Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29194 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
Decadenza accertamento art. 43 dPR 600/73Rilevabilità di ufficioEsclusione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25488/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, PEREZ SEBASTIANO, VINCI RITA, rappresentati e difesi dal l’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. EMAIL.;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 2903/2016 depositata in data 8/08/2016;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per la pronuncia di estinzione nei confronti dei soci e per
09/10/2025 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’accoglimento del ricorso in relazione alla società; udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, emetteva l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, a fini Ires, Irap e Iva, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2006, recuperando a imposizione maggior imponibile per l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e ritenendo che il conto soci c/finanziamenti fosse stato utilizzato per operazioni commerciali senza fattura.
L’RAGIONE_SOCIALE inoltre emetteva separati avvisi di accertamento nei confronti dei due soci della società, NOME COGNOME (avviso n. NUMERO_DOCUMENTO) e NOME COGNOME (avviso n. NUMERO_DOCUMENTO), ritenendo operante la presunzione di distribuzione ai soci, data la ristretta base societaria.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con separate sentenze, rigettava i ricorsi della società e dei soci.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, accoglieva i distinti appelli, previa loro riunione; in particolare riteneva che l’amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento, ai sensi dell’art. 43 , comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’ art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, non operando il raddoppio dei termini in quanto la documentazione depositata provava che non vi fosse alcuna iscrizione di procedimenti penali in corso mentre l’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015 dispone che il raddoppio non operi qualora la denuncia da parte dell’RAGIONE_SOCIALE o della Guardia RAGIONE_SOCIALE sia
stata presentata o trasmessa all’A utorità giudiziaria oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
I contribuenti resistono con controricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 20/09/2024 e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria, alla pubblica udienza del 9/10/2025.
Il PM, in persona del AVV_NOTAIO, ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite in udienza, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio in relazione alla posizione dei soci e l’accoglimento del ricorso nei confronti della società.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la CTR pronunciato di ufficio la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento, senza che la società avesse nulla eccepito al riguardo, in quanto l’eccezione in tal senso era stata avanzata solo dai soci nei relativi giudizi.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 , in quanto ai fini della tempestività dell’accertamento non occorre l’ effettiva presentazione della denuncia ma solo l’astratta configurabilità del reato.
Occorre preliminarmente evidenziare che risultano (a seguito di ricostruzione del fascicolo dopo l’emissione di ordinanza interlocutoria) tempestivamente depositate in atti le istanze di sospensione del
giudizio con allegate le domande di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, per gli avvisi di accertamento (finali nn. 1663 e 1664) emessi , in relazione all’Irpef, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e le ricevute di pagamento della prima rata.
Anche l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 24/09/2025 copia dei predetti documenti.
Nei confronti dei soci occorre pertanto pronunciare l’estinzione del giudizio per l ‘ intervenuta definizione agevolata, in assenza di istanza di trattazione e di alcun diniego in atti.
La definizione agevolata degli avvisi Irpef relativi ai soci non esplica effetti sull’avviso di accertamento emesso, per Ires, Irap e Iva, nei confronti della società.
Giova in AVV_NOTAIO rammentare che con le (plurime ipotesi di) disposizioni condonistiche fiscali dettate dal legislatore – integranti sistemi compiuti di natura eccezionale, derogatori dei principi generali in materia – si incide sui debiti tributari dei contribuenti attraverso una forma atipica di definizione del rapporto tributario, «nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella di accertamento dell’imponibile», risiedendo dunque l’elemento di atipicità dei condoni nella regolazione dell ‘ obbligazione tributaria a prescindere dall’accertamento dell’imponibile, per finalità deflattive e di bilancio (così Cass., Sez. U., 06/07/2017, n. 16692).
Se la definizione della lite non spiega rilevanza sull’accertamento dell’imponibile, essa non comporta altresì alcuna preclusione all’esercizio del potere-dovere di accertamento dell’amministrazione finanziaria nei confronti del socio, titolare di una distinta ed autonoma soggettività fiscale rispetto all’ente collettivo, poiché l’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi; si è dunque affermata l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito
dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso. Sono principi ben presenti nell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, limpidamente affermati da Cass. 15/07/2020, n. 15076, riferita a società di persone (nello stesso senso, Cass. 20/07/2016, n. 14858; Cass. 26/03/2014, n. 7134; Cass. 23/01/2002, n. 757) e ritenuti altresì operanti ed applicabili anche a vicende relative a società di capitali a ristretta base azionaria, come espressamente chiarito da Cass. 13/01/2016, n. 386 e da Cass. 24/12/2020, n. 29503.
Tali considerazioni valgono ancor di più per l’ipotesi di condono operato dai soci e non dalla società, in relazione alla quale occorre quindi esaminare il merito del ricorso.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto privo di adeguata esposizione dei fatti di causa perchè sarebbe improntato alla tecnica del copia e incolla.
La tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi «assemblati» o «farciti» implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all’interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione RAGIONE_SOCIALE vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale «mascheramento» dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l’onere di provvedere all’indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso (Cass. 4/04/2018, n. 8245).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto dall’art. 366, n. 3, c.p.c., è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione RAGIONE_SOCIALE questioni non più controverse ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. U., 17/07/2009, n. 16628). È stato, altresì, precisato (Cass. 2/05/2013, n. 10244) che la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione RAGIONE_SOCIALE censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale di atti e documenti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore.
Ciò premesso, nella specie, non ricorrono gli elementi di tale fattispecie, in quanto gli atti rilevanti sono riprodotti parzialmente e a nulla rileva che alcuni di essi siano trascritti integralmente, essendo seguiti da precise motivazioni sulla natura della doglianza.
5. Il primo motivo è fondato.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte la decadenza dell’ufficio dall’esercizio del potere impositivo n on appartiene a materia sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti, in quanto essa non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco; ne segue che sia riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta
di avvalersi o meno della relativa eccezione, che va ritenuta, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio (Cass. 11/12/2006, n. 26361; Cass. 27/06/2011, n. 14028; Cass. 27/01/2012, n. 1154; Cass. 09/01/2015, n. 171; Cass. 03/10/2018, n. 24074; Cass. 19/01/2024, n. 2083).
Ha quindi errato la CTR, disattendendo tale fermo orientamento, nel rilevare di ufficio (come evidenziato nella parte introduttiva della motivazione) la decadenza dell’amministrazione anche nei confronti della società, laddove, come riferito dalla parte narrativa della sentenza e come non è contestato in causa (avendo la società insistito sulla possibilità di rilievo officioso sul punto), essa non aveva mai proposto tale eccezione (la lettura degli atti processuali depositati evidenzia che la questione del procedimento penale era posta in relazione alla diversa doglianza della deducibilità dei costi in caso di operazioni inesistenti).
Il secondo motivo, che attiene al presupposto del raddoppio dei termini e alla disciplina intertemporale di cui al d.lgs. n. 128/2015 e alla l. n. 208/2015, deve ritenersi assorbito, poiché, accolto il primo nei confronti della società e ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE ha errato a pronunciare di ufficio la decadenza dell’RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, in mancanza di eccezione in tal senso, il motivo, che attiene ai presupposti sostanziali del raddoppio dei termini, riguarda solo la controversia relativa ai soci, che però è stata da essi definita.
Il giudizio va dichiarato estinto quanto alla posizione dei soci e le spese relative a tale rapporto processuale rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Il ricorso nei confronti della società va poi accolto, in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza va, in parte qua , cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa
composizione, per nuovo esame e alla quale è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio in relazione ai soci; accoglie il primo motivo in relazione alla società, dichiarando assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, in data 9 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME