Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3404 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 732/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE di LIZZANO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 1508/2019 depositata il 10/05/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 1508/23/2019 depositata in data 10/05/2019 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stato rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2005 emesso dal Comune di Lizzano; 1.1. ad avviso della Commissione Tributaria Regionale era da ritenere infondata l’eccezione di decadenza formulata dal contribuente in quanto risultavano osservati i termini decadenziali di cui all’ art. 72 d.lgs. n. 507/1993, così come modificato dalla legg e n. 296/2006 che aveva previsto l’applicabilità del nuovo termine decadenziale quinquennale ai periodi di imposta antecedenti al primo gennaio 2007 e considerato, peraltro, che precedentemente all’iscrizione a ruolo il contribuente aveva ricevuto l’avvi so di accertamento n. 464/NUMERO_DOCUMENTO notificato in data 16/11/2010 presso il suo domicilio nelle mani di persona convivente sicché, non avendo il contribuente impugnato l’atto, l’ente impositore poteva iscrivere a ruolo l’imposta ICI dovuta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento era divenuto definitivo; 2. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre
motivi;
il Comune di Lizzano è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
il ricorrente, con il primo motivo, denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 72 d.lgs. 507/1993 come modificato dalla legge n. 296/2006;
1.1. ad avviso del contribuente, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente, il tributo doveva essere iscritto a ruolo a pena di decadenza entro il primo anno successivo a quello per il quale risultava dovuto il tributo e, quindi, entro il 31/12/2006 mentre era stato iscritto a ruolo solamente nell’ottobre 2011, non poten do rilevare la diversa disciplina di cui alla legge n. 296/2006 entrata in vigore in data 1 gennaio 2007, allorquando il termine di decadenza
era già maturato, rilevandosi, altresì, che risultava integrata anche una violazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., in quanto la questione in esame non era stata in alcun modo esaminata;
con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 139 cod. proc. civ. e 2948 n.4. cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento alla eccepita prescrizione;
2.1. secondo il ricorrente, erroneamente, era stata disattesa l’eccezione di prescrizione formulata per decorrenza del termine quinquennale, non essendo stata presa in esame la contestazione per cui la notifica dell’avviso di accertamento in data 7 dicembr e 2010 era da ritenere nulla in quanto effettuata nelle mani di persona incapace, poiché analfabeta;
con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia non avendo i giudici di appello preso in esame la specifica censura con cui era stato contestato che, del tutto erroneamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibile il secondo motivo di impugnazione in quanto non proposto nei confronti del concessionario della riscossione;
il ricorso va rigettato per le ragioni appresso specificate;
occorre premettere, avendo parte ricorrente, con tutti e tre i motivi di ricorso, denunziato (anche) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01);
5.1. invero appare di tutta evidenza che con i primi due motivi in questione (quanto al terzo si dirà in appresso) lo stesso contribuente, nel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alla intervenuta maturazione della decadenza e della prescrizione mira a contestare l’ iter logico della sentenza che ha rigettato le sue eccezioni;
6. passando all’esame della lamentata violazione di legge di cui al primo motivo, occorre osservare che, quanto ai termini decadenziali dell’ICI , l’originario art. 11, secondo comma, del d.lgs. n. 504 del 1992, riguardante la liquidazione e accertamento del tributo ICI, così stabiliva, per quel che qui interessa: «
6.1. in tema d’ICI, l’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 ( recte art. 11 d.lgs. 504/1992), si applica, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d’imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007), ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, il quale, nel caso in cui l’occupazione o la detenzione dei locali sia in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, decorre dall’anno corrente, mentre se tale situazione si sia verificata successivamente opera dal 20 gennaio dell’anno successivo ( vedi sul punto Sez. 5, Sentenza n. 20797 del 14/10/2016, Rv. 641463 – 01);
6.2. ne discende che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto non maturata la eccepita decadenza in quanto alla data di entrata in vigore della legge da ultimo indicata, trattandosi di tributo relativo all’anno 2005, il termine decadenziale trienn ale non era ancora maturato mentre non coglie nel segno la censura di parte ricorrente secondo cui alla data del 31/12/2006 doveva ritenersi già maturata la decadenza;
6.3. parte contribuente richiama il successivo art. 72, della medesima legge, riguardante la ipotesi di riscossione
intimato;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; visto l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Comune di Lizzano rimasto
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data