Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6932 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 306/2022 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), (P.IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Napoli (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE EPE, già RAGIONE_SOCIALE (subentrante a titolo universale ex art. 1, d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016), C.F.: NUMERO_DOCUMENTO – RAGIONE_SOCIALE, P.IVA: P_IVA – RAGIONE_SOCIALE, P.IVA: P_IVA,
Avviso accertamento Tarsu – Infedele denuncia superfici tassabili -Decadenza potere impositivo
con sede in Cercola, al INDIRIZZO, in qualità di concessionario, ex artt. 52 e 53, d.lgs. 446/1997, del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia, in virtù di contratto RAGIONE_SOCIALE, in persona del responsabile della gestione e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO COGNOME, a ciò autorizzato con procura speciale rilasciata dall’AVV_NOTAIO, l egale rappresentante p.t. della mandataria RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE, con atto per AVV_NOTAIO con studio in Roma (rep. 43.250; racc. 24.654) del 9.11.2017, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al controricorso e su foglio separato, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Salerno, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 4233/22/2021 emessa dalla CTR Campania in data 17/05/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di accertamento relativo a TARSU per le annualità 2011 e 2012 notificato il 16.1.2018, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del tributo.
La CTP di Napoli accoglieva l’eccezione di prescrizione, annullando l’avviso impugnato.
Sulla impugnazione della RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), secondo cui il termine di prescrizione non era decorso essendo l’avviso impugnato stato notificato entro il 31.12.2017, la CTR Campania accoglieva il gravame, evidenziando che il credito aveva ad oggetto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, che era soggetta al termine di prescrizione di cinque anni decorrente dal giorno in cui il tributo era dovuto e che l’avviso impugnato risultava notificato il
16.1.2018, ma spedito il 22.12.2017, data al momento della quale non era decorso il termine di 5 anni entro il quale il creditore avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di accertamento/riscossione.
4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70 d.lgs. n. 507/1993, 1, comma 161, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, per l’anno di imposta 2011, il termine doveva decorrere dal 2012, con scadenza quindi al 31 dicembre 2016, sicchè la notifica dell’avviso intervenuta nel dicembre 2017 era tardiva.
1.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va evidenziato che l’annualità per la quale il contenzioso permane è solo quella del 2011 (non avendo la contribuente formulato alcuna contestazione con riferimento all’anno d’imposta 2012) e che non risulta contestata l’applicazione, oper ata dalla CTR, del principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica, dovendosi, per l’effetto, conferire rilevanza alla circostanza che l’atto è stato affidato al soggetto notificatore entro il 31/12/2017.
Ciò debitamente premesso, questa Sezione ha avuto di recente modo di chiarire (Sez. 5, Sentenza n. 22900 del 21/10/2020) che <>.
Da ciò consegue che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di decadenza entro il quale l’Ufficio può notificare, in siffatta evenienza, l’avviso di accertamento coincide con il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Invero, i soggetti passivi dell’imposta devono presentare al Comune, «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione», una denuncia unica dei locali e RAGIONE_SOCIALE aree tassabili. Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull’applicazione, e riscossione, del tributo (art. 70, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507 del 1993).
Alla tassa in questione si applica il comma 161 dell’art. 1 I. n. 296 del 2006, ove è previsto che « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALE omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ».
Come appena evidenziato, ai fini dell’applicazione della tassa in esame, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all’inizio dell’occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull’ammontare del tributo.
Diverso è, però, il discorso nel caso di totale omissione della dichiarazione, nel qual caso il contribuente non è liberato dall’obbligo di presentare la
denuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant’è che la sua inottemperanza è sanzionata dall’art. 76 del d.lgs. n. 507 del 1993 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019).
D’altro canto, la protratta inottemperanza all’obbligo di presentare la denuncia non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l’applicazione della tassa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass, Sez. 5, n. 2672/2016). La decadenza, sancita dall’art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell’occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati – appunto, a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata.
Nei casi di omessa denuncia, per ciascun anno di inerzia del contribuente, ciò che rileva è il fatto che sia trascorso tutto l’anno, senza che il contribuente abbia provveduto ad adempiere all’obbligo di presentare la dichiarazione. In altre parole, nelle ipotesi sopra evidenziate, l’obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa, resta per tutto l’anno di debenza della tassa e permane fino a che il contribuente non provveda a presentarla. Come sopra evidenziato, in applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, i soggetti passivi dell’imposta devono presentare, «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e RAGIONE_SOCIALE aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull’importo della tassa dovuta). L’espressione «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» , secondo l’orientamento precedente, riguarda sempre e comunque l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significava che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento,
ha inizio l’occupazione (o detenzione), la denuncia dovesse essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Di conseguenza, era a partire da tale data che iniziava a decorrere, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf. Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez. 5, n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017).
Tuttavia, il tenore letterale della disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070). Laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all’anno successivo» l’avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, … entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio» cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224).
Per cui, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l’espressione «entro il 20 gennaio successivo
all’inizio dell’occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento, ha inizio l’occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900).
Nel caso in disanima non è contestato che la detenzione fosse già in corso al principio dell’anno 2011, sicché il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso di accertamento Tarsu notificato il 21.12.2017.
Ne consegue che, con riferimento all’anno 2011, la notifica dell’atto impositivo è da ritenersi tardiva.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
La circostanza che il nuovo orientamento sulla questione principale si è consolidato tra il 2021 ed il 2022 e, quindi, successivamente alla instaurazione del presente grado di giudizio giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.3.2024.