intimati. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/6/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 138, l. 388/2000, art. 9, comma 17, l. n. 289/02, dell’art. 1, comma 5 -bis, d.l. 106/2005, convertito in l. 156/2005, nonché dell’art. 37, 40° comma, d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/06, ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.». Osserva, in particolare, che l’art. 138 della l. 388/2000 doveva trovare applicazione nei confronti dei contribuenti descritti nell’Ordinanza per il coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, «in ragione del legame con il territorio colpito dal sisma giacché il comma 1° non subordina detta agevolazione ad una specifica istanza». La stessa norma, al comma 7bis, aveva poi espressamente disposto che fino al termine del 15 dicembre 2002 restassero sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei tributi; tale sospensione, disposta ex lege senza necessità di alcuna istanza del contribuente, era destinata ad operare nel caso di specie.
Sostiene la ricorrente, infine, che tale disciplina è destinata a prevalere, in quanto lex specialis , sull’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106/2005 evocato dalla sentenza d’appello, che ha previsto il generale termine di decadenza per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, fissandolo nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già osservato nelle occasioni in cui si è occupata di fattispecie analoghe alla presente (v. ex multis Cass. 18/02/2020, n. 4150, 27/03/2014, n. 7274 e, da ultimo, Cass. 24/08/2022, n. 25218), l’art. 138 della l egge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’Ufficio, l’atto impositivo.
Il comma 3 prevede, infatti, un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l’azione di riscossione RAGIONE_SOCIALE somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo.
Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie in relazione alle quali, alla data menzionata, l’amministrazione finanziaria era già decaduta dall’azione di riscossione. Ciò è quanto si è verificato nella fa ttispecie in esame, stante l’efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all’art. 5ter del d.l. n. 106 del 2005. Detta norma ha stabilito, sostituendo l’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, che per le somme che risultano dovute a seguit o dell’attività di liquidazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’Amministrazione ricorrente censura, invero, l’applicabilità di quest’ultima norma alla fattispecie in esame, ma tale contestazione contrasta con l’univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato l’efficacia retroattiva dell’art. 5ter del d.l. n. 106/2005 (Cass. 16/11/2011, n. 24048) evidenziando che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata
in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora ‘sub iudice’.
Pertanto, va data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. n. 106/2005, conv. con mod. dalla l. n. 156/2005, relativo alla fissazione dei termini per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti colpiti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della l. 388/2000, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio.
La sentenza appellata ha fatto corretta applicazione dei sopra riportati principi.
Nulla sulle spese dal momento che le controparti sono rimaste intimate.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.