Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21799 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 02/08/2024
TARSU TIA TARES
Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30492/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (80020470169), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec EMAIL ) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 620/1/2020, depositata il 26 febbraio 2020, RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia Romagna ;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 620/1/2020, depositata il 26 febbraio 2020, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 20130041031550000289484NUMERO_DOCUMENTOBIS) emesso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione alla TARSU dovuta dall’RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 2005 al 2012;
1.1 -per quel che qui (ancora) interessa, il giudice del gravame ha rilevato che:
-destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di decadenza riproposta dall’appellante con riferimento agli anni di imposta dal 2005 al 2008, in quanto l’avviso di accertamento – «che si inseriva nella procedura di riscossione spontanea RAGIONE_SOCIALE TARSU» era stato tempestivamente notificato, entro il previsto termine quinquennale (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161), rispetto alla data (30 novembre 2012) entro la quale il contribuente avrebbe dovuto eseguire il versamento del tributo;
le tariffe di liquidazione del tributo erano state correttamente applicate dall’Ente impositore in quanto:
-relativamente alle superfici destinate ad attività ricettive -così come risultanti «dalla lettura RAGIONE_SOCIALE visura camerale e dalle autorizzazioni amministrative rilasciate» – non veniva in rilievo lo svolgimento di attività di culto trattandosi di «locali …. adibiti a casa vacanze nella quale venivano ospitate persone dietro pagamento di un corrispettivo», così che legittimamente era stata applicata la tariffa (6) «destinata ad alberghi ed altre strutture ricettive»;
– per i locali adibiti ad abitazione RAGIONE_SOCIALE suore, correttamente si era fatto riferimento -piuttosto che alla tariffa relativa alle abitazioni private -alla «tariffa agevolata riservata ad associazioni, circoli, istituzioni (culturali, politiche, sindacali, religiose, economiche), enti di assistenza, enti pubblici non economici, istituti religiosi scuole, biblioteche e musei », per l’appunto trattandosi di locali destinati «all’espletamento di attività proprie di un istituto religioso»;
-l’ RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sulla base di quattro motivi;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, ed alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, deducendo, in sintesi, che -a fronte di avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 2014, un precedente avviso annullato dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (con sentenza n. 613/2014) -il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie decadenziale, relativamente agli anni dal 2005 al 2008 (art. 1, comma 161, cit.), in quanto la fattispecie non sussumibile in alcuna RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, cit.;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 118, d.a. cod. proc. civ. , sull’assunto che il giudice del gravame aveva definito il motivo di appello proposto con
riferimento alla maturata decadenza sulla base di ragioni incomprensibili e, dunque, di una motivazione apparente;
1.3 -il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del regolamento comunale TARSU, art. 5, comma 2, lett. h), sull’assunto che, nella fattispecie, doveva trovare applicazione l’ipotesi di detassazione di superfici che, in quanto destinate allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività di «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», costituivano luoghi di esercizio del culto ovvero, e ad ogni modo, di attività strettamente connesse al culto;
1.4 -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del regolamento comunale TARSU, art. 7, con riferimento ai criteri di applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffe del tributo, e sugli assunti che: l’attività RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE» non era riconducibile a quella propria di una struttura ricettiva in quanto la struttura «non è generalmente aperta al pubblico e chi intende soggiornarvi è tenuto a presentare apposita domanda»; – i locali cui era stata fatta applicazione RAGIONE_SOCIALE Classe 1 di tariffa erano destinati «ad unica dimora RAGIONE_SOCIALE sorelle abitanti l’RAGIONE_SOCIALE», così che andavano sottoposti a tassazione equiparandoli ad un’abitazione privata;
-il primo motivo di ricorso -dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo motivo è fondato, e va accolto;
2.1 – va premesso che la disposizione di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1, – secondo la quale la «denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune» deve essere presentata «entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione» – è stata, in effetti, interpretata dalla Corte nel senso che, in relazione al termine di decadenza previsto dalla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, la disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denuncia impone di differenziare la detenzione o
occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (v. Cass., 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., 21 giugno 2016, n. 12795);
– nella fattispecie non è, poi, controverso che il possesso RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari in contestazione avesse formato oggetto di denuncia (seppur in tesi infedele) sin dal 1991, così che -risultando il possesso già in atto senz’altro nel periodo di imposta 2004 -il dies ad quem del termine decadenziale si radicava, nella fattispecie, al 31 dicembre del quinto anno successivo ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, e (così) al più al 31 dicembre 2013 (a fronte di avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 2014);
2.2 -va, al contempo, rilevato che un precedente avviso di accertamento -così come hinc et hinde dedotto -è stato annullato (per difetto di motivazione) con sentenza n. 613/2/14, del 7 aprile 2014 e che, come appena rilevato, alla stessa data di detta pronuncia si era (già) perfezionato il termine di decadenza (quinquennale) che, secondo il principio di ordine generale desumibile dall’art. 2964 cod. civ., non derogato da specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie, non consente l’operare di cause di interruzione e di sospensione (Cass., 17 dicembre 2019, n. 33523; Cass., 9 giugno 2005, n. 12163);
2.3 -quanto, poi, al rilievo svolto nella gravata sentenza -in ordine, dunque, alla rilevata ascrizione dell’atto impositivo ad una «procedura di riscossione spontanea RAGIONE_SOCIALE TARSU» – va rilevato che, nella fattispecie, per come emerge dalla stessa evidenza dell’atto impositivo emesso, e per come assume lo stesso controricorrente –
non si è affatto perfezionato l’adempimento spontaneo cui ha riguardo l’evocata disposizione (art. 29) del regolamento comunale sulle entrate e riscossione; disposizione, questa, che -nel rinviare al ravvedimento operoso disciplinato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, seppur «oltre i limiti temporali stabiliti» da detta disposizione -espressamente ad ogni modo contempla (in conformità alla disciplina richiamata) l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 13, cit., adempimenti che integrano il momento perfezionativo del ravvedimento operoso (v. Cass., 13 settembre 2018, n. 22330; Cass., 24 settembre 2015, n. 19017) che, a sua volta, corrisponde ad una scelta del contribuente (Cass., 30 marzo 2016, n. 6108; sulla natura negoziale RAGIONE_SOCIALE scelta in questione v. Cass., 5 maggio 2023, n. 11993);
3. -il terzo motivo di ricorso è inammissibile;
difatti, sotto la censura di violazione di legge, il ricorrente deduce una specifica destinazione RAGIONE_SOCIALE superfici possedute, ed oggetto di tassazione, che la gravata sentenza ha specificamente ascritto ad attività estranee all’esercizio del culto, ovvero a questo connesse, così che detto accertamento in fatto -che non forma oggetto di censura resiste al motivo di ricorso in ragione RAGIONE_SOCIALE rilevata insussistenza RAGIONE_SOCIALE causa di esclusione prevista dal regolamento comunale ;
del resto, va rimarcato, la Corte ha già avuto modo di rilevare che, così come accade nella fattispecie , le disposizioni dei regolamenti comunali che escludono gli edifici di culto dal calcolo RAGIONE_SOCIALE superfici per la determinazione RAGIONE_SOCIALE TARSU, lo fanno sempre perchè ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sè giustificare l’esenzione dalla
tassa (v. Cass., 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., 14 marzo 2012, n. 4027);
-nemmeno il quarto motivo di ricorso può trovare accoglimento;
4.1 -la denuncia di violazione di legge, innanzitutto, sottende (anche qui) censure (di difetto di motivazione) che -senza individuare il fatto decisivo (in tesi) pretermesso, ed oggetto di discussione tra le parti, – si pongono in frontale contrasto con lo specifico accertamento svolto dal giudice del gravame che, come anticipato, ha rilevato che «dalla lettura RAGIONE_SOCIALE visura camerale e dalle autorizzazioni amministrative rilasciate» poteva desumersi che si trattava di «locali …. adibiti a casa vacanze nel la quale venivano ospitate persone dietro pagamento di un corrispettivo», così che legittimamente era stata applicata la tariffa «destinata ad alberghi ed altre strutture ricettive»;
quanto, poi, al criterio tariffario correlato alla dimora, la stessa disposizione di legge contempla un’articolazione RAGIONE_SOCIALE tariffa che tenga conto di «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri» , laddove è, pertanto, evidente -come rilevato dal giudice del gravame che, peraltro, ne ha rimarcato la natura agevolata -che l’articolazione in discorso ben può distinguere tra abitazioni di nuclei familiari e collettività, così come nella fattispecie avvenuto con riferimento alla categoria degli «RAGIONE_SOCIALE»;
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo di ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario dell’RAGIONE_SOCIALE a riguardo del tributo oggetto di accertamento per gli anni dal 2005 al 2008;
-le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, in ragione di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta il quarto motivo di ricorso;
-cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente relativamente al tributo oggetto di accertamento per gli anni dal 2005 al 2008;
-compensa , tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.