Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5209/2023 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , con studio in RAGIONE_SOCIALE, ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal dirigente responsabile il 20 marzo 2023, n. 488, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO IMMOBILI NON ACCATASTATI ATTRIBUZIONE RENDITA
Rep.
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 21 luglio 2022, n. 919/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 21 luglio 2022, n. 919/04/2022, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per omessa denuncia del l’I MU relativa agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, con riguardo alla comproprietà di cinque immobili censiti in catasto (mediante l’attribuzione di rendite presunte) con le particelle 475 sub A , 475 sub B e 475 sub C del folio 140 e con le particelle 7 sub A e 146 sub A del folio 141, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 16 luglio 2019, n. 406/01/2019, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che l’attribuzione della rendita ad immobili non censiti in catasto non fosse soggetta alla disciplina prevista per la decorrenza della rettifica della rendita attribuita agli immobili soggetti a variazioni con procedura DOCFA;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denunciano, al contempo: violazione degli artt. 7, comma 5bis , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (quale introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto 2022, n. 130), 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ; violazione degli artt. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 2, comma 36, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ; per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l ‘ ente impositore era gravato dal l’onere d i provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, dovendo dimostrare « non solo che esistesse un atto di accatastamento attributivo di una rendita presunta in conformità alla normativa vigente posto in essere dall’RAGIONE_SOCIALE, ma anche se tale atto fosse stato ritualmente notificato ai ricorrenti, dal momento che, ai fini dell’IMU, solo da tale notifica le rendite così determinate si sarebbero potute applicare agli interessati », là dove « il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, negli avvisi di accertamento, ha indicato sic et simpliciter dei dati catastali che ha collegato a certi beni immobili, ma non ha precisato affatto se vi fossero atti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attributivi della rendita presunta (e, se vi fossero, quali fossero) né se tali atti fossero stati redatti nel rispetto dell’art. 2, comma 36° del D.L. n. 262/2006, dell’art. 19 del D. L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 e RAGIONE_SOCIALE altre norme di riferimento nessun cenno (e, tantomeno, prova), poi, esiste negli avvisi di accertamento quanto all’avvenuta notifica agli interessati degli atti attributivi della
rendita provvisoria (la cui esistenza e la cui notifica vengono aprioristicamente date per scontate dal RAGIONE_SOCIALE) »;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’ente impositore non fosse decaduto dalla potestà di accertamento con riguardo all’IMU relativa all’anno 2012 , argomentando che: « Relativamente al primo motivo di appello, con il quale si eccepisce nuovamente la prescrizione degli accertamenti per l’anno 2012, si richiama il dettato dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio dei tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L’anno di partenza per il calcolo del termine suddetto va quindi determinato in riferimento a quello di versamento, se l’accertamento riguarda irregolar ità afferenti il versamento del tributo, o a quello di dichiarazione, se l’accertamento riguarda irregolarità dichiarative. In quest’ultimo caso l’art. 13, comma 12 -ter, del d.l. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, prevede che la dichiarazione IMU sia presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposizione. Nel caso di specie ciò significa che il termine di scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo decorre, per l’anno 2012, dal 2013, anno in cui doveva essere presentata la dichiarazione IMU omessa, e viene a scadenza con il 31.12.2018, termine del cui rispetto non ci sarebbe bisogno di dare prova, atteso che il ricorso è stato presentato in data 2.11.2018 »;
il primo motivo è infondato;
2.1 l’ art. 19, commi 8, 9 e 10, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che: « 8. Entro il 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L’RAGIONE_SOCIALE, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai RAGIONE_SOCIALE le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i RAGIONE_SOCIALE . 9. Entro il medesimo termine del 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della RAGIONE_SOCIALEtà ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come RAGIONE_SOCIALE o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui
sono destinati. 10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile 2011, l’RAGIONE_SOCIALE, nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE d el RAGIONE_SOCIALE, da emanare entro il 30 aprile 2011, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai RAGIONE_SOCIALE. Per tali operazioni l’RAGIONE_SOCIALE può stipulare apposite convenzioni con gli RAGIONE_SOCIALE »;
