Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10315/2022 R.G. proposto da:
COGNOME MariaCOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME come da procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
Avverso la sentenza n° 9243/6/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia- sezione staccata di Catania, depositata il 20 Ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La lite trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito del mancato versamento, da parte della contribuente, delle rate successive alla prima, nell’ambito della procedura di condono prevista per i soggetti interessati dagli eventi calamitosi siciliani del 2002.
Con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, NOME COGNOME lamenta, ex art. 360 cpc, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, della legge 27/12/2006, n° 296, per avere la CTR siciliana, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenuto che la contribuente fosse decaduta dal diritto di godere della definizione agevolata, stante la mancata prova del versamento delle rate della definizione successive alla prima, sebbene la decadenza non fosse prevista dal citato articolo.
L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.
Il ricorso viene trattato in adunanza camerale a seguito di istanza di fissazione proposta dalla ricorrente dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380-bis c.p.c.
La ricorrente ha prodotto memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto la contribuente decaduta dal beneficio fiscale in questione per non aver provveduto a versare, nel termine di legge, le rate, successive alla prima, dovute per perfezionare la definizione agevolata.
Il motivo è infondato.
L’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, prevede che «Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato diemergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005,
è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali».
La disposizione non prevede espressamente la decadenza del beneficio in conseguenza di un versamento parziale. Tale conseguenza, tuttavia, come già ritenuto in alcuni precedenti della Corte (dai quali non si vedono ragioni per discostarsi) discende dai principi generali vigenti in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali ed accesso alle normative di agevolazione (Cass. 19/11/2020, n. 26309; Cass. 17/07/2023, n. 20695).
Peraltro, così come evidenziato pure nei citati precedenti, anche nella fattispecie in esame, pur essendo comunque consentito alla ricorrente, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali, avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, non risulta che quest’ultimo sia stato attivato dalla contribuente (che neppure ha allegato di essere incorsa in un errore scusabile).
La CTR si è attenuta a questi principi.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente e soccombente va condannata a pagare:
la somma di euro 900,00, equitativamente determinata, a favore della controparte, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
la somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento:
a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nonché di euro 900,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.