2.2 in seguito, l’art. 2, comma 5 -bis , del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha stabilito che: « 5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa RAGIONE_SOCIALE operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei RAGIONE_SOCIALE dove sono ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, nonché presso gli uffici provinciali ed i RAGIONE_SOCIALE interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In
deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011 »;
2.3 secondo la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 18 novembre 2011, n. 7/2011: « Una RAGIONE_SOCIALE finalità più rilevanti della disposizione è ravvisabile (…) nell’esigenza di far emergere, nel settore impositivo immobiliare, possibili fenomeni di elusione fiscale connessi ad un omesso aggiornamento dei dati oggettivi RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari urbane, cui può corrispondere una maggiore redditività, rispetto a quella risultante in catasto »;
2.4 si discute tra le parti sulla effettiva portata dell’inciso normativo per cui: « In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza »; a ben vedere, la ratio del succitato riferimento all’« autotutela » deve essere inteso nel contesto sistematico
della procedura finalizzata a realizzare l’aggiornamento del catasto con il censimento ed il classamento dei RAGIONE_SOCIALE non dichiarati (c.d. ‘ immobili fantasma ‘) ; a tale proposito, il medesimo documento dell’amministrazione finanziaria (paragrafo 4) ha chiarito che: « L’attribuzione della rendita catastale ai RAGIONE_SOCIALE mai dichiarati si articola in due fasi ben distinte: a. la prima, relativa all’attribuzione della rendita presunta, si conclude con la registrazione in atti degli esiti degli accertamenti ese guiti dall’Ufficio (iscrizione in catasto della rendita presunta in via transitoria), secondo le modalità e le indicazioni illustrate nella presente circolare, cui consegue la notifica dell’avviso di accertamento all’intestatario catastale; b. la seconda, finalizzata all’attribuzione della rendita definitiva, si attiva con la presentazione di un atto di aggiornamento da parte del soggetto interessato, oppure, in mancanza, attraverso la predisposizione d’ufficio RAGIONE_SOCIALE apposite dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701; il procedimento si conclude con l’accatastamento dell’immobile e l’attribuzione di una rendita catastale definitiva, cioè con la sua completa regolarizzazione catastale (fatta salva, ovviamente, ogni valutazione in ordine alla regolarità urbanistica del fabbricato, rimessa al RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente) »; ancora, si è precisato (paragrafo 5) che: « L ‘ art. 2, comma 5-bis, del decreto legge n. 225 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 10 del 2011, stabilisce che la notifica degli atti di accertamento della rendita presunta per gli immobili non dichiarati in catasto avviene mediante affissione all ‘ albo pretorio dei RAGIONE_SOCIALE ove sono ubicati gli immobili. Dell ‘ avvenuta affissione è data notizia, con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, nonché presso gli Uffici provinciali
ed i RAGIONE_SOCIALE interessati. Preliminarmente all ‘ emanazione del richiamato comunicato, è necessario che gli Uffici provinciali dell ‘ RAGIONE_SOCIALE provvedano all ‘ esecuzione di adempimenti propedeutici, finalizzati ad assicurare il corretto espletamento RAGIONE_SOCIALE richiamate attività di notifica, conseguenti alle operazioni di registrazione massiva RAGIONE_SOCIALE rendite presunte, che è programmata in distinte fasi, correlate all ‘ andamento dei lavori. La pubblicazione riguarda tre diverse tipologie di documenti da fornire a ciascun RAGIONE_SOCIALE interessato:
-elenco dei contribuenti destinatari dell ‘ attività di accertamento. L ‘ elenco contiene i nominativi dei soggetti, in ordine alfabetico, l ‘ identificativo dell ‘ immobile interessato dalle attività di accertamento ed il protocollo dell ‘ avviso di accertamento relativo a ciascun soggetto intestatario (in formato csv e pdf per la pubblicazione nell ‘ albo on line dei RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell ‘ art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
-elenco degli immobili interessati dalle attività di accertamento. Tale elenco contiene l ‘ identificativo dell ‘ immobile, i nominativi dei soggetti e il protocollo dell ‘ avviso di accertamento associato a ciascuno di essi (in formato csv e pdf per la pubblicazione nell ‘ albo on line dei RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell ‘ art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
avvisi di accertamento. Tali avvisi vengono forniti solo su file in formato pdf, individuabili per il tramite del protocollo dell ‘ avviso di accertamento; la stampa dell ‘ avviso può essere richiesta soltanto dal soggetto destinatario dello stesso, ovvero da persona da questi delegata, previa identificazione, presso la casa comunale (copia dell ‘ avviso può essere richiesta anche presso il competente Ufficio provinciale). Con l ‘ avviso di
accertamento, oltre all ‘ attribuzione della rendita catastale presunta ai RAGIONE_SOCIALE non dichiarati, vengono irrogate le sanzioni previste e liquidati i tributi speciali e gli oneri dovuti, determinati secondo i criteri stabiliti dal provvedimento del Direttore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 2011 »; con specifico riguardo ai riflessi dell’attribuzione della rendita, l’amministrazione finanziaria ha puntualizzato (paragrafo 6) che: « (…) la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, è determinata seguendo i peculiari criteri individuati dal richiamato provvedimento del Direttore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 2011. In considerazione della peculiare natura del procedimento di attribuzione della rendita presunta, nonché del carattere presuntivo e transitorio della stessa, le richieste di riesame in autotutela degli avvisi di accertamento per l ‘ attribuzione della rendita presunta possono essere presentate in relazione alle seguenti ipotesi: – errata intestazione della particella su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato; verifica dell ‘ obbligo di accatastamento dell ‘ immobile (cioè dell ‘ accatastabilità o meno del fabbricato); -avvenuta presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale; – quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, dei tributi e degli oneri connessi all ‘ attribuzione della rendita presunta. Ai fini del riesame, è necessario che la richiesta sia debitamente motivata e corredata da idonea documentazione. Per quanto riguarda, invece, eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri utilizzati per la determinazione della rendita presunta, i soggetti destinatari dell ‘ avviso di accertamento sono tenuti alla presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di aggiornamento in catasto, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando le procedure disponibili (Pregeo e Docfa). Resta
salva, ovviamente, la facoltà di proporre ricorso avverso l ‘ avviso di accertamento innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni »;
2.5 d unque, alla luce di tali indicazioni, l’accesso all’autotutela prevista dall’art. 2, comma 5bis , del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, era stato programmato per semplificare ed accelerare il completamento della procedura di aggiornamento degli atti catastali, consentendo ai contribuenti interessati, attraverso la richiesta di riesame d’ufficio degli avvisi di accertamento, di ottenere dalla stessa amministrazione finanziaria la correzione di eventuali errori o imprecisioni nell’attribuzione provvisoria RAGIONE_SOCIALE rendite presunte, senza essere costretti ad adire gli organi della giustizia tributaria; peraltro, in queste ipotesi, il destinatario della richiesta era l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che era l’unica competente a riesaminare e ad annullare l’avviso di accertamento con l’attribuzione della rendita presunta al fabbricato non inserito in catasto (in termini: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37332);
2.6 il comma 5 dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, attribuisce ai RAGIONE_SOCIALE, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento RAGIONE_SOCIALE banche dati catastali, le funzioni connesse all’accettazione ed alla registrazione degli atti di aggiornamento secondo regole tecniche uniformi; là dove il comma 10 della medesima disposizione conferma, a sua volta, che, in caso di omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di adeguamento da parte dei titolari degli immobili, spetta
all’RAGIONE_SOCIALE, e soltanto a questa, di procedere all’attribuzione della rendita presunta, previo espletamento di accertamenti per i quali la medesima RAGIONE_SOCIALE può avvalersi degli elementi tecnici forniti dai RAGIONE_SOCIALE, per cui è evidente come l’ordinamento abbia valorizzato il ruolo partecipativo, informativo e propulsivo dei RAGIONE_SOCIALE in ambito catastale, senza tuttavia attribuire ad essi la competenza in materia di determinazione della rendita (Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7275);
2.7 su tali premesse, quindi, il procedimento previsto dall’art. 2, comma 5bis , del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, anche in relazione alla decorrenza della rendita attribuita ex art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume carattere di ‘ specialità ‘ rispetto alla disposizione generale dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui, per i RAGIONE_SOCIALE inseriti in catasto « il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare RAGIONE_SOCIALE rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del testo unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 »;
2.8 peraltro, l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che: « A dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per terreni e RAGIONE_SOCIALE sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione
decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai RAGIONE_SOCIALE interessati »;
2.9 a tale riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel disporre che -con decorrenza dall’1 gennaio 2000 – gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2016, n. 18056; Cass., Sez. 6^5, 21 febbraio 2020, n. 4587; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29512; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31557; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1787; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2024, n. 5553); e ciò perché il legislatore, stabilendo con il citato art. 74 che, dal l’1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale coincidente con la notificazione dell’atto -con la sua applicabilità, che va riferita, invece, all’epoca della variazione
materiale che ha portato alla modifica (Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2012, n. 13443; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9190; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2024, nn. 9338 e 9394);
2.10 peraltro, anche nel caso in cui l’atto attributivo o modificativo della rendita non sia stato preventivamente notificato al contribuente, la notifica dell’avviso di accertamento dell’IMU, la cui base imponibile sia stata determinata sulla scorta della rendita attribuita o modificata, può valere anche come contestuale notifica della nuova rendita; ne deriva che, q ualora il RAGIONE_SOCIALE notifichi l’avviso di accertamento dell’IMU in assenza della preventiva notificazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’atto attributivo o modificativo della rendita, il contribuente può impugnare unitamente all’avviso di accertamento anche l’atto afferente alla rendita catastale mai notificato dall’ RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , secondo lo schema della c.d. ‘ impugnazione differita ‘ , ferma restando l’ autonoma instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE;
2.11 così, l’ ente impositore è tenuto per legge ad applicare l’IMU unicamente sulla base della rendita attribuita o modificata, che costituisce il presupposto necessario per l’imposizione fiscale ; il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal RAGIONE_SOCIALE con riguardo a ll’IMU, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita catastale, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale) e con diverso legittimato passivo (cioè, l’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE ); in tal senso, questa Corte ha affermato che, sempre in tema di ICI (ma altrettanto vale anche per l’IMU) , il provvedimento di
attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore tenuto per legge ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal RAGIONE_SOCIALE per l’ICI (ma lo stesso dicasi anche per l’IMU) , non può sollevare doglianze relative alla determinazione della rendita catastale, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI o dell’IMU ) e con diverso legittimato passivo (RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE) (Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2010, n. 16215; Cass., sez. 5^, 19 aprile 2017, n. 9894; Cass. Sez. 5^, 27 marzo 2019, nn. 8523 e 8524; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2023, n. 28033); inoltre, in tema di ICI (ma con valenza anche per l’IMU) , se nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo il contribuente propone rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita, non si verifica un litisconsorzio necessario con l’RAGIONE_SOCIALE e, dunque, alcuna necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., essendo il RAGIONE_SOCIALE estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l’atto impositivo, sussistendo, invece, un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte del ricorrente nello stesso
processo in cui è convenuto il RAGIONE_SOCIALE, per una trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE relative questioni, le quali rimangono, tuttavia, autonome (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2011, n. 30717; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2017, n. 1439; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, nn. 11681 e 11682; Cass., Sez. 6^-5, 23 giugno 2017, n. 15802);
2.12 per cui, la norma suddetta deve essere interpretata nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI (o dell’IMU) , ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n. 25943 e 25944; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7652; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n. 13137; Cass., Sez. 6^-5, 24 settembre 2020, n. 20126; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16679; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, nn. 9189 e 9190; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6360; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2024, n. 5553); ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell’atto di attribuzione o modifica della rendita entro i sessanta giorni dalla notifica, quest’ultimo diviene definitivo (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2014, n. 25550; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2019, n. 6501; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, nn. 9189 e 9190; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2023, n. 32288);
2.13 per il resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI (ma valevole anche in tema di IMU), le variazioni RAGIONE_SOCIALE risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a
decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. ‘ messa in atti ‘), ricavabile dall’art. 5, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2004, n. 20854; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2005, n. 19066; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8503; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., Sez. 6^-5, 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21331; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16679; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, nn. 31261 e 31266; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2023, nn. 8543 e 8548; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2024, nn. 13620 e 13631);
2.14 tornando alla vicenda in disamina, posto che l’art. 2, comma 5bis , del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, equipara quoad effectum la preventiva affissione all’albo pretorio dei RAGIONE_SOCIALE interessati e la successiva pubblicazione di un comunicato nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché presso gli Uffici provinciali ed i RAGIONE_SOCIALE interessati, ad una notifica generalizzata nei confronti dei titolari di diritti reali, in difetto di contestazioni riguardanti la regolarità di tale procedimento e nei con fronti dell’RAGIONE_SOCIALE, la rendita attribuita ex officio agli immobili non dichiarati in catasto è intangibile ai fini della determinazione della base imponibile dell’IMU e non abbisogna di alcuna specifica giustificazione nella motivazione degli avvisi di accertamento ex art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(nonché ex art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), in coerenza con il pacifico orientamento di questa Corte per cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), nonché la specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell’immobile con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass., Sez. 6^5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e 1570); 3. il secondo motivo è, invece, fondato;
3.1 secondo il tenore della doglianza, « i ricorrenti hanno acquistato il possesso del compendio immobiliare in epoca
addirittura antecedente all’anno 2011 (nella sentenza di primo grado si dà atto che, in larga parte, i beni erano già posseduti dai ricorrenti nell’anno 1990 e anche nella sentenza di secondo grado si dà sostanzialmente atto di tale circostanza), con la conseguenza che la dichiarazione (visto che quella del 2012 non poteva essere qualificata come prima doverosa dichiarazione) avrebbe dovuto essere presentata -al più tardi – nell’anno 2012 (precisamente entro il 30.06.2012), sicché il termine di decadenza era già spirato alla data del 31.12.2017 quando, in data 02.11.2018, pervenne la notifica »; a dire dei ricorrenti: « Nell’ipotesi, dunque, in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nei suindicati termini, il primo dei cinque anni previsti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, sarebbe il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In altri termini, il primo dei cinque anni per il computo del termine di accertamento decorre dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata con riferimento a detto periodo di imposta »;
3.2 va premesso che l’art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che: « A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, rimane in vigore l’obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »; in seguito, l’accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEtà RAGIONE_SOCIALE ed aggregazioni RAGIONE_SOCIALE in funzione del processo di decentramento RAGIONE_SOCIALE funzioni catastali ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è stato previsto con provvedimento adottato dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il 18 dicembre 2007, per cui la soppressione dell’obbligo della dichiarazione ai fini dell’ICI ha avuto effettiva decorrenza dall’1 gennai o 2009 (con riguardo all’anno di imposta 2008); su tali basi, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI, in seguito all’informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, soppressa dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini di imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37505 -anche con riguardo a tale decorrenza: Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2321);
in tale direzione, si è affermato che, in tema di ICI, l’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha fatto salvo l’obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell’ICI già dichiarate e comportanti riduzioni d’imposta, non conoscibili per via officiosa dal RAGIONE_SOCIALE, sicché, in tali casi, l’ente impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cass., Sez. 6^-5, 2 settembre 2016, n. 17562); dunque, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212 (che, si rammenta, costituiscono pur sempre criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici -Cass., Sez. 5^, 6 settembre 2017, n. 20812; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2 020, n. 4411), si può ritenere che l’eccezionale conservazione dell’obbligo della dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare della riduzione (o, a maggior ragione, dell’esenzione) sia sopravvenuto a parti re dall’anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell’ente impositore; tanto più, dunque, alla luce RAGIONE_SOCIALE precedenti considerazioni, il contribuente viene ad essere esonerato dall’obbligo della dichiarazione per
beneficiare di una riduzione o esenzione ai fini dell’ICI con riguardo ad eventi o situazioni noti all’ente impositore prima dell’1 gennaio 2009 che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta;
3.3 analogo principio deve estendersi anche, in relazione agli immobili posseduti da epoca antecedente all’anno 2012 , alla dichiarazione prevista, con riguardo all’IMU, dall’art. 13, comma 12ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo inserito dall’art. 4, comma 5, lett. i, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e modificato dall’art. 9, comma 3, lett. b, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, tenendo conto che il legislatore ha fatto salve (nei limiti della compatibilità) le dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI ; ciò non di meno, tale disposizione (all’ultimo periodo) ha espressamente previsto che: « Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012 »; per cui, essendo stati inseriti in catasto ex officio all’esito del procedimento previsto dall’art. 19, commi 8, 9 e 10, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i RAGIONE_SOCIALE in questione rientrano in tale previsione;
3.4 come è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. ” legge finanziaria 2007 “), ha previsto che: « Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALE omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati »; inoltre, in forza dell’art. 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il regime introdotto dal precedente comma 161 non opera solo per i rapporti d’imposta sorti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, ma anche per quelli che, a tale data, risultano ancora pendenti; ai tributi dovuti per annualità precedenti al 2007, per i quali, alla data dell’1 gennaio 2007, non è ancora intervenuta la decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, il nuovo termine decadenziale (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2017, n. 15702; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531); con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l’esercizio RAGIONE_SOCIALE relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione; in particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso di
omesse dichiarazioni o omessi versamenti; tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, « entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati »;
3.5 su tali premesse, questa Corte ha specificamente ritenuto che, in tema di ICI, l’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto, con decorrenza dall’anno 2007, la soppressione dell’obbligo della dichiarazione (venuto, quindi, effettivamente meno a partire dall’anno 2009), sicché la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2321);
3.6 nella fattispecie in esame, dopo il ripristino dell’obbligo della dichiarazione per l’IMU dovuta sugli immobili posseduti dai contribuenti a partire dall’1 gennaio 2012, la decadenza non può che essere riferita al « 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere effettuati », dovendo, quindi, ritenersi che il termine per l’accertamento dell’ente impositore (in relazione all’omessa dichiarazione) per l’anno 2012 sia venuto a scadenza il 31 dicembre 2017, mentre l’avviso di accertamento è stato tardivamente notificato ai destinatari soltanto il 10 agosto 2018 e, pertanto, è irrimediabilmente inficiato da nullità;
3.7 ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, laddove si è affermato che: « Relativamente al primo motivo di appello, con il quale si eccepisce nuovamente la prescrizione degli accertamenti per l’anno 2012, si richiama il dettato dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo il quale gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio dei tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L’anno di partenza per il calcolo del termine suddetto va quindi determinato in riferimento a quello di versamento, se l’accertamento riguarda irregolarità afferenti il versamento del tributo, o a quello di dichiarazione, se l’accertamento riguarda irregolarità dichiarative. In quest’ultimo caso l’art. 13, comma 12 -ter , del d.l. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, prevede che la dichiarazione IMU sia presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposizione. Nel caso di specie ciò significa che il termine di scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo decorre, per l’anno 2012, dal 2013, anno in cui doveva essere presentata la dichiarazione IMU omessa, e viene a scadenza con il 31.12.2018, termine del cui rispetto non ci sarebbe bisogno di dare prova, atteso che il ricorso è stato presentato in data 2.11.2018 »; difatti, così facendo, il giudice di appello non ha tenuto conto che il termine in questione è stato introdotto (con decorrenza dal 9 aprile 2013) dall’art. 10, comma 4, lett. a, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con la riformulazione del primo periodo del comma 12ter dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel senso che: « I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 »; per cui non poteva trovare applicazione in relazione all’anno 2012, anche in considerazione della disposizione dettata ad hoc per l’anno di entrata in vigore dell’IMU;
4. in conclusione, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo motivo, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il parziale accoglimento del ricorso originario dei contribuenti per l’IMU relativa all’anno 2012;
5. la reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio; ciò, alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061), si può ritenere che l’impugnazione d i una pluralità di avvisi di accertamento da parte del contribuente per l’IMU relativa a diverse annate integri un’unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento costituisce idonea giustificazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo, nel merito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese de ll’intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 marzo